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Giurisprudenza

Limiti alla responsabilità solidale degli amministratori di S.r.l.

18 Giugno 2018

Alessandro Paccoi

Cassazione Civile, Sez. I, 26 gennaio 2018, n. 2038 – Pres. Di Palma, Rel. Nazzicone

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte è recentemente tornata ad occuparsi della delicata tematica della responsabilità degli amministratori di S.r.l..

Nello specifico, la Corte ha sostenuto che la regola della responsabilità solidale degli amministratori di S.r.l., come dettata dal primo comma dell’articolo 2476 c.c., ceda di fronte alla prova concreta dell’insussistenza o ininfluenza della condotta di taluno degli amministratori nella causazione del danno.

Richiamando un precedente giurisprudenziale (Cass. Civ. 22848/2015) in materia di S.p.A., i giudici di legittimità hanno ricordato che la responsabilità solidale degli amministratori non possa ricondursi allo schema della responsabilità oggettiva, posto che fra gli elementi costitutivi della responsabilità solidale degli amministratori di S.p.A., di cui al primo comma dell’articolo 2392 c.c., rientrano tanto elementi oggettivi (inerzia, esistenza di un fatto pregiudizievole e nesso causale), quanto l’elemento soggettivo (minimo) della colpa. La Corte ha pertanto ritenuto che, nonostante sussistano talune differenze letterali fra l’articolo 2392 c.c. e l’articolo 2476 c.c., identico è tuttavia il loro contenuto normativo, richiedendo entrambi una responsabilità colpevole e mai oggettiva, “dovendo essa essere pur sempre ancorata almeno all’elemento soggettivo della colpa”. Pertanto, continua, la semplice manifestazione del dissenso non è sufficiente ad andare esenti da responsabilità“non trattandosi di esenzione formale” e posto che l’esonero da responsabilità debba ricondursi non tanto alla rituale verbalizzazione del proprio dissenso, quanto piuttosto all’effettiva mancanza di qualsiasi forma di colpa.

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