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Approfondimenti

Le SGR di private equity e il nuovo provvedimento in materia di adeguata verifica della clientela

3 Giugno 2013

Avv. Marco Zechini e Avv. Luca Benvenuto, DLA Piper Studio Legale Tributario Associato

Di cosa si parla in questo articolo

Dopo oltre un anno di attesa, lo scorso 3 aprile 2013 la Banca d’Italia ha finalmente emanato il nuovo provvedimento recante disposizioni attuative riguardanti l’obbligo di adeguata verifica nell’ambito del contrasto al riciclaggio (il "Provvedimento").

Il Provvedimento entrerà in vigore a far data dal 1° gennaio 2014 e dovrà essere applicato a tutte le operazioni compiute – laddove rilevanti secondo i criteri quantitativi e qualitativi indicati nel D.Lgs. 231/2007 – nonché ai rapporti continuativi, anche se instaurati prima della sua entrata in vigore.

Detto Provvedimento, che troverà applicazione nei confronti di tutti gli intermediari del mercato mobiliare, bancario e finanziario (con la sola esclusione delle imprese di assicurazione) introduce nuove e fondamentali disposizioni finalizzate a guidare gli operatori nel corretto adempimento degli obblighi identificativi da espletare verso i loro clienti.

Particolarmente rilevante è l’impatto che il Provvedimento avrà sulle SGR e, in particolare, sui gestori che operino nel settore del private equity: viene infatti chiarito che l’adeguata verifica della clientela deve essere eseguita solamente con riferimento ai rapporti ed alle operazioni che rientrino nella propria attività istituzionale, con esplicita esclusione degli ulteriori rapporti attinenti all’organizzazione, amministrazione e funzionamento dell’istituto nonché a quelli relativi alla compravendita e amministrazione dei beni nei quali le risorse della clientela sono investite.

Con tale precisazione viene dunque sciolto il dubbio relativo all’eventuale necessità di identificazione delle società o fondi c.d. "target", nei quali viene investito il patrimonio dei fondi, chiarendosi che ciò non è necessario.

Il Provvedimento introduce poi ulteriori disposizioni rilevanti, fornendo un’indicazione esemplificativa molto ampia in merito ai poteri di richiesta che gli operatori potranno esercitare nei confronti della clientela: rispettando il principio dell’approccio basato sul rischio, si evidenzia la possibilità di richiedere, laddove opportuno ai fini di una corretta profilatura della clientela, informazioni inerenti la situazione economico, lavorativa, patrimoniale e reddituale non soltanto del cliente ma anche, ove rilevante, di suoi familiari o conviventi. A tale riguardo, tra la documentazione che potrà essere richiesta vengono richiamate le dichiarazioni IVA e dei redditi nonché dichiarazioni provenienti dal datore di lavoro, intermediari o altri soggetti.

Altra importante novità, anche in questo caso strettamente legata al risk based approach, è stata introdotta con riferimento alla corretta identificazione del titolare effettivo, laddove da un lato si consente all’operatore di differire la verifica dei relativi dati acquisiti in sede di adeguata verifica (purché venga impedita la realizzazione di operazioni nelle more della verifica); dall’altro, si chiarisce che i dati acquisiti in merito al titolare effettivo dovranno essere riscontrati con le informazioni desumibili da una fonte affidabile e indipendente, acquisita in via autonoma o per il tramite del cliente. Ne consegue dunque che non risulta più lecita la prassi, invalsa particolarmente nel settore degli operatori di private equity (specialmente in presenza di catene partecipative particolarmente opache e complesse), di affidarsi completamente alle dichiarazioni rilasciate dal cliente ai fini dell’identificazione del titolare effettivo: tale dichiarazione, ove rilasciata, potrà essere considerata sufficiente solamente laddove la SGR ritenga esistente un basso rischio di riciclaggio.

Il Provvedimento menziona quindi anche la possibilità di ricorrere all’ausilio di strumenti informatici, utili ad esempio nel caso in cui questi inviino alert in prossimità della scadenza della data di validità dei documenti acquisiti ovvero nell’ipotesi di acquisizione di specifiche qualità (es. persona politicamente esposta), nonché con riferimento ai software che attribuiscano il profilo di rischio a ciascun cliente sulla base dei criteri preimpostati dall’operatore. In quest’ultimo caso viene comunque riconosciuta la possibilità di modificare manualmente il grado di rischio derivante dall’analisi informatica, a condizione tuttavia che, nel caso di downgrade, la scelta sia motivata per iscritto.

In generale, il Provvedimento richiama più volte la necessità di dotarsi di procedure operative, periodicamente aggiornate, che definiscano processi decisionali chiari ed oggettivi: sarà dunque opportuno porre particolare attenzione alle proprie procedure interne, garantendone l’aggiornamento costante, la completezza ed i criteri alla stregua dei quali valutare ogni elemento facente parte del patrimonio informativo e conoscitivo posseduto dalla SGR rispetto ai propri clienti ed alle operazioni da costoro compiute.

Particolarmente rilevanti sono poi le disposizioni emanate in tema di adeguata verifica rafforzata e, in specifico, quelle riguardanti l’operatività a distanza e le persone politicamente esposte.

Quanto alla prima fattispecie, che non troverà applicazione laddove il cliente sia già stato identificato con riferimento a precedenti rapporti (es. cliente che acquisto quote di un fondo e che sia già stato identificato con riferimento al rapporto intrattenuto nell’ambito di un diverso fondo, gestito dalla medesima SGR) ovvero quando ci si avvalga dell’esecuzione di obblighi da parte di terzi, il Provvedimento fornisce alcune esemplificazioni in merito alle modalità di esecuzione delle verifiche ulteriori che dovranno essere svolte (es. welcome call su utenza fissa, richiesta di invio documentazione controfirmata, incontri presso la residenza o il domicilio, invio documentazione con ricevuta di ritorno).

In merito alle persone politicamente esposte, viene infine chiarito che tale categoria ricomprende solamente i soggetti residenti in altri stati comunitari ovvero in stati extracomunitari, rispetto ai quali l’apertura di un rapporto necessiterà della preventiva approvazione del direttore generale della struttura. Ciò non significa tuttavia che le SGR potranno in ogni caso procedere alle modalità ordinarie di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica in presenza di politici nazionali: qualora gli intermediari lo ritengano opportuno, in considerazione del relativo rischio di riciclaggio, potranno decidere di estendere anche a tali soggetti le medesime disposizioni previste per le PEPs. In via prudenziale, è verosimile ritenere che tale scelta verrà condotta anche con riferimento ai soggetti italiani che ricoprano cariche politiche in ambito regionale o locale, sebbene tali cariche non rientrino tra quelle riportate nell’allegato tecnico al D.Lgs. 231/2007.

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