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La disciplina del TUB sulle obbligazioni degli esponenti bancari

18 Novembre 2025
Di cosa si parla in questo articolo

L’art. 136 del Testo Unico Bancario (TUB), “obbligazioni degli esponenti bancari“, rappresenta uno dei presìdi più incisivi del sistema di governo societario bancario, poiché disciplina in modo rigoroso le operazioni tra banca ed esponenti, imponendo vincoli volti a prevenire conflitti di interesse e a preservare la sana e prudente gestione dell’intermediario.

In base a tale norma, “chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell’organo di amministrazione presa all’unanimità (con l’esclusione del voto dell’esponente interessato) e col voto favorevole di tutti i componenti dell’organo di controllo“.

L’art. 136 TUB definisce pertanto un divieto ampio, modulato attraverso una procedura autorizzativa rafforzata, e si coordina con ulteriori presìdi civilistici e prudenziali: comprendere portata e condizioni applicative, nonché le conseguenze del divieto nell’operatività bancaria, consente di coglierne la funzione, ovvero garantire integrità decisionale e tutela degli interessi della banca e dei depositanti.

Si ricorda che il tema della disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari sarà uno dei temi oggetto della prima relazione del webinar organizzato dalla nostra rivista per il 02 dicembre 2025 “Conflitto d’interessi e operazioni con soggetti collegati”.

Ambito di applicazione soggettiva e ratio dell’art. 136 TUB

L’art. 136 TUB configura un divieto particolarmente incisivo, rivolto agli esponenti bancari, ovvero agli amministratori, sindaci, direttori generali (e figure equivalenti a questi ultimi), che intendano contrarre obbligazioni o porre in essere atti di compravendita con la banca presso la quale esercitano l’incarico.

La disposizione è volta a prevenire conflitti di interesse strutturali, potenzialmente idonei a compromettere la sana e prudente gestione dell’intermediario: la disposizione, in altri termini, è volta ad evitare qualsiasi forma di influenza impropria dell’esponente sui processi allocativi del credito, tenendo conto che l’asimmetria informativa e la posizione di potere tipiche del ruolo potrebbero alterare l’ordinario processo valutativo delle operazioni stesse.

In coerenza con questa impostazione, la norma si applica anche quando l’esponente opera tramite soggetti interposti o società riconducibili alla sua sfera di controllo, poiché il rischio non viene meno con l’interposizione di veicoli societari, e si estende inoltre alle operazioni aventi natura diversa dal credito, purché comportino un vincolo obbligatorio con la banca.

Ambito oggettivo di applicazione

L’art. 136 TUB si applica ai rapporti contrattuali e, quindi, oltre agli atti di compravendita, alle obbligazioni degli esponenti bancari “di qualsiasi natura“, finanziarie e non finanziarie, ove assume rilevanza la qualità soggettiva della controparte e sussiste, anche solo in astratto, la possibilità di conflitto con l’interesse della banca che la norma intende evitare.

Sono escluse dal perimetro applicativo le operazioni rese alla generalità della clientela secondo condizioni predeterminate e standardizzate, a condizione che non siano oggetto di negoziazione individuale e non comportino alcuna forma di trattamento privilegiato.

Le obbligazioni rilevanti da attenzionare, a prescindere dalla tipologia, dal valore o da altre caratteristiche, possono quindi così riassumersi:

  • gli atti di compravendita
  • le obbligazioni di natura finanziaria e non finanziaria nelle quali assume rilevanza la qualità soggettiva della controparte e sussiste, anche solo in astratto, la possibilità di conflitto con l’interesse della banca
  • gli incarichi professionali.

La procedura di cui all’art. 136 del T.U. trova altresì applicazione:

  • per le obbligazioni a scadenza indeterminata, quando siano mutate le condizioni dell’operazione (tassi, valute, spese, commissioni ecc.)
  • per i finanziamenti accordati ad un soggetto prima che lo stesso diventasse esponente della banca o società contraente
  • per le obbligazioni assunte da esponenti bancari partecipanti ad un procedimento di fusione, quando tali esponenti permangano presso gli organi collegiali della nuova banca.

L’art. 136 TUB si applica altresì alle obbligazioni “indirette”, ovvero quelle fattispecie in cui il rapporto obbligatorio, pur se formalmente riferito ad un soggetto o giuridica diverso dall’esponente aziendale, di fatto viene ad instaurarsi in capo a quest’ultimo.

Spetta al C.d.A. valutare se nell’operazione prospettata ricorra o meno l’ipotesi di una obbligazione indiretta dell’esponente: l’accertamento va comunque condotto con l’astensione dell’esponente che si presume coinvolto, nel rispetto del principio generale secondo cui l’amministratore, il quale abbia un qualche interesse all’operazione, deve astenersi dal partecipare alla relativa deliberazione (art. 2391 C.c.).

L’iter deliberativo rafforzato

Anche se l’art. 136 TUB introduce un divieto generale, l’operazione è tuttavia consentita quando vengano rispettati tre presìdi fondamentali, che devono operare congiuntamente, per garantire una valutazione imparziale e priva di interferenze:

  • l’astensione obbligatoria dell’esponente interessato
  • l’unanimità dei voti dei consiglieri presenti in C.d.A.
  • il parere favorevole dell’intero organo di controllo.

L’unanimità richiamata dalla norma, tuttavia, non si riferisce alla totalità dei componenti, bensì all’unanimità dei votanti, con l’esclusione dell’interessato; il collegio sindacale è invece tenuto a esprimere il proprio assenso nella sua interezza, anche attraverso comunicazione formale dei sindaci assenti alla riunione, senza la quale l’operazione non può essere eseguita.

Da ciò consegue che il sindaco interessato a contrarre un’obbligazione con la banca di appartenenza non deve esprimere il voto in occasione della deliberazione sull’operazione stessa.

Tale iter deliberativo rafforzato è concepito per impedire che l’esponente, anche solo indirettamente, condizioni il processo decisionale, garantendo che la decisione sia fondata su criteri di meritevolezza creditizia, proporzionalità e tutela della banca.

L’art. 136 TUB va in ogni caso coordinato altresì con l’art. 2391 C.c., poiché l’esponente della banca – oltre a sottostare all’iter rafforzato – rimane in ogni caso obbligato a comunicare il proprio interesse, favorendo un sistema di trasparenza multilivello.

Infine, si ricorda che la violazione del divieto e dell’iter procedurale prescritto implica – come dispone il comma 3 dell’art. 136 TUB dal D.L. 273/2005 – una sanzione penale particolarmente severa, ovvero la reclusione da uno a tre anni e la multa da 206 a 2.066 euro, con ciò rafforzando la funzione preventiva del presidio e ribadendo la sua centralità nel sistema dei controlli interni.

Il collegamento con la disciplina dei soggetti collegati

La disciplina ex art. 136 TUB e quella relativa alle operazioni con soggetti collegati sono strettamente connesse e complementari: mentre l’art. 136 TUB prevede una tutela incentrata sull’integrità dell’esponente e sul processo deliberativo, la seconda si basa sulla prevenzione del rischio complessivo di conflitti di interesse in seno alla banca, che, per l’appunto, può coinvolgere anche uno degli esponenti aziendali.

Le disposizioni di Banca d’Italia in materia di operazioni con soggetti collegati (Circ. 263/2006, Titolo V, Capitolo 5) sono infatti volte a presidiare il rischio che la banca compia operazioni influenzate da relazioni rilevanti con soggetti che possono esercitare un’influenza sulla stessa o essere influenzati dalle decisioni degli esponenti bancari: per tali ragioni, sono imposti specifici limiti prudenziali, delle procedure deliberative rafforzate e degli obblighi di tracciamento e reporting.

Il punto di contatto fra la normativa di Banca d’Italia e la norma del TUB, pertanto, resta sempre l’area del possibile conflitto d’interessi dell’esponente: in molti casi, infatti, un’operazione rilevante ex art. 136 TUB rientra anche tra quelle con soggetti collegati, perché l’esponente può essere o direttamente il beneficiario dell’operazione (ad esempio, nel caso di un finanziamento a favore dell’esponente), o indirettamente coinvolto, tramite soggetti con cui ha legami di controllo, significative partecipazioni, relazioni familiari o economiche.

In altri termini, mentre l’art. 136 TUB garantisce l’integrità al massimo livello decisionale (durante la fase deliberativa), la disciplina sulle operazioni con soggetti collegati assicura una valutazione economico-gestionale oggettiva e documentata (soprattutto antecedente la deliberazione), impedendo in tal modo che l’esponente possa in concreto influenzare la banca per ottenere condizioni favorevoli o operazioni improprie.

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