WEBINAR / 02 Dicembre
Conflitto d’interessi e operazioni con soggetti collegati

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 11/11


WEBINAR / 02 Dicembre
Conflitto d’interessi e operazioni con soggetti collegati
www.dirittobancario.it
Flash News

La gestione del conflitto d’interessi degli amministratori: specificità per le banche

4 Novembre 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Le norme in materia di conflitto d’interessi degli amministratori – di cui al Codice civile, al TUB ed alle Disposizioni di vigilanza di Banca d’Italia – sono volte a tutelare l’imparzialità, la correttezza e la trasparenza nell’esercizio dell’attività d’impresa, e ciò soprattutto qualora l’impresa sia una banca o un gruppo bancario.

Il tema del conflitto d’interessi degli amministratori verrà specificamente affrontato nel corso della prima parte del webinar organizzato dalla nostra Rivista il giorno 02 dicembre 2025 “Conflitto d’interessi e operazioni con soggetti collegati“.

Così, in base all’art. 2391 C.c., in particolare, l’amministratore (di banca o meno) deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio sindacale di ogni interesse che possa avere in una determinata operazione della società, sia esso per conto proprio o di terzi soggetti: in sostanza, in capo al singolo amministratore, grava un preciso obbligo di informativa, per consentire al Consiglio di valutare consapevolmente tutti gli elementi che potrebbero incidere sull’iter decisionale relativo all’operazione da deliberare.

Tuttavia, dal tenore della norma, all’obbligo di informativa non consegue un obbligo di astensione generalizzato, previsto solo per l’amministratore delegato, che deve sempre astenersi, e all’amministratore unico, che può compiere l’operazione, purché comunichi immediatamente il proprio interesse al collegio sindacale e all’assemblea, alla prima occasione utile.

Il C.d.A., infatti, dopo aver valutato la portata dell’interesse, potrà comunque procedere alla deliberazione, motivando adeguatamente le ragioni e la convenienza per la società del compimento o meno dell’operazione.

La motivazione è assai rilevante, perché, sempre in base all’art. 2391 C.c., la delibera – qualora possa arrecare danno alla società – può essere impugnata nei successivi 90 giorni, sia dagli amministratori che non hanno consentito alla deliberazione, sia dal Collegio Sindacale.

Oltre all’omessa o insufficiente motivazione, la delibera potrebbe essere impugnata, inoltre, anche per l’omessa o insufficiente comunicazione dell’interesse da parte dell’amministratore, la mancata astensione da parte dell’amministratore delegato, o qualora sia stata approvata con il voto determinante proprio dell’amministratore in conflitto d’interessi.

Con specifico riferimento agli amministratori di banche e intermediari finanziari in potenziale conflitto d’interessi, tuttavia, oltre alle norme del Codice civile, sarà necessario fare riferimento anche agli artt.  53 e 136 del TUB (D. Lgs. 385/1993), alla Circolare n. 285/2013 di Banca d’Italia (Parte III, Capitolo 11), per le banche, e alla Circolare n. 288/2015 (sempre di Banca d’Italia), per gli altri intermediari finanziari.

Così, l’art. 53 del TUB, in particolare, prevede degli obblighi assai più stringenti per gli amministratori di banche e gruppi bancari, rispetto a quelli previsti dal Codice civile: l’amministratore potenzialmente in conflitto d’interessi, infatti, non ha solo un obbligo di comunicazione, ma altresì di astensione dall’esprimere il proprio voto.

Inoltre, in base all’art. 136 TUB, gli esponenti bancari non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca, se non previa delibera del C.d.A., assunta all’unanimità, con l’esclusione del voto dell’esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell’organo di controllo.

Si noti che in tale ultimo caso, tali obblighi si applicano non solo agli amministratori, ma anche ai sindaci, al direttore generale e, in caso di vacanza di quest’ultimo, al vice direttore generale.

Il divieto, inoltre, si applica a tutti i casi in cui controparte della banca indirettamente l’esponente bancario, ovvero ai casi di obbligazioni che, anche se formalmente riferite a un soggetto diverso dall’esponente, di fatto si instaurano con l’esponente stesso.

Le disposizioni di vigilanza di Banca d’Italia, infine, in attuazione dell’art. 53, c. 4 del TUB, disciplinano le condizioni ed i limiti per l’assunzione di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario, nonché dei soggetti a essi collegati.

La disciplina delle “operazioni con soggetti collegati” contenuta nella Circolare 285, pertanto, è volta a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della banca, possa compromettere l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altri tipi di transazioni verso i soggetti “collegati”.

Ma cosa si intende per soggetti collegati? Per soggetti collegati si intendono tutte le “parti correlate” e tutti i soggetti a quest’ultima “connessi”, ovvero, nel dettaglio:

  • le parti correlate:
    • l’esponente aziendale
    • il partecipante (al capitale sociale)
    • il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell’organo con funzione di gestione o dell’organo con funzione di supervisione strategica
    • un’impresa su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un’influenza notevole
  • i soggetti connessi alla parte correlata:
    • le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata
    • i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata
    • gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

La normativa di Banca d’Italia, prevede, in estrema sintesi:

  • specifici limiti prudenziali per le attività di rischio assunte da una banca nei confronti dei soggetti collegati, differenziati in funzione delle diverse tipologie di parti correlate
  • specifiche procedure deliberative in seno all’organo di governo
  • l’attribuzione di un ruolo rilevante agli amministratori indipendenti, coinvolti nella fase pre-deliberativa e chiamati a esprimersi con un parere motivato in sede di delibera
  • specifiche indicazioni sugli assetti organizzativi ed i controlli interni che individuino:
  • le responsabilità degli organi e i compiti delle funzioni aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi
  • gli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell’andamento delle esposizioni
  • nel caso di un gruppo bancario, obblighi di approvazione di policy interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interessi.

Alla luce di quanto sinteticamente esposto, è evidente che diviene essenziale, per la banca, comprendere:

  • se l’operazione da deliberare coinvolga un amministratore, o un altro esponente bancario
  • se l’operazione coinvolga una parte correlata od un soggetto ad essa connesso
  • se l’operazione possa esporre la banca a rischi non sufficientemente presidiati (come l’allocazione distorta di risorse)
  • se l’operazione possa in concreto arrecare o meno un danno alla banca o alla clientela

Ciò, al fine di configurare adeguatamente gli obblighi e le responsabilità degli organi di governance della banca, e di impostare preventivamente il corretto iter deliberativo dell’operazione, sulla base della normativa applicabile e della policy del gruppo bancario previamente definita.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 02 Dicembre
Conflitto d’interessi e operazioni con soggetti collegati

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 11/11

Iscriviti alla nostra Newsletter