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Giurisprudenza

La responsabilità penale degli amministratori privi di deleghe a seguito della riforma del diritto societario

19 Settembre 2016

Federico Urbani, Attorney Trainee presso Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

Cassazione Penale, Sez. V, 23 agosto 2016 (udienza 22 marzo 2016), n. 35344

Di cosa si parla in questo articolo

La riforma [del diritto societario del 2003] ha indubbiamente – con più puntuale disposizione letterale – alleggerito gli oneri e le responsabilità degli amministratori privi di deleghe”. Su questa premessa si fonda la recente pronuncia in esame, con cui la Suprema Corte ha ribadito e chiarito alcuni importanti principi di diritto in materia di responsabilità penale degli amministratori non esecutivi di società di capitali (cosiddetti non-executive directors).

È proprio dalla novella legislativa che ha modificato il dettato dell’articolo 2392 del Codice Civile che discendono importanti conseguenze sul piano della responsabilità degli amministratori privi di deleghe.

Nella versione previgente tale articolo disponeva, infatti, che: “gli amministratori sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose”, imponendo un generale dovere di vigilanza, che rischiava di dare fondamento a una responsabilità quasi oggettiva. Attualmente, rispondendo alle esigenze della pratica e alle istanze manifestate dagli interpreti, l’articolo 2392 non prevede più tale generale dovere di vigilanza, disponendo che la responsabilità degli amministratori trova un fondamentale limite nei casi in cui “si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori”.

Il dovere degli amministratori non esecutivi è, dunque, quello di “agire in modo informato” (articolo 2381 del Codice) – richiedendo se del caso maggiori informazioni all’organo delegato – non di vigilare sull’attività di coloro ai quali, in concreto, siano stati attribuiti gli oneri gestori.

Pertanto, perché vi sia responsabilità penale degli amministratori privi di deleghe, essi devono, anzitutto, aver avuto rappresentazione dell’evento “nella sua portata illecita” e averne omesso consapevolmente l’impedimento. Solo a tali condizioni, chiarisce la pronuncia in oggetto, può sussistere il nesso di causalità di cui all’articolo 40, comma 2 del Codice Penale, da cui discende la responsabilità penale per omesso impedimento da parte dell’amministratore non delegato dell’evento illecito commesso da un altro membro del consiglio.

A tale riguardo, la Corte precisa che l’evento può essere oggetto di rappresentazione anche eventuale: non è dunque necessario che l’amministratore non esecutivo abbia immediata rappresentazione dell’evento illecito, essendo sufficiente la presenza di certi “segnali d’allarme” che, si presume, avrebbero dovuto portare ad adeguati controlli e indagini da parte dell’amministratore.

Tuttavia, tali segnali d’allarme (onde evitare un pericoloso allargamento della responsabilità di cui si tratta, sganciandola dal requisiti di colpevolezza) devono essere “perspicui e peculiari in relazione all’evento illecito [dovendo tradursi in] indizi gravi, precisi e concordanti della conoscenza da parte dell’amministratore non esecutivo della probabile realizzazione di eventi pregiudizievoli”. Inoltre, da detti segnali d’allarme non può scaturire una “mera possibilità dell’evento”, bensì deve sussistere una “qualche misura di probabilità dell’evenienza”. I segnali d’allarme devono essere dunque intesi, nell’interpretazione della Suprema Corte, come “momenti rivelatori, con qualche grado di congruenza, secondo massime di esperienza o criteri di valutazione professionale, del pericolo dell’evento”.

L’amministratore privo di deleghe deve dunque attivarsi, pena la propria responsabilità anche in sede penale, laddove riscontri indizi – gravi, precisi e concordanti – che lo portino a ritenere in qualche modo probabile il verificarsi di un evento illecito dannoso causato dall’attività gestoria altrui.

Da ultimo, la Suprema Corte ha chiarito che a nulla rileva la formale attribuzione della delega, dovendosi dare rilievo all’effettivo esercizio della stessa, così che un amministratore esecutivo “sulla carta” deve essere trattato al pari di un amministratore privo di deleghe.

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