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Giurisprudenza

Estratti conto e prova dell’indebito nei rapporti tra banca e cliente

8 Maggio 2024

Antonio Di Ciommo, Dottorando di Ricerca, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Cassazione Civile, Sez. I, 15 marzo 2024, n. 6983 – Pres. Acierno, Rel. Reggiani

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza n. 6983 del 15 marzo 2024 (Pres. Acierno, Rel. Reggiani), la Corte di cassazione si è nuovamente pronunciata sul tema dell’onere della prova nell’ambito dell’azione di ripetizione da indebito promossa dal cliente per i pagamenti eseguiti nei confronti della banca, in forza di clausole del contratto di conto corrente affette da nullità per violazione del divieto di anatocismo, con particolare riferimento agli estratti conto per la prova del saldo.

In particolare, richiamandosi a Cass. civ., Sez. II, Sentenza 27 novembre 2018, n. 30713, la Corte ha affermato che “Nei rapporti di conto corrente […] il correntista, attore in ripetizione, deve dimostrare, in primo luogo, di avere effettuato versamenti in conto, che tali versamenti siano dei veri e propri pagamenti e che questi ultimi non siano dovuti (in tutto o in parte)”.

Pertanto, dopo aver disconosciuto l’orientamento minoritario espresso da Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 28 novembre 2018, n. 30822 (secondo cui il cliente che agisce in via restitutoria deve produrre sino all’ultimo estratto conto al fine di ricostruire l’intero andamento del rapporto) e aderendo a quanto già espresso dalla medesima Sezione con le Ordinanze, 21 dicembre 2020, n. 29190, 19 luglio 2021, n. 20621 e 18 aprile 2023 n. 10293, la Corte di cassazione ha ulteriormente stabilito che “ai fini della prova del pagamento suscettibile di restituzione, il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di restituzione solo mediante la produzione di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti desumersi aliunde, vale a dire attraverso le risultanze di altri mezzi di prova in grado di fornire indicazioni certe e complete, ed anche ricorrendo all’ausilio di una consulenza d’ufficio […].

L’estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può senza dubbio offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali, ma se tali movimentazioni sono ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d’ufficio, secondo l’insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato”.

Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha cassato con rinvio la decisione della Corte d’Appello di Catanzaro secondo cui la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto emessi nel corso del rapporto fosse un elemento imprescindibile ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova per l’indebito e, dunque, dell’accoglimento della domanda restitutoria ex art. 2033 c.c. proposta dal cliente.

Infatti, il cliente aveva lamentato l’applicazione da parte della banca di interessi anatocistici calcolati su base trimestrali nell’ambito di un rapporto di credito sorto nel 1989 e concluso nel mese di marzo 2001, producendo, però, in giudizio estratti conto emessi solo sino al 31 dicembre 2000.

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