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Le nuove regole sulle segnalazioni dei CSD in GU UE

14 Ottobre 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, Serie L, del 14 ottobre 2026, il Regolamento delegato (UE) 2026/1519 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/151, che disciplinano organicamente le segnalazioni dei CSD alla vigilanza, con particolare riferimento alle informazioni, i moduli standardizzati e le procedure di trasmissione che i depositari centrali di titoli (Central Securities Depositories – CSD) sono tenuti a fornire alle autorità competenti nell’ambito del processo di riesame e valutazione di vigilanza.

L’intervento regolamentare si ricollega alle modifiche apportate al Regolamento (UE) n. 909/2014 (CSDR) dal Regolamento (UE) 2023/2845 (CSDR Refit), che ha esteso la frequenza minima ordinaria del riesame di vigilanza a tre anni.

Il Regolamento delegato (UE) 2026/1519 modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al Regolamento delegato (UE) 2017/392, specificando gli obblighi informativi sostanziali relativi alla struttura organizzativa, all’assetto societario, alle attività transfrontaliere e al quadro di gestione dei rischi dei CSD, oggetto delle segnalazioni alle autorità competenti.

Contestualmente, il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1512 modifica le norme tecniche di attuazione di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2017/394, definendo i moduli e le tempistiche per lo scambio di informazioni tra ESMA e le autorità competenti.

In virtù delle nuove disposizioni, i CSD devono trasmettere all’autorità di vigilanza una relazione periodica sulle modifiche sostanziali e, in particolare, fra le altre, le seguenti informazioni:

  • le variazioni intervenute nella struttura di gruppo, negli organi di amministrazione, nell’alta dirigenza e negli assetti proprietari ai sensi dell’art. 27 bis del CSDR
  • gli aggiornamenti del quadro di gestione dei rischi giuridici, operativi e commerciali, compresi i piani di continuità operativa, i test di ripristino e la gestione dell’esternalizzazione di servizi di cui all’art. 30 del CSDR
  • i dati dettagliati sulle attività transfrontaliere, recanti la ripartizione dei partecipanti, degli emittenti, dei codici LEI (Legal Entity Identifier) e ISIN (International Securities Identification Number), nonché l’indicazione del diritto applicabile all’emissione
  • le segnalazioni statistiche inerenti alle istruzioni di regolamento, incluse le operazioni Delivery versus Payment (DVP), Free of Payment (FOP), le penali pecuniarie per mancato regolamento e le procedure di acquisto forzoso (buy-in) ex art. 7 bis del CSDR.

Sotto il profilo procedurale, il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1512 eleva da tre a dieci giorni lavorativi il termine entro cui l’autorità competente deve comunicare i risultati del riesame alle altre autorità coinvolte e all’ESMA, disciplinando i moduli uniformi dell’Allegato II.

I due regolamenti entrano in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, ossia il 3 novembre 2026, fermo restando che talune disposizioni statistiche di dettaglio relative alle emissioni e ai diritti applicabili (specificati nell’art. 1, punto 3), lett. a), punti da ii) a vi), e punto viii), si applicheranno a decorrere dal 3 novembre 2027.

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