Lo schema di decreto è intervenuto in modo organico sulla disciplina del procedimento sanzionatorio del TUF, introducendo misure volte a rafforzare le garanzie dei soggetti sottoposti al procedimento ispettivo Consob o Banca d’Italia.
Preliminarmente, si ricorda che la disciplina sanzionatoria prevista dal TUF non concerne solo ed esclusivamente le società quotate e gli emittenti strumenti finanziari, ma altresì, quanto alle persone giuridiche:
- Banche e istituti di credito (in riferimento alla prestazione di servizi di investimento)
- Società di Intermediazione Mobiliare (SIM)
- SGR, SICAV e SICAF
- Consulenti finanziari
- Gestori di portali di crowdfunding
- Fornitori di servizi di cripto-attività
Si ricorda che, nel corso del webinar organizzato dalla nostra rivista per il giorno 01 ottobre 2026, dal titolo “La riforma del sistema sanzionatorio del TUF”, si discuterà ampiamente delle diverse fasi del procedimento sanzionatorio, soffermandosi prevalentemente sulle modalità di gestione delle richieste istruttorie, delle verifiche ispettive, e della fase successiva alla contestazione dell’addebito.
In particolare, il nuovo art. 195 del TUF, da un lato, ha stabilito, a livello temporale, quando si considera raggiunto l’accertamento, ai fini della decorrenza del termine per la contestazione dell’addebito; per altro verso, ha definito le nuove garanzie del procedimento sanzionatorio conseguente alla contestazione dell’addebito.
Quanto al termine dell’accertamento, questo si ritiene raggiunto nel momento in cui emergano “elementi sufficienti per la contestazione“: sul punto, si evidenzia che Consob, nel proprio parere reso in sede di esame parlamentare della riforma, aveva evidenziato che la realtà dei mercati finanziari è caratterizzata da condotte spesso complesse dal punto di vista accertativo, rispetto alle quali non è sempre agevole stabilire quando ricorrano elementi sufficienti per procedere alla contestazione degli addebiti. Secondo Consob, in sostanza, sarebbe stato opportuno chiarire nella formulazione testuale che il citato termine decorresse dal momento in cui l’Autorità avesse valutato la ricorrenza di elementi sufficienti per la relativa contestazione, dopo la valutazione degli elementi probatori acquisiti in sede accertativa. In sostanza, per Consob, in richiamo della giurisprudenza dominante, è sempre necessario riconoscere all’Autorità un congruo lasso temporale per valutare gli elementi acquisti.
Si ricorda che il testo previgente dell’art. 195 TUF non individuava il momento perfezionativo dell’accertamento, ma prevedeva soltanto che la contestazione degli addebiti dovesse essere effettuata entro il termine di 180 giorni dall’accertamento.
Le nuove garanzie del procedimento sanzionatorio, relative alla fase successiva alla contestazione dell’addebito, invece, possono essere così sinteticamente riassunte:
- si declinano chiaramente i principi cui è soggetto il procedimento, tra cui quelli del contraddittorio, della piena conoscenza degli atti, della parità delle armi istruttorie, della sollecita verbalizzazione, della separazione delle funzioni istruttorie e decisorie
- viene riconosciuto all’interessato la facoltà di:
- accedere agli atti
- indicare elementi di prova, presentare deduzioni e richiedere l’audizione personale entro 30 giorni dalla contestazione
- la precisazione che, fra gli elementi di prova, sono incluse altresì perizie, consulenze e dichiarazioni testimoniali, che Banca d’Italia e Consob sono tenuti a valutare
- la precisazione che l’audizione personale può essere richiesta non solo nella fase istruttoria, ma altresì in quella decisoria (quindi dopo l’acquisizione di tutti gli elementi di prova).
Il comma 5 dell’art. 195 TUF rinvia poi a Banca d’Italia e Consob la specificazione, con regolamento (da emanare entro il nono mese successivo all’entrata in vigore del decreto):
- le modalità ed il contenuto della contestazione
- le regole applicabili al procedimento sanzionatorio
- il termine perentorio di conclusione del procedimento
- i casi tassativi di interruzione e sospensione del procedimento
- le modalità di distinzione fra fase istruttoria e decisoria.
Nonostante, in sostanza, per la disciplina di dettaglio si dovrà attendere l’intervento delle Autorità di vigilanza, la cornice di riferimento per garantire il contraddittorio nella fase procedimentale pare essere sufficientemente definita, e, sin dall’applicabilità delle modifiche stesse (nove mesi dall’entrata in vigore del decreto, ovvero da maggio 2027), le parti bene potranno invocare le citate garanzie sin dalla contestazione dell’addebito.
Resta da chiedersi se, ed in che limiti, tali garanzie possano essere estese anche alla fase più delicata, ovvero quella antecedente a quella di contestazione, ed inerente le preliminari verifiche ispettive dell’Autorità, che potranno condurre o meno ad una contestazione di un addebito.
