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Giurisprudenza

Lo stato di insolvenza dinamico e lo stato di insolvenza statico

12 Gennaio 2024

Laura Cusumano

Cassazione Civile, Sez. I, 2 novembre 2022, n. 32280 – Pres. Scaldaferri, Rel. Amatore

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza n. 32280 del 2 novembre 2022 la Cassazione Civile non ha ritenuto condivisibile la tesi prospettata dalla parte ricorrente secondo cui la sola conclusione di un contratto di affitto a terzi dell’azienda introdurrebbe la società inattiva in uno stato di “liquidazione di fatto” con la conseguente applicazione del principio della c.d. insolvenza “statica”, vale a dire basata sul rapporto tra attività e passività. L’insolvenza “statica” trova fondamento nella modifica dell’oggetto sociale che si verifica nella società in stato di scioglimento e di liquidazione e che, viceversa, non può ritenersi operante per effetto del solo affitto a terzi dell’azienda che integra, invece, un atto di gestione della società mediante un utilizzo indiretto dei propri beni strumentali, per il periodo di vigenza del contratto.

La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sul principio consolidato di diritto secondo cui “lo stato di insolvenza va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell’impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni a suo carico (c.d. insolvenza dinamica: Cass., Sez. I, Sentenza n. 29913 del 20/11/2018)”.

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