Il contributo analizza il tema degli effetti dell’accoglimento dell’azione revocatoria della scissione societaria nell’ambito di una procedura fallimentare o di liquidazione giudiziale.
1. Premessa
Il presente contributo esamina il tema degli effetti derivanti dall’accoglimento dell’azione revocatoria avente ad oggetto un atto di scissione; ciò nel caso in cui tale azione sia esercitata dal curatore nell’ambito di una procedura fallimentare o di liquidazione giudiziale.
In questo contesto, ci soffermeremo sull’individuazione delle iniziative recuperatorie relative agli atti dispositivi che il curatore può promuovere per reintegrare il patrimonio della società assoggettata a fallimento o a liquidazione giudiziale.
Occorre ricordare che la giurisprudenza di legittimità ritiene ormai ammissibile l’azione revocatoria della scissione societaria.
In tal senso si sono espresse ancora di recente le Sezioni Unite (sentenza 26 febbraio 2025, n. 5089)[1].
In particolare, la Cassazione ha ribadito che la questione, a lungo dibattuta, dell’esperibilità di tale rimedio è stata risolta in senso positivo sia da sue precedenti pronunce[2] sia dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea[3] [4].
2. I principi consolidati in materia di effetti della revocatoria
Ai fini di un corretto inquadramento delle questioni, occorre ricordare che l’ammissibilità dell’azione revocatoria della scissione societaria era stata posta in dubbio avuto riguardo, in particolare, a due aspetti:
- l’esistenza di un “sistema di tutele specificamente approntato dalla disciplina societaria a presidio dei creditori potenzialmente pregiudicati dalla scissione” (cfr. Cass., SS.UU., 26 febbraio 2025, n. 5089)[5];
- “il principio di irretrattabilità degli effetti della scissione posto dall’ 2504-quater c.c. (pure richiamato dall’art. 2506-ter, comma 5), secondo cui l’invalidità dell’atto non può essere pronunciata una volta eseguite le prescritte iscrizioni presso il registro delle imprese” (cfr. Cass., SS.UU., 26 febbraio 2025, n. 5089).
Come si è ricordato, la Cassazione, investita della questione, l’aveva già risolta in senso positivo; aveva affermato, infatti, che “detta azione mira, in realtà, a ottenere l’inefficacia relativa dell’atto, che lo rende inopponibile al solo creditore pregiudicato, ciò al contrario di quanto si verifica nell’opposizione dei creditori sociali prevista dall’art. 2503 c.c., che è finalizzata a farne valere l’invalidità” (cfr. Cass., 4 dicembre 2019, n. 31654, successivamente confermata da Cass., 29 gennaio 2021, n. 2153 e da Cass., 6 maggio 2021, n. 12047). È stato inoltre osservato che l’opposizione ex art. 2503 c.c. non garantirebbe tutela ai creditori successivi alla scissione.
Allo stesso modo, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (cfr. CGUE, 30 gennaio 2020, C-394/2018) aveva già escluso che il principio comunitario di irretrattabilità della scissione precludesse ai creditori la possibilità di azionare gli strumenti generali di tutela della garanzia patrimoniale: infatti l’azione revocatoria non opera sul piano dell’invalidità dell’atto pregiudizievole, ma su quello della sua inefficacia relativa nei confronti del creditore agente.
Infine è stata esclusa l’incompatibilità tra la revocatoria e la responsabilità solidale ex art. 2506-quater c.c., trattandosi di rimedi cumulabili; infatti la tutela di cui all’art. 2506-quater, comma 3, c.c. è da ritenere aggiuntiva rispetto alle tutele generiche riconosciute dall’ordinamento (cfr. Cass., 29 gennaio 2021, n. 2153).
Come si è ricordato, la sentenza delle Sezioni Unite n. 5089 del 26 febbraio 2025 ha confermato questa impostazione.
È dunque risultato centrale – anche ai fini del riconoscimento dell’ammissibilità dell’azione – il tema degli effetti della revocatoria.
In quest’ottica, per una migliore comprensione delle questioni, è quindi utile ripercorrere qui di seguito, in sintesi, le conclusioni a cui è giunta la giurisprudenza quanto agli effetti, in termini generali, dell’azione revocatoria esperita in sede concorsuale.
A) Anzitutto occorre distinguere gli effetti della revocatoria esercitata dal singolo creditore da quelli della revocatoria esperita dal curatore.
Infatti l’azione:
- nel primo caso, giova soltanto al singolo creditore (e agli altri eventuali creditori intervenuti);
- nel secondo caso, va a beneficio dell’intera massa dei creditori della società fallita/in liquidazione giudiziale (cfr. Cass., 19 settembre 2022, n. 27382); ciò per effetto dell’acquisizione in via esecutiva alla procedura concorsuale del bene revocato (o del suo controvalore monetario, qualora il bene non sia più nella disponibilità del terzo revocato).
B) E’ poi oggi pacifico l’orientamento secondo cui “la sentenza che accoglie la domanda revocatoria, sia essa ordinaria o sia fallimentare, (…) ha natura costitutiva, in quanto modifica ‘ex post’ una situazione giuridica preesistente, sia privando di effetti, atti che avevano già conseguito piena efficacia, sia determinando, conseguentemente, la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale (art. 2740 c.c.) ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell’atto” (cfr. Cass., SS.UU., 23 novembre 2018, n. 30416; conforme, Cass., SS.UU., 13 giugno 1996, n. 5443 e, da ultimo, Cass., SS.UU., 24 giugno 2020, n. 12476).
Ne segue che “il vittorioso esperimento dell’azione non è idoneo (…) a determinare alcun effetto restitutorio rispetto al patrimonio del disponente, né, tantomeno, alcun effetto direttamente traslativo in favore dei creditori, comportando soltanto la declaratoria di inefficacia (relativa) dell’atto rispetto al creditore che agisce in giudizio, e rendendo, conseguentemente, il bene trasferito assoggettabile ad azioni esecutive, senza in alcun modo caducare, ad ogni altro effetto, l’avvenuta alienazione in capo all’acquirente (…). Ciò perché l’avvenuta revoca dell’atto dispositivo ha funzione ripristinatoria della garanzia generica prevista dall’art. 2740 c.c. con il recupero del bene al patrimonio responsabile” (cfr., ex multis, Cass., 18 maggio 2005, n. 10432).
Il fruttuoso esperimento dell’azione revocatoria ordinaria in sede fallimentare non comporta, dunque, in senso tecnico un effetto restitutorio (verso il fallito), ma la soggezione dei beni, oggetto dell’atto revocato, all’azione esecutiva concorsuale da parte dell’amministrazione fallimentare; pertanto, il terzo revocato dovrà rilasciare o consegnare i beni al curatore fallimentare soltanto a tali fini esecutivi. È in questo senso che si può parlare, comunque, di effetto recuperatorio o restitutorio, cioè di restituzione dei beni alla garanzia patrimoniale dei creditori del fallito. Nel prosieguo, il termine “restituzione” (e i termini simili o derivati) verrà utilizzato con il significato appena illustrato.
C) Poiché, quindi, oggetto della domanda di revocatoria (ordinaria o fallimentare) non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l’assoggettabilità del bene a esecuzione, il bene dismesso con l’atto revocando viene in considerazione, rispetto all’interesse di quei creditori, soltanto per il suo valore (cfr. Cass., SS.UU., 24 giugno 2020, n. 12476). Pertanto, qualora l’apprensione a fini esecutivi non sia possibile, il giudice può condannare il convenuto al pagamento dell’equivalente monetario (ex multis, cfr. , 14 marzo 2018, n. 6262).
Ciò premesso, passiamo ora ad analizzare come tali principi operino, in concreto, quando l’oggetto della revocatoria sia costituito da un atto complesso, quale, appunto, un atto di scissione societaria; scissione societaria che comporta l’assegnazione parziale o integrale del patrimonio della scissa – composto da attività e passività (ad esempio, beni immobili, crediti, debiti, ecc.) – a una o più società beneficiarie.
La questione che si pone è se l’effetto “recuperatorio” riguardi l’assegnazione del patrimonio nel suo complesso (e, quindi, del valore netto del patrimonio oggetto di trasferimento dalla scissa alla beneficiaria) o dei singoli atti dispositivi di cui si compone il patrimonio oggetto di assegnazione.
3. Il tema d’indagine: gli effetti recuperatori della revocatoria della scissione societaria promossa dal curatore nell’ambito della liquidazione giudiziale
Prima di esaminare la questione, è utile ricordare che l’azione revocatoria ordinaria esperita in sede di fallimento/liquidazione giudiziale ex art. 66 l.f./164 CCII e 2901 c.c. presuppone la sussistenza dell’eventus damni, ossia del pregiudizio che l’atto dispositivo del debitore ha arrecato alle ragioni dei creditori.
Al riguardo occorre anche rammentare, in generale, che, per la sussistenza dell’eventus damni non è necessaria la prova certa della incapienza del patrimonio residuo del debitore; a tal fine è infatti sufficiente la prova della maggiore difficoltà della esecuzione, vale a dire la dimostrazione della pericolosità dell’atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, esecuzione sui beni del debitore (cfr., tra le altre, Cass., 29 settembre 2021, n. 26310).
Ora, la tesi che ammette la revocatoria della scissione postula che l’attribuzione patrimoniale realizzata dalla scissione (quantomeno parziale, che mantiene in vita la società scissa) comporti la riduzione del patrimonio della scissa[6], con conseguente diminuzione della garanzia per i creditori della scissa.
Tuttavia, non ogni scissione – benché atto dispositivo astrattamente revocabile – è suscettibile di revoca.
Infatti vi possono essere operazioni societarie a carattere straordinario che non determinano un depauperamento della garanzia patrimoniale della scissa.
La revocatoria sarà, quindi, esperibile solo in relazione a quelle operazioni il cui effetto traslativo abbia comportato un consapevole depauperamento della garanzia patrimoniale, vale a dire solo nei casi di scissione in frode ai creditori, ove – ad esempio – alla beneficiaria sia assegnata la quota prevalente del patrimonio immobiliare della scissa, così ostacolando significativamente la possibilità per i creditori della scissa di vedere soddisfatte le proprie ragioni[7], o in presenza di una “notevole sproporzione tra la valutazione – operata in sede di scissione – del patrimonio netto ceduto (…) e l’effettivo valore del predetto patrimonio ceduto dalla impresa scissa poi fallita” (cfr. Trib. Catania, 9 gennaio 2012, in Riv. not., 2012, II, pag. 728).
Le considerazioni che precedono consentono di anticipare l’esistenza di una possibile correlazione tra la misura dell’eventus damni – in termini di riduzione quantitativa del patrimonio del debitore – derivante dalla scissione impugnata e la misura della reintegrazione patrimoniale derivante dalla revocatoria della scissione.
Venendo, dunque, agli effetti recuperatori della declaratoria di inefficacia della scissione, occorre domandarsi quale parte del trasferimento del patrimonio assegnato con la scissione risulti inopponibile alla procedura e, correlativamente, quali beni e/o valori siano, invece, aggredibili dalla procedura medesima a vantaggio della massa dei creditori della scissa fallita/in liquidazione giudiziale.
Se, come si è visto, è pacifico – quanto agli effetti – che la revocatoria determina l’inefficacia (relativa) dell’atto impugnato, appare invece incerto quale sia l’oggetto di tale inefficacia in presenza di un atto complesso quale la scissione societaria.
Alcune pronunce sembrano circoscrivere l’inefficacia alle sole assegnazioni patrimoniali (di beni mobili, immobili, disponibilità liquide) contenute nell’atto di scissione[8].
In dottrina ci si è interrogati[9], invece, se – sul presupposto che vada presa in considerazione l’intera porzione di patrimonio della scissa assegnata alla beneficiaria (composto da attività ma anche da passività) – per effetto della revocatoria:
- debbano essere ripristinate in capo alla scissa entrambe le posizioni giuridiche pregresse (ossia, le attività e le passività),
- oppure se
- l’assegnazione debba essere considerata globalmente, con la conseguenza che dovrà essere “restituito” l’equivalente monetario del valore netto trasferito a titolo di scissione alla beneficiaria.
Nell’ipotesi sub a), la revocatoria della scissione comporterebbe: (i) da un lato, la restituzione alla scissa dei beni e delle altre attività assegnati alla beneficiaria, con conseguente assoggettamento degli stessi all’esecuzione concorsuale; (ii) dall’altro lato, la restituzione alla scissa anche delle passività: dunque, i “creditori assegnati alla beneficiaria dovrebbero tornare a essere creditori della scissa”[10], dovendosi riconoscere a questi ultimi (qualora non soddisfatti dalla beneficiaria assegnataria) la possibilità di insinuare i propri crediti al passivo della scissa: in tal caso, i creditori assegnati alla beneficiaria concorrerebbero con gli altri creditori della scissa, subendo altresì la falcidia concorsuale.
L’opzione sub a) avrebbe il pregio di tutelare la posizione dei creditori della scissa assegnati alla beneficiaria, che risulta peggiorata per effetto della revocatoria, essendo il creditore revocante ad essi preferito nella liquidazione dei beni revocati[11].
Peraltro, se pare ragionevole riconoscere a questi ultimi il diritto di insinuazione al passivo della scissa per far valere i propri crediti, un maggiore approfondimento andrebbe riservato all’individuazione del titolo in forza del quale legittimare la loro insinuazione al passivo della scissa.
Infatti, come si è visto, la revocatoria determina l’inefficacia relativa della scissione, mentre non comporta alcun effetto reale, lasciando impregiudicata la validità dell’atto.
Ne dovrebbe conseguire che i creditori assegnati alla beneficiaria rimangono creditori della beneficiaria e non diventano – né ritornano – creditori della scissa.
Se, dunque, i creditori assegnati alla beneficiaria non possono concorrere tout court quali creditori “concorsuali” (ossia creditori della scissa), è ipotizzabile consentire loro di concorrere con i creditori della scissa riguardo alla ripartizione del ricavato derivante dalla liquidazione del bene oggetto di revocatoria.
Infatti, come si è visto, il bene revocato viene attratto all’esecuzione concorsuale della scissa: tuttavia, esso rimane di titolarità della beneficiaria, ossia del debitore diretto dei creditori assegnati alla beneficiaria. Ciò alla stregua di quanto avviene nell’ipotesi di esecuzione individuale sui beni oggetto di revocatoria ma di titolarità del terzo revocato: in tal caso, i creditori del terzo revocato possono concorrere – benché in via subordinata – nell’esecuzione individuale avviata dal creditore revocante.
Nello scenario sub a), va poi considerata l’eventualità che le obbligazioni assegnate alla beneficiaria siano state nel frattempo soddisfatte dalla beneficiaria medesima. In tal caso, si pongono due questioni:
- la possibile disparità di trattamento dei creditori assegnati alla beneficiaria, a seconda che siano stati soddisfatti o meno dalla beneficiaria prima della revocatoria, dato che nel secondo caso essi subirebbero la falcidia dei creditori concorsuali[12];
- la posizione da riconoscere alla beneficiaria terza revocata con riguardo alle obbligazioni nel mentre da essa soddisfatte.
Al riguardo occorre muovere dalla premessa che la possibile disparità di trattamento dei creditori non pare eludibile.
Infatti tale eventuale disparità è legata a una situazione fattuale accidentale e il pagamento da parte della beneficiaria al creditore “fortunato” non pare impugnabile (a meno che non intervenga anche il fallimento della beneficiaria).
A questa stregua, pare corretto interrogarsi piuttosto sui possibili rimedi a tutela della beneficiaria terza revocata che si trova a dover “restituire” le attività assegnatele con la scissione revocata, pur avendo già soddisfatto le “passività” assegnatele.
Con riguardo alle obbligazioni soddisfatte dalla beneficiaria prima della revocatoria e pertanto non “restituibili” alla scissa, alcuni autori hanno riconosciuto il diritto della beneficiaria terza revocata a far valere nei confronti della procedura concorsuale un credito di importo corrispondente all’ammontare dei pagamenti effettuati, per ingiustificato arricchimento in capo alla massa dei creditori[13].
Questo aspetto andrebbe invero trattato insieme alle questioni – quantomai complesse e non affrontabili in questa sede – relative agli eventuali crediti del terzo revocato che, per effetto della revocatoria della scissione, “ha restituito quanto aveva ricevuto”; crediti suscettibili di insinuazione al passivo del fallimento/liquidazione giudiziale della scissa ai sensi degli artt. 70, comma 2, l.f. e 171 CCII. Tali questioni attengono, ad esempio, alla natura del credito azionabile dalla beneficiaria revocata ed al rango da attribuirsi ad esso (da ammettersi in prededuzione oppure al chirografo).
L’ipotesi sub b), invece, implicherebbe che – per effetto della revocatoria – la beneficiaria sarebbe tenuta a reintegrare l’equivalente monetario del valore netto del patrimonio ricevuto dalla scissa.
Tale soluzione, benché superi le problematiche inerenti alle sorti delle obbligazioni assegnate alla beneficiaria (siano state da quest’ultima soddisfatte o meno), pone altri temi. In particolare, vanno considerati:
- i profili di sovrapponibilità degli effetti della revocatoria con quelli della responsabilità solidale della beneficiaria ex 2506 quater, comma 3, c.c., che prevede che “ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”;
- le conseguenze della revocatoria per il terzo revocato.
Quanto al tema sub i), è stato sostenuto che la revocatoria – la quale, ove accolta, consentirebbe a chi l’ha esperita di aggredire il valore netto trasferito alla beneficiaria – realizzerebbe gli stessi effetti già garantiti dalla responsabilità solidale di cui all’art. 2506-quater, comma 3, c.c.: “entrambe le fattispecie comportano l’acquisizione da parte del creditore del diritto a soddisfarsi su un valore [ossia il valore netto del patrimonio assegnato alla beneficiaria] precedentemente «fuoriuscito» dal patrimonio del debitore”[14].
Si precisa che l’art. 2506-quater, comma 3, c.c. fa espressamente riferimento al “valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto”, che – secondo orientamento consolidato[15] – va inteso non come “valore contabile” del patrimonio netto assegnato o rimasto alla società cui non è imputata la passività, ma come “valore corrente” di tale patrimonio al momento della scissione. Si tratta di un limite destinato a rimanere invariato nel tempo, a prescindere dalle vicende successive alla scissione.
Orbene, a fronte della prospettata equiparabilità degli effetti dei due rimedi in questione, è stata sostenuta la sostanziale inutilità dell’azione revocatoria[16]: infatti, per effetto della solidarietà passiva, il creditore – senza dover dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti di attivazione della revocatoria -, una volta diffidata in via stragiudiziale la società scissa ex art. 1219 c.c., potrebbe agire immediatamente e direttamente contro la beneficiaria.
Tuttavia, qualora ad agire sia la curatela del fallimento o della liquidazione giudiziale, occorre chiedersi se quest’ultima sia legittimata a far valere la responsabilità solidale delle società coinvolte nella scissione ex art. 2506-quater c.c.
Al riguardo va segnalato che parte della giurisprudenza ha escluso la sussistenza della legittimazione del curatore ad agire ai sensi dell’art. 2506-quater c.c. nei confronti della beneficiaria; ciò in quanto tale azione non rientrerebbe tra le azioni di massa, potendo giovarsi della responsabilità solidale della beneficiaria soltanto i creditori esistenti al momento della scissione[17].
In tale scenario, l’azione revocatoria risulterebbe l’unico rimedio esperibile dalla curatela a tutela della garanzia patrimoniale dei creditori.
Inoltre, nel valutare l’equiparabilità dei due rimedi, va altresì considerato che la beneficiaria che abbia fatto fronte al pagamento dei creditori della scissa nei limiti del patrimonio netto effettivo assegnatole ex art. 2506-quater, ult. comma, c.c. ha – in quanto coobbligato solidale della scissa – diritto di regresso nei confronti del condebitore inadempiente (qui la scissa fallita/in liquidazione giudiziale); pertanto, potrebbe insinuarsi al passivo nei predetti limiti, finendo per concorrere – benché in via chirografaria – proprio con i creditori nel cui interesse verrebbe esercitata l’azione ex art. 2506-quater, ult. comma, c.c.
A dire il vero, anche l’esecuzione della revocatoria – che in questa ipotesi si realizzerebbe mediante la restituzione, da parte della beneficiaria, dell’equivalente monetario del valore netto del patrimonio ricevuto dalla scissa – pone il tema dei diritti della società beneficiaria in quanto terza revocata.
Venendo, infatti, al tema delle conseguenze della revocatoria per il terzo revocato, ci si è chiesti se la beneficiaria (terza revocata) – a fronte della “restituzione” del valore netto del patrimonio assegnato per effetto della revocatoria della scissione – possa avanzare delle pretese nei confronti del fallimento/liquidazione giudiziale della scissa e a che titolo.
Si ripropone, quindi, la questione già accennata relativa all’individuazione e al grado di soddisfacimento degli eventuali crediti del terzo revocato in relazione a quanto restituito per effetto della revocatoria, suscettibili di insinuazione al passivo del fallimento/liquidazione giudiziale della scissa ai sensi degli artt. 70, comma 2, l.f. e 171 CCII.
Al riguardo è stato anche sostenuto che la beneficiaria avrebbe “titolo per insinuare al passivo della scissa il proprio credito pari alla misura del valore “restituito” a seguito della revocatoria (…)” e che, nello specifico, avrebbe “diritto di regresso nei confronti della scissa”[18], non distinguendo così il titolo e la misura della pretesa del terzo revocato nel caso in cui abbia subito la revocatoria dal caso in cui abbia soddisfatto i creditori della scissa in quanto responsabile in solido ex art. 2506-quater, ult. comma, c.c.
In ogni caso, insinuandosi al passivo della scissa, la società beneficiaria terza revocata finirebbe per concorrere con gli altri creditori della scissa nel riparto di quanto dalla stessa restituito alla scissa a seguito della revocatoria.
4. Considerazioni conclusive
Alla luce delle considerazioni che precedono, appare chiaro che il tema della revocatoria della scissione societaria in sede concorsuale (e dei suoi effetti) è quantomai complesso.
Si può, in particolare, concludere che – a fronte della conclamata ammissibilità della revocatoria della scissione – numerose sono, invece, le incertezze circa la portata della declaratoria di inefficacia della scissione e gli effetti recuperatori ad essa conseguenti.
Con l’auspicio che anche tali aspetti possano essere oggetto di un intervento chiarificatore della Cassazione (che possa offrire agli operatori del diritto indicazioni sulle iniziative recuperatori percorribili dalla curatela), adottando un approccio pratico, non va trascurato che qualsivoglia iniziativa giudiziale promossa dalla curatela di una procedura concorsuale non potrebbe basarsi esclusivamente su valutazioni di merito, dovendosi tenere conto anche di ragioni di opportunità.
Ne segue che, ai fini della valutazione dell’esperimento di un’azione revocatoria avente ad oggetto una scissione societaria, occorrerà:
- tener conto delle effettive possibilità – una volta ottenuta la declaratoria di inefficacia della scissione – di acquisizione alla massa dei creditori degli atti dispositivi impugnati; non conta solo la sussistenza dei presupposti di accoglibilità dell’azione, ma anche la sussistenza di effettive prospettive di recupero delle attività oggetto di assegnazione patrimoniale;
- effettuare una – invero non facile – ricognizione dello stato delle attività e delle passività comprese nel patrimonio oggetto di assegnazione al momento della proposizione della domanda giudiziale; dovrà tenersi conto, ad esempio e specialmente, dello stato dei beni immobili oggetto di assegnazione dalla scissa alla beneficiaria, verificando se gli stessi siano stati ulteriormente trasferiti ovvero siano gravati da ipoteche, stante l’impatto di tali circostanze nella fase esecutiva;
- effettuare una valutazione del valore netto effettivo del patrimonio assegnato alla beneficiaria rispetto al valore contabile risultante dagli atti della scissione e dalle scritture contabili; il valore netto effettivo risulterà maggiore rispetto al valore contabile qualora sia stato sottostimato il valore delle attività trasferito e, per contro, sovrastimato il valore delle passività; il valore netto effettivo rappresenta un indicatore, da un lato, del carattere fraudolento dell’operazione (manifestando l’illecito intento di sottrarre il patrimonio attivo della scissa alla garanzia patrimoniale dei creditori), e, dall’altro lato, della misura della responsabilità solidale della beneficiaria per i debiti della scissa insoddisfatti ex 2506 quater, comma 3, c.c. (nonché, secondo l’ipotesi sub b) di cui al paragrafo che precede, dell’importo da “restituire” alla massa da parte della terza beneficiaria per effetto della revocatoria della scissione);
- effettuare una valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della beneficiaria, per valutare – al netto delle tematiche in tema di legittimazione di cui si è fatto cenno supra – l’opportunità di azionare direttamente la responsabilità solidale della beneficiaria.
[1] Ricordiamo che le Sezioni Unite erano state chiamate a pronunciarsi sulla competenza giurisdizionale in materia di azione revocatoria dell’atto di scissione societaria (per risolvere il conflitto interpretativo tra competenza del tribunale delle imprese e del tribunale fallimentare).
[2] Cfr., tra le altre, Cass., 4 dicembre 2019, 31654; Cass., 29 gennaio 2021, n. 2153; Cass., 6 maggio 2021, n. 12047 e, da ultimo, Cass., 19 dicembre 2025, n. 33238, che ha ribadito che “la revocatoria fallimentare dell’atto di scissione societaria è, al pari dell’azione revocatoria ordinaria, ammissibile, dato che entrambe le azioni condividono la comune finalità di reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori e producono il solo effetto di ottenere l’inefficacia relativa di tale atto, così da renderlo inopponibile al solo creditore pregiudicato, senza che sia intaccata la validità della scissione”.
[3] Cfr. CGUE, 30 gennaio 2020, C-394/2018.
[4] Occorre peraltro rammentare che rispetto al principio affermato dalla Cassazione si registra l’opinione contraria di autorevole dottrina: cfr., tra gli altri, Fimmanò, La irrevocabilità della scissione societaria, in www.ilcaso.it, 2019, pagg. 18 e ss.; Maltoni-Spolidoro, Revocatoria della scissione e direttiva europea, in Soc., 2017, pag. 1091 e Latella, La revocatoria della scissione societaria. Una lettura sistematica, Torino, 2022, in particolare, pag. 71.
[5] In particolare, la Cassazione dà conto che “in tal senso, si è sostenuto che la protezione di tali soggetti sia da rinvenire, in via esclusiva, nella regolamentazione stessa della scissione e, segnatamente, nella previsione di due rimedi ad hoc: l’opposizione dei creditori di cui all’art. 2503 c.c., richiamato dall’art. 2506-ter, comma 5, c.c. (…), quale ostativa al valido perfezionamento dell’atto, e la responsabilità solidale delle società coinvolte nella scissione, nei limiti del valore del patrimonio netto loro assegnato o rimasto, per i debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”, prevista dall’art. 2506-quater, comma 3, c.c. (cfr. Cass., SS.UU., 26 febbraio 2025, n. 5089).
[6] Ciò anche tenuto conto del fatto che in caso di scissione, a differenza di altre vicende circolatorie di patrimoni e/o aziende (ad esempio, conferimenti o cessioni di aziende), la società che pone in essere l’atto dispositivo non ottiene nulla in cambio (né quote di partecipazione alla società conferitaria, né il prezzo della cessione); infatti dell’attribuzione patrimoniale alle beneficiarie si avvantaggiano i soci della scissa, che ottengono quote di partecipazione nelle beneficiarie.
[7] Cfr. App. Milano, 23 ottobre 2019, in www.dejure.it, ove la Corte ha rilevato che, in quel caso, la scissione aveva comportato una modificazione del patrimonio della scissa sia in termini qualitativi che quantitativi (“[d]alla documentazione in atti si evince che il ramo d’azienda scisso costituiva oltre il 60 % del valore totale delle immobilizzazioni, che a loro volta costituivano oltre il 60 % dell’intero attivo patrimoniale. In altri termini, con la scissione l’attivo patrimoniale della società venne completamente compromesso. È quindi provato che l’operazione ha causato un impoverimento per la società debitrice, con corrispondente pregiudizio per i suoi creditori”). Cfr. Angelici, La revocatoria della scissione nella giurisprudenza, in Riv. dir. comm., 2014, II, pagg. 127-128 ss., il quale ha osservato che, nella giurisprudenza, la revocatoria è utilizzata quale strumento di tutela, ulteriore rispetto a quelli già previsti nella disciplina della scissione, per l’ipotesi in cui il relativo procedimento si sia svolto illegittimamente, alterando la garanzia dei creditori. Altri (cfr. Paciello, La revocatoria della scissione, in Riv. dir. comm., 2018, fasc. 2, pag. 234) affermano che – posto che la riduzione patrimoniale della scissa per effetto della scissione è compensata dalla responsabilità solidale di tutte le società coinvolte nella scissione ex art. 2506-quater, comma 3, c.c., che consente ai creditori di fare affidamento tanto sul patrimonio della scissa che delle beneficiarie nei limiti del patrimonio attribuito o rimasto a ciascuna di esse – la revocatoria della scissione andrebbe “circoscritta alle ipotesi connotate da un disvalore nella condotta del debitore e non già alle conseguenze dirette dell’operazione di scissione, vale a dire alle “ipotesi ove la scissione è utilizzata per pregiudicare i creditori rimasta alla scissa mediante assegnazione di gran parte del suo attivo cui sono strumentalmente aggregati valori negativi irrisori”, essendo sostanzialmente volta a realizzare una illegittima distribuzione di valore ai soci.
[8] È frequente, nelle sentenze di merito, che la declaratoria di inefficacia riguardi le singole assegnazioni patrimoniali contenute nell’atto di scissione. A titolo esemplificativo, si vedano: Trib. Roma, 21 dicembre 2022, in www.dejure.it (“dichiara inefficaci, nei confronti di (…) le assegnazioni patrimoniali eseguite in favore del (…) contenute nell’atto di scissione con costituzione di nuova società posto in essere da (…)”; Trib. Roma, 23 febbraio 2021, in www.dejure.it (“dichiara inefficaci (…) le assegnazioni patrimoniali eseguite in favore della società (…) contenute nell’atto di scissione con costituzione di nuova società posto in essere da (…)”); Trib. Catanzaro, 14 gennaio 2020, in www.dejure.it (“dichiara l’inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei confronti di (…), dell’attribuzione di beni e crediti alla società (…) effettuata con l’atto di scissione con costituzione di nuova società”); App. Milano, 23 ottobre 2019, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n.1345/2017, che aveva così statuito: “Visti gli artt. 2901 c.c. e 66 l.f. revoca e dichiara priva di qualsiasi effetto nei confronti del Fallimento (…) la scissione stipulata con atto a rogito del Notaio (…) in data (…), e segnatamente quella parte di detta operazione con cui la società fallita (…) ha trasferito alla convenuta (…) i beni mobili ed immobili di seguito riportati (…)”. Le predette conclusioni trovano fondamento nella tesi per cui “la revocatoria non si dirige affatto contro l’«atto di scissione», ma, esclusivamente, nei confronti delle assegnazioni patrimoniali ad esso conseguenti. Invero, la dichiarazione di inefficacia dell’atto dispositivo consistito nell’assegnazione alla società beneficiaria di parte del patrimonio della società scissa non interferisce sulla validità dell’atto di scissione bensì, in considerazione della natura relativa dei suoi effetti, consente ai creditori della società scissa ovvero al curatore del fallimento della società scissa di recuperare all’attivo del fallimento i beni che dal patrimonio della scissa sono usciti (nel caso di pronuncia ex art. 64 l. fall. ovvero ex art. 67 l. fall.), oppure, ottenuta declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c., di esercitare sui beni stessi, appartenenti alla società beneficiaria, azione esecutiva ex art. 2902 c.c. (…). In altre parole, per impostare correttamente il problema occorre distinguere i profili organizzativi dai profili patrimoniali connessi all’operazione di scissione ed ammettere che il principio di irretrattabilità degli effetti della scissione ha riguardo esclusivamente ai primi, restando insensibile al contenuto specifico degli atti di assegnazione patrimoniale” (cfr. Trib. Roma, 23 febbraio 2021, in www.dejure.it). Nella giurisprudenza di legittimità si veda Cass., 6 maggio 2021, n. 12047, ove si afferma che “la tutela dei creditori, a fronte di atti societari, si estende sino a ricomprendervi, sia pur indirettamente e in via mediata, qualsiasi attribuzione patrimoniale a sua volta ‘indiretta’, in guisa di ‘contenuto’ (i.e., le attribuzioni patrimoniali destinate alle singole società di nuova formazione) di un più ampio ‘contenitore’ (la scissione societaria)”.
[9] Cfr. Paciello, La revocatoria della scissione, in Riv. dir. comm., 2018, fasc. 2, pagg. 225 e ss. e Picciau, Sulla difficile coesistenza dell’istituto della revocatoria con la scissione di società, in Riv. soc., 2019, pagg. 695 e ss., in particolare, par. 4. La disamina degli effetti dell’inefficacia dell’atto revocato condotta nei predetti scritti è ivi funzionale a supportare la tesi dell’inammissibilità della revocatoria della scissione, qui invece indiscussa. In tema anche Angelici, La revocatoria della scissione nella giurisprudenza, in Riv. dir. comm., 2014, II, pagg. 124 e ss.
[10] Cfr. Paciello, Op. cit., pag. 245.
[11] Contro l’ammissibilità della revocatoria della scissione è stato anche affermato che determinerebbe un effetto di ipertutela dei creditori della scissione, a discapito dei creditori della beneficiaria, che “non potrebbero esperire alcuna azione revocatoria contro la scissione, in quanto nei loro confronti questa non produrrebbe, a rigore, alcun “effetto dispositivo” del patrimonio societario” e sarebbero “privati ex abrupto di quello stesso patrimonio su cui avevano incolpevolmente e legittimamente fatto affidamento” (cfr. Latella, Studio n. 117-2020/A del Consiglio Nazionale del Notariato). Allo stesso modo, è stato evidenziato che la revocatoria della scissione determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i creditori della scissa rimasti alla scissa (che potrebbero beneficiare degli effetti della revocatoria) e i creditori della scissa assegnati alla beneficiaria (che patirebbero una riduzione quantitativa della garanzia patrimoniale rispetto al creditore revocante) (cfr. Picciau, Op. cit., pag. 706).
[12] Cfr. Paciello, Op. cit., pag. 345.
[13] Cfr. Picciau, Op. cit., pag. 708, il quale correttamente osserva che, data l’inefficacia relativa della revocatoria (da cui consegue l’inopponibilità della scissione al solo creditore revocante), nei rapporti tra la beneficiaria e i creditori ad essa assegnati non pare ravvisabile un venir meno della causa debendi del pagamento, bensì un ingiustificato arricchimento della massa dei creditori della scissa.
[14] Cfr. Paciello, Op. cit., pag. 241.
[15] Cfr. Cass., 7 marzo 2016, n. 4455; Trib. Milano, 23 luglio 2023, in www.OneLegale.it e Trib. Verona, 20 novembre 2011, in www.ilcaso.it. In dottrina cfr. Civerra, La tutela dei creditori nella scissione tra rimedi preventivi e successivi, in Soc., 2014, fasc. 4, pag. 407 ss.; Urbani, La responsabilità delle società partecipanti alla scissione: sussidiarietà e limite del “valore effettivo del patrimonio netto”, in Soc., 2016, fasc. 7, pagg. 800 e ss. e Rossi, Il valore effettivo del patrimonio netto in sede di scissione, in Soc., 2017, fasc. 3, pagg. 331 e ss.
[16] Così Paciello, Op. cit., pag. 241, secondo il quale “può dirsi che il meccanismo previsto per la scissione realizza ex lege il medesimo risultato della revocatoria (…), e cioè di considerare inefficace, peraltro per tutti i creditori coinvolti nella scissione, l’assegnazione del netto positivo: quest’ultimo, pur fuoriuscito dal patrimonio del debitore, resta disponibile per la soddisfazione dei creditori precedenti rappresentando (…) una sorta di revocatoria implicita, rectius degli effetti tipici, derivanti dal vittorioso ricorso all’azione (…)”.
[17] In questo senso, cfr. Trib. Cagliari, 30 maggio 2020 e Trib. Firenze, 13 novembre 2023, in www.bdp.giustizia.it. Contra, tuttavia, cfr. Trib. Monza, 19 novembre 2007 in www.Onelegale.it, che ha ritenuto sussistente la legittimazione del curatore a far valere l’azione ex art. 2506-quater, ult. comma, c.c.
[18] Cfr. Paciello, Op. cit., 246.


