Con l’ordinanza n. 3728 del 2026 la Corte di Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti relativi all’interposizione nel rapporto tributario e all’applicazione dell’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973.
Nella fattispecie giunta dinanzi alla Suprema Corte, l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione costi indebitamente dedotti ai fini delle imposte dirette e detratti ai fini dell’IVA da una società di capitali, poiché afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti.
L’Amministrazione ha altresì contestato l’interposizione della società poiché totalmente asservita agli scopi dei soci e pertanto ha riqualificato il soggetto giuridico in una società di fatto con conseguente imputazione del suo carico fiscale ai soci di fatto.
A seguito degli atti di accertamento, l’Amministrazione ha notificato due atti di contestazione con i quali sono state applicate sanzioni – rispettivamente – per (i) le violazioni relative alle operazioni inesistenti e per (ii) l’omessa dichiarazione di variazione di attività e la mancata attestazione di tenuta contabilità presso terzi.
Il giudice di seconde cure, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, ha ritenuto che l’Amministrazione avesse – da un lato – dimostrato l’inesistenza delle operazioni e – dall’altro – mancato di dimostrare l’abuso dello schermo societario e la conseguente interposizione nel rapporto tributario.
Dunque, il giudice del secondo grado ha confermato le riprese fiscali e le sanzioni imputato alla società e annullato gli atti impositivi e sanzionatori notificati in proprio ai soci.
Con particolare riguardo all’impianto sanzionatorio e considerato il rigetto della tesi sull’interposizione, il giudice ha applicato l’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 ai sensi del quale le sanzioni sono riferibili alla sola persona giuridica.
La Suprema Corte di Cassazione ha cassato la sentenza emessa dal giudice di seconde cure.
In particolare, i giudici hanno rilevato che l’interposizione è un meccanismo d’imputazione che ha la funzione di attribuire l’onere fiscale a carico del soggetto passivo d’imposta, poiché il possessore del reddito è l’interponente e non l’interposto.
Di conseguenza, il giudizio sull’interposizione è un’indagine volta all’individuazione del titolare effettivo del reddito, ove rileva il rapporto tra il soggetto interponente e il reddito, secondo un giudizio di prevalenza della sostanza sulla forma: l’interponente deve disporre delle risorse del soggetto interposto uti dominus.
In merito all’interposizione, la Corte di Cassazione, in seguito ad un preliminare richiamo al proprio orientamento relativo alla sindacabilità in sede di legittimità del giudizio circa il valore probatorio del materiale indiziario a disposizione del giudice, ha deciso che vi fosse un quadro indiziario sufficiente all’inferenza dell’abuso dello schermo societario poiché gli indizi sono gravi, precisi e concordanti, fatto salvo il diritto alla prova contraria, quando traggono sinergicamente vigore l’un dall’altro e sinteticamente intesi conducono ad una medesima conclusione.
Infatti, ad avviso dei giudici di ultima istanza, gli elementi indiziari a supporto dell’inesistenza delle operazioni – accertata pure dal giudice di seconde cure – dovevano porsi in relazione con gli altri possibili indici del contestato totale asservimento della società ai soci, come la totale riconducibilità della società, e delle altre coinvolte, alla medesima famiglia ovvero la mancata percezione di alcun tipo di compenso, remunerazione o di dividendi in capo alle persone fisiche, così come pure poteva trovare rilevanza la parziale inconsistenza delle loro dichiarazioni dei redditi.
In merito alle sanzioni – d’altro canto – la Corte di cassazione ha chiarito che la riferibilità esclusiva in capo ai soggetti giuridici delle sanzioni ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 non potesse trovare applicazione nel caso concreto poiché l’accertamento dell’interposizione comporta la traslazione del rapporto d’imposta dal soggetto interposto all’interponente, il quale, di conseguenza, è sanzionato in proprio.


