Pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, Serie L, del 14 ottobre 2026, il Regolamento delegato (UE) 2026/1519 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/151, che disciplinano organicamente le segnalazioni dei CSD alla vigilanza, con particolare riferimento alle informazioni, i moduli standardizzati e le procedure di trasmissione che i depositari centrali di titoli (Central Securities Depositories – CSD) sono tenuti a fornire alle autorità competenti nell’ambito del processo di riesame e valutazione di vigilanza.
L’intervento regolamentare si ricollega alle modifiche apportate al Regolamento (UE) n. 909/2014 (CSDR) dal Regolamento (UE) 2023/2845 (CSDR Refit), che ha esteso la frequenza minima ordinaria del riesame di vigilanza a tre anni.
Il Regolamento delegato (UE) 2026/1519 modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al Regolamento delegato (UE) 2017/392, specificando gli obblighi informativi sostanziali relativi alla struttura organizzativa, all’assetto societario, alle attività transfrontaliere e al quadro di gestione dei rischi dei CSD, oggetto delle segnalazioni alle autorità competenti.
Contestualmente, il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1512 modifica le norme tecniche di attuazione di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2017/394, definendo i moduli e le tempistiche per lo scambio di informazioni tra ESMA e le autorità competenti.
In virtù delle nuove disposizioni, i CSD devono trasmettere all’autorità di vigilanza una relazione periodica sulle modifiche sostanziali e, in particolare, fra le altre, le seguenti informazioni:
- le variazioni intervenute nella struttura di gruppo, negli organi di amministrazione, nell’alta dirigenza e negli assetti proprietari ai sensi dell’art. 27 bis del CSDR
- gli aggiornamenti del quadro di gestione dei rischi giuridici, operativi e commerciali, compresi i piani di continuità operativa, i test di ripristino e la gestione dell’esternalizzazione di servizi di cui all’art. 30 del CSDR
- i dati dettagliati sulle attività transfrontaliere, recanti la ripartizione dei partecipanti, degli emittenti, dei codici LEI (Legal Entity Identifier) e ISIN (International Securities Identification Number), nonché l’indicazione del diritto applicabile all’emissione
- le segnalazioni statistiche inerenti alle istruzioni di regolamento, incluse le operazioni Delivery versus Payment (DVP), Free of Payment (FOP), le penali pecuniarie per mancato regolamento e le procedure di acquisto forzoso (buy-in) ex art. 7 bis del CSDR.
Sotto il profilo procedurale, il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1512 eleva da tre a dieci giorni lavorativi il termine entro cui l’autorità competente deve comunicare i risultati del riesame alle altre autorità coinvolte e all’ESMA, disciplinando i moduli uniformi dell’Allegato II.
I due regolamenti entrano in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, ossia il 3 novembre 2026, fermo restando che talune disposizioni statistiche di dettaglio relative alle emissioni e ai diritti applicabili (specificati nell’art. 1, punto 3), lett. a), punti da ii) a vi), e punto viii), si applicheranno a decorrere dal 3 novembre 2027.

