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Giurisprudenza

L’abuso del diritto nelle operazioni societarie cd. spezzatino

3 Novembre 2026

Antonio Borghetti, Dottore di ricerca in diritto tributario | Università di Brescia

Cassazione Civile, Sez. V, 7 luglio 2026, n. 23047 – Pres. Hmeljak, Rel. Succio

Di cosa si parla in questo articolo

Con l’ordinanza 7 luglio 2026 (pubb. 10 luglio 2026), n. 23047, la Suprema Corte di Cassazione esamina un’articolata operazione di affitto di ramo di azienda cui il contribuente ha fatto seguire, a stretto giro, plurime ma atomistiche cessioni di beni e, segnatamente, dell’unico autocarro (contestualmente), di tutte le rimanenze finali di magazzino (dopo una settimana) e dei rimanenti beni ammortizzabili (dopo oltre un anno): tale concatenazione di operazioni (anche note nella prassi come “operazioni societarie spezzatino”) è quindi stata vagliata dal giudice di legittimità non solo per quanto attiene gli aspetti testuali, ma anche per quelli extratestuali, da ciò derivando la convinzione di essere di fronte, de facto, ad una cessione di azienda mascherata, con la conseguente indetraibilità dell’IVA applicata al corrispettivo pattuito per l’affitto del ramo.

L’estensione di tale scrutino viene ampiamente argomentata nella parte motiva rifacendosi al diverso e distinto presupposto impositivo tra IVA e imposta di registro: “IVA e imposta di registro si fondano su presupposti impositivi diversi: nell’un caso assume rilievo l’operazione economica in concreto realizzata, nell’altro rileva invece solamente la specifica connotazione (e riconduzione ad uno schema legale) dell’atto giuridico da registrare, irrilevante, di per sé, la complessiva fattispecie sostanziale.” Da ciò consegue, secondo la Corte, che “i limiti probatori ex art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986 (il solo dato testuale dell’atto) riguardano solo l’imposta di registro e non rilevano ai fini dell’accertamento dell’IVA”.

Operando quindi una valutazione globale di tutte le circostanze del caso di specie ed avendo escluso l’applicazione limitativa dell’art. 20 del T.U.R., la Corte censura il contegno serbato dal contribuente ed individua nella “cessione d’azienda mediante trasferimento progressivo dei beni” la reale causa del contratto, rectius dei contratti, ritenuti artatamente frazionati. Essa quindi, in contrasto con le concordanti decisioni dei giudici di merito che accolsero le doglianze del contribuente, procede ad una riqualificazione dell’ordito contrattuale poggiando la decisione su un’interpretazione conforme ai principi civilistici disciplinanti l’interpretazione del contratto; inoltre, la rilevanza strategica, nell’impresa del cedente, dei cespiti atomisticamente ceduti (l’unico autocarro, tutte le rimanenze e poi tutti i cespiti residui) in via definitiva in vigenza del (ex lege temporaneo) contratto di affitto di ramo di azienda è stata esaminata alla luce della giurisprudenza unionale che valorizza il legame fra il singolo elemento aziendale e l’impresa. 

La condotta del contribuente, caratterizzata dal ravvicinato concatenarsi delle operazioni di dismissione atomistica di singoli cespiti (di grande rilievo operativo) con l’affitto di un ramo di azienda che, per effetto di tali cessioni, era stato spogliato, ha indotto alla riqualificazione contrattale delle operazioni realizzate.

Il percorso seguito dal giudice di vertice è distinto e diverso da quello di prime cure: in tale sede la C.G.T. di I grado di Torino, sez. 3, 1 giugno 2023 (dep. 6 giugno 2023), n. 435), che accolse il ricorso del contribuente, ritenne che tale opera riqualificatoria dovesse essere compiuta attraverso l’articolata procedura prevista per le contestazioni in tema di abuso del diritto ex art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, norma richiamata anche dall’art. 53-bis del T.U.R., . 

Gli alterni esiti registrati nei giudizi di merito ed in quello di legittimità evidenziano, ad ogni buon conto, un’incertezza giuridica non di poco momento nell’individuazione della corretta procedura tributaria da perseguire in caso di riqualificazione contrattuale delle operazioni poste in essere dai contribuenti; incertezza che si riflette, successivamente, sull’esercizio del diritto di difesa di questi ultimi.

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