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Flash News

Linee guida USA sullo scambio di informazioni transfrontaliere antiriciclaggio

8 Ottobre 2025

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

Di cosa si parla in questo articolo
AML

Nel sistema di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo lo scambio e la condivisione di informazioni relative ad elementi di rischio tra gli attori che partecipano all’ecosistema AML è sicuramente un virtuoso strumento che può contribuire ad arricchire gli assetti di compliance dei soggetti obbligati.

Negli Stati Uniti la normativa AML (Anti-Money Laundering Act o Bank Secrecy Act)[1] prevede la generale possibiltà di scambiare informazioni rilevanti ai fini antiriciclaggio tra soggetti obbligati, sotto la superviosione del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)[2] e a condizione che non vengano divulgate specifiche informazioni sull’esistenza di segnalazioni di operazioni sospette (Suspicious Activity Report – SAR)[3]. In tale contesto e seguendo l’orientamento che incoraggia i soggetti obbligati a condividere le informazioni rilevanti ai fini AML/CFT, il 5 settembre 2025 il FinCEN ha emanato specifiche linee guida per promuovere lo scambio di informazioni transfrontaliere tra istituti finanziari, inclusi quelli esteri[4], a condizione che non vengano violate le stringenti regole USA in termini di riservatezza sull’esistenza di segnalazioni antiriciclaggio.

Nello specifico, al fine di evitare che le informazioni sulle transazioni e sui clienti rimangano compartimentate/isolate (“siloed”) all’interno dei singoli istituti finanziari, una solida e strutturata loro condivisione tra gli intermediari permetterebbe di meglio prevenire e mitigare l’utilizzo del sistema finanziario per scopi illeciti. Ciò renderebbe i sistemi finanziari più resilienti, consentendo ai singoli istituti di definire un quadro più completo delle minacce, dei rischi e delle vulnerabilità rappresentate dal riciclaggio, dal finanziamento del terrorismo e da attività finanziarie illecite in generale. Inoltre, un’efficace condivisione transfrontaliera delle informazioni consentirebbe ai soggetti obbligati di migliorare e rendere più raffinati i propri assetti di compliance AML per individuare e prevenire meglio le attività finanziarie illecite.

Le linee guida della FIU statunitense si pongono l’obiettivo di stimolare e facilitare la condivisione transfrontaliera di informazioni tra gli istituti finanziari statunitensi e quelli esteri, in considerazione del loro profilo di rischio, del rapporto con l’istituto finanziario estero, nonchè di ogni altra informazioni disponibile.

Come detto, la normativa AML americana è estremamente rigida in relazione ai divieti di divulgazione dell’esistenza di una SAR[5] o di informazioni che ne rivelerebbero l’esistenza, pertanto le disposizioni del FinCEN specificano limiti e confini delle informazioni che gli intermediari possono condividere al livello transfrontaliero, senza incorrere in violazioni sulla segretezza. Il Bank Secrecy Act non vieta la condivisione di “fatti, le transazioni e i documenti sottostanti su cui si basa una SAR”. Pertanto, mentre le segnalazioni e le informazioni che ne rivelerebbero l’esistenza non possono essere condivise, non è vietato agli istituti finanziari condividere tra loro i fatti, le transazioni e i documenti sottostanti su cui si basa una SAR. Infatti il FinCEN precisa: “sebbene una persona ragionevole e prudente, a conoscenza dei requisiti di presentazione di una SAR, possa sospettare o essere in grado di dedurre da questi fatti, transazioni e documenti sottostanti che è stata presentata una SAR, le informazioni sottostanti da sole non costituirebbero informazioni che rivelino l’esistenza di una SAR ai fini della riservatezza”.

Nel provvedimento vengono elencate alcune categorie di informazioni che, previa valutazioni case-by-case e senza violare l’obbligo di divulgazione di una SAR, possono essere condivise al livello cross border tra istituti finanziari, suddividendole tra informazioni sulle transazioni, sul cliente o sul conto e altre informazioni. Nella prima categoria FinCEN individua:

  • informazioni su bonifici/pagamenti associati a specifiche persone fisiche o giuridiche, incluse informazioni su controparti, importi, numeri di conto, date e orari;
  • informazioni e registrazioni sugli importi e le date di depositi, prelievi, trasferimenti e altre registrazioni correlate;
  • registrazioni delle transazioni che indicano i soggetti titolari di conto e che hanno effettuato le transazioni con persone fisiche o giuridiche presso specifiche giurisdizioni.

Il documento elenca poi alcuni esempi di informazioni connesse al cliente o al conto che possono contribuire allo scambio tranfrontaliero tra intermediari:

  • clienti/titolari di conto, comprese le informazioni sulla titolarità effettiva;
  • elenco delle tipologie di prodotti e servizi offerti a specifici clienti/titolari di conto e relative informazioni;
  • tipologie di attività o cariche societarie in cui i clienti hanno dichiarato di essere coinvolti;
  • professioni, fonti di finanziamento e/o consistenze patrimoniali del cliente.

Infine è data facoltà di condividere ogni altra informazione connessa a specifiche attività “investigative” poste in essere in relazione al cliente o alle transazioni e che possano essere ritenute rilevanti:

  • informazioni sulla tipologia di finanziamento identificato come potenzialmente illecito;
  • informazioni sulle transazioni e/o sui clienti emersi come sospetti anche a seguito di attività di specifica due diligence;
  • dati relativi alla sicurezza informatica come indirizzi IP, geolocalizzazione e/o numeri di identificazione del dispositivo collegato al cliete o alla transazione.

 

[1] L’Anti-Money Laundering Act (AML Act) è stato emanato come Division F, §§ 6001-6511, del William M. (Mac) Thornberry National Defense Authorization Act per l’Anno Fiscale 2021, Pub. L.116-283 (2021).

[2] Il Financial Crimes Enforcement Network è stato istituito con il Treasury Order nr. 105-08 del Segretario del Tesoro degli Stati Uniti il 25 aprile 1990 e, attualmente, è integrato nel Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. La missione istituzionale di FinCEN è proteggere da attività illecite il sistema finanziario e combattere il riciclaggio di denaro sporco e promuovere la sicurezza nazionale attraverso la raccolta, l’analisi e la diffusione di informazioni finanziarie e l’uso strategico delle autorità finanziarie. FinCEN svolge la sua missione ricevendo e conservando i dati delle transazioni finanziarie; inoltre analizza e diffonde tali dati a fini di contrasto e coopera a livello globale con le organizzazioni omologhe degli altri Stati (FIU) e con gli organismi internazionali (GAFI, Gruppo Egmont). FinCEN esercita funzioni regolatorie principalmente ai sensi del Currency and Transaction Reporting Act del 1970 (il cui quadro legislativo viene comunemente definito “Bank Secrecy Act” – “BSA”), modificato dal Titolo III del Patriot Act del 2001, nonché da diverse norme che ne hanno esteso ed integrato i poteri e le competenze. Il BSA è il primo e più completo statuto federale che detta le linee di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Il BSA autorizza il Segretario del Tesoro a emanare regolamenti che impongono alle banche e ad altri istituti finanziari di adottare una serie di precauzioni contro i reati finanziari, tra cui l’istituzione di programmi AML e l’archiviazione di rapporti connessi con indagini e procedimenti penali, fiscali e regolamentari, anche in materia di intelligence e antiterrorismo. Il Segretario del Tesoro delega il Direttore di FinCEN ad attuare, amministrare e far rispettare il Bank Secrecy Act e le altre normative di settore. Il Congresso degli Stati Uniti ha assegnato a FinCEN specifici poteri diretti alla raccolta, l’analisi e la diffusione a livello centrale delle informazioni connesse al monitoraggio del sistema finanziario a supporto delle Autorità pubbliche e dell’industria finanziaria a livello federale, statale, locale e internazionale. Il National Defense Authorization Act del 2021 introduce i seguenti requisiti come punti chiave per il contrasto AML/CFT:

  • stabilire standard per la comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva, costituire un sistema informatico per raccogliere e proteggere i dati e creare protocolli di accesso;
  • stabilire priorità nazionali contro il riciclaggio di denaro e contrastare il finanziamento del terrorismo;
  • migliorare le disposizioni relative ai whistleblowers per prevedere un solido programma di denuncia e nuove tutele anti-ritorsione;
  • rivedere, se necessario, i requisiti di segnalazione delle Transazioni in Valuta (CTR) e delle Operazioni Sospette (SAR) e altri regolamenti e linee guida esistenti del Bank Secrecy Act (BSA);
  • ampliare i requisiti e gli obblighi BSA per i soggetti dediti al commercio di antichità e di opere d’arte;
  • codificare il programma FinCEN Exchange;
  • cooperare con gli operatori privati nel settore tecnologico per il contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo;
  • attivare una cooperazione tra il FinCEN, le forze dell’ordine e gli operatori finanziari sull’uso dei dati BSA e delle segnalazioni di operazioni sospette (SARs);
  • introdurre un programma per consentire agli istituti finanziari di condividere le SARs con le proprie filiali, sussidiarie e affiliate estere.

[3] Sezione 314 (b) dello USA Patriot Act. In merito alle disposizioni alle disposizioni USA sullo scambio di informazioni tra intermediari finanziari – Diritto Bancario: Scambio di informazioni antiriciclaggio tra soggetti obbligati: la disciplina negli Stati Uniti – Antonio Martino e Ernesto Carile – 11 gennaio 2021 – https://www.dirittobancario.it/art/scambio-di-informazioni-antiriciclaggio-tra-soggetti-obbligati-la-disciplina-negli-stati-uniti/

[4] Cross-Border Information Sharing by Financial Institutions and SAR Confidentiality – 5 settembre 2025 – https://www.fincen.gov/system/files/2025-09/Crossborderguidance-508C.pdf

[5] In merito alle disposizioni alle disposizioni USA sulla riservatezza delle segnalazioni di operazioni sospette – Diritto Bancario: Riservatezza delle segnalazioni antiriciclaggio: gli U.S.A. fanno sul serio – Antonio Martino e Ernesto Carile – 10 settembre 2020 – https://www.dirittobancario.it/art/riservatezza-delle-segnalazioni-antiriciclaggio-gli-usa-fanno-sul-serio/

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