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Le informazioni per il calcolo di riserve tecniche per le assicurazioni

7 Febbraio 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Serie L, del 07 febbraio 2025, il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/216 del 6 febbraio 2025, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le assicurazioni.

Le informazioni pubblicate valgono per le segnalazioni con date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2024 fino al 30 marzo 2025, a norma della Direttiva 2009/138/CE (Solvency II) in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione.

Al fine di garantire condizioni uniformi per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai fini della Direttiva 2009/138/CE, per ogni data di riferimento sono stabilite le informazioni tecniche sulle pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e sugli spread “fondamentali” per il calcolo dell’aggiustamento di congruità e dell’aggiustamento per la volatilità.

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovranno utilizzare le informazioni tecniche, le quali sono basate sui dati di mercato relativi alla fine dell’ultimo mese precedente la prima data di riferimento per le segnalazioni a cui si applica il presente regolamento.

L’8 gennaio 2025 EIOPA ha trasmesso alla Commissione le informazioni tecniche sui dati di mercato relativi a fine dicembre 2024: tenuto conto della necessità di rendere immediatamente disponibili le informazioni tecniche, è importante che il presente regolamento entri in vigore con urgenza; per motivi prudenziali è necessario che le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzino le stesse informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, indipendentemente dalla data di segnalazione alle rispettive autorità competenti.

Il presente regolamento di dovrà pertanto applicare a decorrere dalla prima data di riferimento per le segnalazioni alla quale si applica.

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