Con ordinanza del 31 maggio 2026 (Pres. Di Marzio, Rel. Tartaglione), la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla distinzione tra la svalutazione dei crediti e la perdita sui crediti.
La sentenza impugnata riguardava la non deducibilità integrale di crediti “incagliati e “in sofferenza” ex art. 106, comma 3 T.U.I.R.
Nel ricorrere alla Suprema Corte, la società contribuente sosteneva che la norma menzionata, nella versione all’epoca in vigore, non comportasse una sindacabilità delle valutazioni contabili della società, da parte dell’Amministrazione finanziaria, circa la svalutazione dei crediti ai fini della deducibilità.
Nell’ordinanza, i giudici di legittimità hanno richiamato la propria giurisprudenza, secondo la quale, premesso che, ex art. 2423, comma 2, c.c., la redazione del bilancio delle società di capitali deve rispondere ai criteri di chiarezza, veridicità e correttezza, secondo quanto previsto dall’art. 2426, n. 8 c.c., “i crediti devono essere iscritti secondo il valore di presumibile realizzazione”. La Suprema Corte ha sottolineato che l’art. 101, comma 5 T.U.I.R. prevede che le perdite sui crediti sono deducibili “se risultano da elementi certi e precisi”, mentre l’art. 106 T.U.I.R. disciplina la svalutazione dei crediti e gli accantonamenti per i relativi rischi.
Dunque, la valutazione degli amministratori della società, in relazione alle perdite su crediti, “deve essere ancorata ad elementi certi e precisi”, alla luce della definitività o meno del venir meno della voce di bilancio. Come precisato nella giurisprudenza di legittimità richiamata nell’ordinanza, “si ha perdita del credito quando esso è divenuto (alla stregua di un giudizio prognostico) definitivamente inesigibile; la svalutazione, totale o parziale, del credito, invece, ne presuppone una perdita (solo) potenziale, probabile, ma non (ancora) certa e definitiva”.
La Suprema Corte ha applicato tale criterio ai crediti “incagliati” e “in sofferenza”, escludendo entrambi i casi dalla fattispecie della perdita sui crediti. Nell’ordinanza, si precisa che, con il primo termine, vengono indicati i crediti vantati nei confronti di soggetti in difficoltà finanziaria e temporaneamente privi di liquidità, mentre per crediti “in sofferenza”, si intendono quelli vantati nei confronti di soggetti insolventi o “protestati”, aventi un valore di realizzo atteso, seppur inferiore al nominale.
La Corte di Cassazione ha, pertanto, rigettato il ricorso stabilendo il seguente principio di diritto: “In tema di svalutazione dei crediti ai fini tributari, deve escludersi la possibilità di operare la svalutazione, ai sensi dell’art. 106 t.u.i.r. nella formulazione vigente ratione temporis, dei crediti ‘incagliati’, ovvero di quelli vantati nei confronti di debitori in temporanea difficoltà economica, in difetto del requisito della ragionevole previsione di inesigibilità degli stessi, mentre la svalutazione dei crediti ‘in sofferenza’, vantati verso soggetti in stato di insolvenza (anche se non accertata giudizialmente), è possibile per la parte in relazione alla quale vi sia una ragionevole previsione, per quanto non ancora certa, di inesigibilità degli stessi”.


