Il contributo è diretto a verificare l’ammissibilità di estendere la portata del principio, affermato nell’ambito della disciplina della Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa, secondo il quale il Tribunale può autorizzare la cessione dell’azienda con esonero del cessionario dalla responsabilità per le passività pregresse, a produrre anche (e soprattutto) la liberazione del cedente dalla responsabilità per le passività accollate del cessionario in funzione di pagamento del prezzo.
1. La portata letterale del principio affermato dall’art 22, comma 1, lettera d) CCII in materia di cessione di azienda nella Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa
Tra i provvedimenti autorizzativi che l’imprenditore è legittimato a richiedere allorché abbia ritenuto di accedere alla Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa (“CNC”), per superare, o quanto meno regolare, la situazione di “crisi” nella quale si fosse venuto a trovare, riveste particolare rilievo quello previsto dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 22, in forza del quale l’imprenditore può essere autorizzato a trasferire l’azienda “senza gli effetti di cui all’articolo 2560, secondo comma del codice civile” (restando però fermo il disposto dell’articolo 2112).
Letteralmente la norma ha l’effetto di escludere la responsabilità dell’acquirente dell’azienda[1] per i “debiti, inerenti l’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento…. se essi risultano dei libri contabili obbligatori “(ma i lavoratori conservano “ tutti i diritti che ne derivano“ dal rapporto di lavoro con il cedente, stante la conferma dell’applicabilità dell’articolo 2112 c.c.).
Anche considerandone il solo effetto letterale, la norma rappresenta un innegabile incentivo all’acquisto dell’azienda nell’ambito della “procedura” di Composizione Negoziata – e conseguentemente una agevolazione a conseguire l’obiettivo di consentirne la prosecuzione, sia pure in mano altrui -, escludendo possibili effetti pregiudizievoli sull’acquirente derivanti dall’esistenza di passività pregresse. Tuttavia, ad un supplemento di riflessione, tale effetto non sembra idoneo ad assicurare alla norma una applicabilità di particolare rilevanza, e – soprattutto – postula un contesto non facilmente riscontrabile nella realtà nella quale l’operazione disciplinata si colloca.
2. Il carattere relativo degli effetti incentivanti conseguenti alla portata letterale dell’autorizzazione giudiziale all’acquisto dell’azienda nella Composizione Negoziata
Considerando la portata della norma in commento, per come ricavabile da una interpretazione solamente letterale, occorre osservare che per un verso la responsabilità dell’acquirente dell’azienda è circoscritta ai debiti risultanti “dai libri contabili obbligatori”: e la giurisprudenza è concorde nell’optare per una chiave interpretativa assolutamente tecnica e prudenziale per individuare la portata della norma[2]. Ciò significa che l’acquirente dell’azienda è messo in condizione di valutare con sufficiente precisione il rischio connesso alla responsabilità attribuitagli, e negoziare conseguentemente con il cedente le opportune garanzie.
Soprattutto, peraltro – per un altro verso -, la norma presuppone che l’acquirente non intenda assumere la responsabilità di passività pregresse: se così non fosse – se, cioè, l’acquirente fosse disposto a (ovvero addirittura sollecitasse il cedente per) assumere responsabilità per passività pregresse, non vi sarebbe ragione di apprezzare l’effetto liberatorio conseguente all’autorizzazione giudiziale qui considerata (l’esclusione della assunzione di passività pregresse, così da fare apprezzare la esenzione da responsabilità per le stesse): la quale, pertanto, neppure verrebbe richiesta! -.
Questa ipotesi – l’apprezzamento della estraneità alla responsabilità per le passività pregresse – cozza peraltro contro alcuni ostacoli che rendono poco realistica la prospettiva nella quale la norma (per la sua portata letterale) pare collocarsi, dal momento che:
- l’acquisto dell’azienda senza l’assunzione di passività pregresse (non solo per non volerle assumere, ma anche in conseguenza dell’esclusione espressa dalla norma) comporta la necessità di “ pagare in contanti “ l’intero patrimonio attivo (“lordo”, si potrebbe dire) riferibile all’azienda: il ché può rappresentare un ostacolo spesso proibitivo, tanto più quando si considerino le ipotesi di aziende di rilevanti dimensioni[3]. L’assunzione (e. l’accollo) invece delle passività pregresse, e conseguentemente il pagamento “per contanti“ della sola differenza “netta”, costituisce per l’acquirente un supporto finanziario di rilevantissima portata, consentendo di conseguire l’obiettivo con uno sforzo economico (sotto il profilo della liquidità necessaria) largamente più contenuto;
- l’acquisto dell’azienda senza l’assunzione di passività pregresse non comporta effetti positivi con riguardo alla continuità aziendale, nel senso della prosecuzione dei rapporti con i titolari delle passività non soddisfatte e non accollate (in primis i fornitori): nel senso che costoro non sono (o non sono necessariamente) coinvolti nell’evento traslativo dell’azienda, e non hanno ragione di prendere in seria considerazione la prosecuzione del rapporto con l’acquirente – tanto più nell’ipotesi, che è quella fatta propria dalla disposizione in commento, nella quale l’acquirente non risponda neppure in via residuale -. Nel caso opposto, invece – cioè nell’ipotesi di assunzione delle passività pregresse da parte dell’acquirente dell’azienda – i titolari dei crediti così accollati hanno tutto l’interesse a creare presupposti della continuità aziendale, rappresentando questa la condizione del presumibile soddisfacimento delle proprie obbligazioni da parte del nuovo imprenditore-debitore;
- l’acquisto dell’azienda senza l’assunzione di passività pregresse impedisce poi all’acquirente dell’azienda di essere legittimato ad aprire e condurre con i relativi titolari (o con parte di essi) adeguate trattative volte a ridurre l’effetto negativo conseguente all’indebitamento: vuoi sotto il profilo finanziario – negoziando la concessione di moratorie e dilazioni, funzionali a creare i presupposti per un soddisfacimento integrale -: vuoi sotto il profilo economico – negoziando la concessione di “stralci” e sconti, funzionali a consentire un rapido soddisfacimento delle passività rinegoziate -. Trattasi di risultati più probabilmente conseguibili dal cessionario dell’azienda in grado di assicurare la continuità del rapporto commerciale con i pregressi creditori (in primis: i fornitori), piuttosto che dal cedente – privato di ogni potere contrattuale con i pregressi creditori per avere perso il ruolo di loro controparte commerciale -.
3. La legittimazione all’assunzione di responsabilità per debiti pregressi (nella cessione di azienda nell’ambito della CNC) in misura parziale e con carattere selettivo
Per le ragioni sopra sinteticamente rappresentate, l’acquirente di una azienda non ha – in linea di principio – interesse ad evitare la responsabilità per le passività pregresse: al contrario, l’assunzione delle stesse produce effetti positivi, come detto, sotto il profilo economico–finanziario (si paga soltanto la differenza tra l’ammontare del passivo e quello dell’attivo – il patrimonio “netto“ in luogo del patrimonio “lordo“ -; si fidelizzano i fornitori; si può negoziare una rateizzazione o uno stralcio.
Il perseguimento di questi obiettivi può essere ostacolato da due fattori:
- l’eccedenza delle passività rispetto alle attività: ipotesi nella quale l’assunzione dei debiti pregressi comporterebbe il pagamento per l’azienda acquisita di un prezzo superiore al patrimonio netto, e non tanto per la valorizzazione di un eventuale avviamento (che andrebbe comunque pagato, ove sussistente), ma per la semplice circostanza rappresentata dalla sussistenza di un deficit patrimoniale;
- il disinteresse per una parte delle passività pregresse, o perché espressive di crediti di soggetti “indesiderabili” dal punto di vista soggettivo – come potrebbero essere dei concorrenti dell’acquirente dell’azienda -; o perché espressive di crediti eccessivamente onerosi dal punto di vista finanziario o dal punto di vista economico – perché caratterizzati da interessi convenzionali particolarmente elevati (come potrebbero essere finanziamenti bancari acquisiti dal cedente dell’azienda in momenti di difficoltà economica, quindi comportanti l’applicazione di tassi di interesse parametrati al rischio di insolvenza; o come potrebbero essere i debiti in valuta estera, nell’ipotesi nella quale l’attività dell’acquirente dell’azienda non comprendesse esportazioni significative nei confronti del Paese interessato, e quindi regolate da una valuta corrispondente a quella del finanziamento, esponendolo in tal modo ad un rilevante rischio di cambio, per essere costretto ad acquistare la valuta straniera sul mercato subendo le conseguenze del deprezzamento della valuta nazionale).
In tale ipotesi la cessione dell’azienda sarebbe ugualmente conseguibile avvalendosi del sostegno finanziario (e fruendo delle agevolazioni commerciali ed economiche) rappresentato dall’accollo di passività pregresse, solamente concordando con il cedente della stessa che:
- l’assunzione di passività fosse limitata ad un importo complessivo equivalente a quello attribuito al patrimonio attivo – assunzione parziale -; e
- l’assunzione di passività fosse limitata esclusivamente ad una cerchia di creditori singolarmente individuati, ed esclusa per gli altri – assunzione selettiva -.
La cessione di azienda così concepita non avrebbe necessità di alcuna autorizzazione giudiziale: e, conseguentemente, non evocherebbe l’applicazione della norma considerata nel presente contributo.
L’imprenditore che abbia avviato una “procedura“ di Composizione Negoziata per la Crisi d’Impresa non ha necessità di alcuna autorizzazione giudiziale per compiere qualsiasi atto di gestione ordinaria; straordinaria; o dispositiva che sia: può cedere l’azienda; può cederla “al lordo“- incassando l’intero valore dell’attivo patrimoniale -; può cederla “ al netto “ – incassando la sola differenza tra attivo patrimoniale e passivo patrimoniale -; può cederla “ al lordo parziale” – nulla incassando, e trasferendo un ammontare di passività equivalente al valore dell’attivo patrimoniale -; può cederla concordando con l’acquirente l’accollo di talune passività e non di altre.
Tantomeno l’imprenditore che abbia avviato una procedura di Composizione Negoziata ha necessità, per dare corso ad una cessione dell’azienda con accollo parziale ovvero selettivo delle passività pregresse, dell’autorizzazione dell’Esperto (o della sua condivisione): essendo la stessa inutile (cioè: non richiesta sotto un profilo normativo), perché non in grado di condizionare, nell’ipotesi nella quale venisse negata, nè la validità giuridica; nè l’opponibilità ai terzi dell’atto di disposizione compiuto dall’imprenditore[4], che rimarrebbe valido ed opponibile anche nel caso di condivisione negata (e persino resa di pubblico dominio con la pubblicazione del dissenso nel Registro delle Imprese).
L’imprenditore che abbia avviato una “procedura” di Composizione Negoziata non è in alcun modo inibito nella scelta dei creditori da soddisfare (con l’accollo delle loro pretese da parte di un acquirente dell’azienda più solvibile di lui) rispetto ad altri: egli è legittimato a porre in essere i “pagamenti” che ritiene opportuno fare, senza dovere rispettare alcun ordine di priorità – e addirittura anche laddove abbia conseguito l’inibizione ai creditori a porre in essere azioni esecutive o cautelare nei suoi confronti: cfr. art. 18, comma 1, ultima parte, CCII, che anche in ipotesi della produzione e della conferma di misure protettive nei confronti dei creditori precisa che all’imprenditore “non sono inibiti i pagamenti” -.
L’autorizzazione giudiziale prevista dall’articolo 22, comma 1, lettera d) CCII non è pertanto necessaria per il perfezionamento di un contratto di cessione d’azienda con accollo delle passività (i) “parziale”, nonché (ii) “selettivo”: il quale si presenta come pienamente valido e pienamente opponibile ai terzi, in quanto che l’imprenditore in CNC rimane legittimato a compiere atti di disposizione comportanti il soddisfacimento di passività pregresse senza necessità di rispettare alcuna regola riferibile al principio della par condicio creditorum.
4. La autorizzazione giudiziale all’assunzione di responsabilità per debiti pregressi in misura parziale e con carattere selettivo
Quanto sopra rappresentato non toglie che l’acquisto dell’azienda con accollo parziale delle passività pregresse (sotto un profilo quantitativo; o sotto un profilo qualitativo) mantenga l’acquirente esposto al rischio conseguente all’applicabilità dell’art. 2560, secondo comma. c.c.: ovvero la responsabilità per i debiti non accollati (perché eccedenti il valore netto dell’attivo; o perché “non graditi“ all’acquirente), allorché il cedente non provvedesse a soddisfarli.
E’ a tale proposito, quindi, che può trovare una applicazione “ realistica “ (e non soltanto teorica) la disposizione qui commentata: nell’ipotesi nella quale il pagamento dell’attivo patrimoniale dell’azienda (e dell’eventuale avviamento) attraverso l’accollo di passività pregresse comporti una assunzione delle stesse non integrale (perché le passività superano il valore dell’attivo complessivo; oppure perché le passività comprendono esposizioni verso soggetti con i quali l’acquirente non intende allacciare rapporti; ovvero ancora perché si tratta di passività eccessivamente onerose), il ricorso ad autorizzazione giudiziale di cui all’art. 22, comma 1, lett. d) CCII può conseguire l’obiettivo di rendere l’effetto dell’esonero da tali passività “residuali“ effettivamente apprezzato dall’acquirente dell’azienda.
Non sembra che al conferimento di una autorizzazione nei termini descritti sia di ostacolo nè il carattere parziale (perché limitata alle sole passività non accollate), nè il carattere selettivo (perché circoscritta ai soli creditori non accollati) della sua portata, dal momento che:
- se l’autorizzazione giudiziale può dispensare l’acquirente dell’azienda da tutte le passività pregresse, non si vede perché non potrebbe dispensarlo soltanto da una parte delle stesse; e
- se l’imprenditore è legittimato a soddisfare determinati creditori rispetto ad altri (nel senso che i relativi atti di disposizione sono validi ed efficaci) con il loro pagamento diretto; non si vede perché non potrebbe autorizzarlo in tale direzione l’autorità giudiziaria, con il pagamento indiretto dell’accollo “ selettivo “ da parte dell’acquirente dell’azienda.
Potendo l’autorità giudiziaria accogliere l’istanza di autorizzazione alla cessione dell’azienda “senza gli effetti di cui all’articolo 2560, secondo comma, del codice civile” – come recita la norma in commento – “tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti”, si deve ritenere che il Tribunale sia legittimato a favorire l’acquisto dell’azienda allorché l’acquirente non sia in condizione di accollarsi l’intero passivo (perché esuberante rispetto al valore dell’attivo – comprensivo dell’avviamento -), oppure anche non sia disponibile a farlo (per le ragioni rappresentate come possibili motivazioni della indisponibilità ad un accollo indistinto verso qualsiasi creditore e per qualsiasi passività).
5. Segue. L’esempio della cessione dell’azienda delle imprese “di diritto speciale” (bancario)
La previsione dell’utilizzabilità dello strumento della cessione dell’azienda “parziale” ovvero “selettiva” in funzione del superamento della situazione di crisi del cedente ha rappresentato uno degli strumenti più ricorrenti per il superamento (ovvero la composizione) delle crisi delle imprese bancarie.
In presenza della crisi di una banca, è naturale che si rappresentino almeno due fenomeni, laddove si consideri l’ipotesi di ricorrere alla soluzione della cessione dell’azienda:
- per un verso, la circostanza che il cessionario sia interessato all’acquisizione dei soli rami d’azienda (le filiali) presenti nel territorio nel quale lo stesso opera – per esempio la stessa Regione – : “cessione parziale”
- per un altro, la circostanza che il cessionario sia interessato all’acquisizione dei soli rapporti caratterizzati da un profilo commerciale coerente con l’attività esercitata – per esempio, i soli contratti di locazione finanziaria; oppure, i soli finanziamenti a medio/lungo termine; eccetera -: “cessione selettiva”.
L’effetto di tali considerazioni rivestiva un carattere centrale nella disciplina della cessione delle aziende bancarie: la quale prevedeva tanto la possibilità di procedere ad operazioni di cessione parziale (soltanto le filiali aventi sede in una determinata Regione); quanto la possibilità di procedere ad operazioni di cessione selettiva (soltanto i rapporti di locazione finanziaria, ovvero dei finanziamenti a medio/lungo termine, eccetera): al punto, da trovare applicazione anche nelle situazioni di crisi comportanti l’apertura di un concorso tra i creditori, laddove avrebbe dovuto trovare applicazione il principio generale della c.d. par condicio, che invece veniva consapevolmente derogato (giacché nessuno avrebbe potuto garantire che i creditori per titolo derivante da rapporti accesi con altre filiali sarebbero stati soddisfatti nella stessa misura di quelli appartenenti alle filiali acquisite con accollo delle relative di passività; e nessuno avrebbe potuto garantire che i creditori per titolo diverso dai rapporti ricompresi nel perimetro della “cessione aggregata” sarebbero stati soddisfatti nella stessa misura di coloro che invece vi erano ricompresi). L’articolo 90, comma 2, d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) disponeva infatti, con riguardo alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa delle banche: “i commissari,… possono cedere… l’azienda…. in qualsiasi stadio della procedura… si applicano le disposizioni dell’articolo 58, commi 2, 3 e 4”. Le norme richiamate disciplinavano allora (come disciplinano oggi) la cessione dell’azienda bancaria da parte di istituti di credito in bonis: laddove, come detto, l’articolo 90, comma 2, disciplinava la cessione dell’azienda da parte della banca assoggettata alla procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa (ed eventualmente integrata dalla dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza).
Nessun cenno veniva fatto – né nella disposizione dettata nell’ambito della disciplina della l.c.a. bancaria (art. 90, comma 2, T.U.,B.), né nelle norme dalla stessa richiamate – al rispetto del principio generale della par condicio creditorum: laddove, all’incontrario, la corrispondente disposizione concernente la disciplina della liquidazione forzata del patrimonio delle imprese “di diritto comune” (cioè la legge fallimentare) disponeva che in caso di cessione dell’azienda mediante accollo di debiti da parte dell’acquirente, ciò dovesse avvenire “solo se non viene alterata la graduazione dei crediti” (arte. 105,.u.co., l. fall.): cioè nel pieno rispetto della par condicio.
La radicale diversità tra le due disposizioni si coglie nel momento in cui si considera la modifica apportata all’articolo 90, comma 2, T.U.B. dall’articolo 1, comma 32, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181, per effetto del quale la norma oggi è conclusa dalla previsione secondo la quale: “Resta in ogni caso fermo il rispetto della parità di trattamento dei creditori e del loro ordine di priorità”.
Gli effetti pregiudizievoli (sotto un profilo pratico/economico/aziendale) dell’affermazione del necessario rispetto del principio della par condicio creditorum nell’esecuzione dell’operazione di cessione d’azienda da parte delle imprese assoggettate a procedure concorsuali, “di diritto comune” ovvero “di diritto speciale” – effetti rappresentati dalla necessità di un accollo “universale“, e dalla impraticabilità di un accollo “parziale” e di un accollo “selettivo” – emersero tuttavia “alla prima occasione”, meno di un anno e mezzo dopo, allorché si trattò di gestire l’insolvenza dichiarata nei confronti delle cc.dd. “due venete” (Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca). Con decreto-legge del 25 giugno 2017, n. 99, venne integrata la disciplina dettata nel Testo Unico Bancario, prevedendo (articolo 3) che i Commissari liquidatori delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle due banche provvedessero “a cedere… l’azienda…” (di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca), precisando che “alla cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli articoli…. 90, comma 2, del testo unico bancario..”: cioè la necessaria osservanza (disposta meno di un anno e mezzo prima) del principio della par condicio creditorum.
Per converso, l’ammissibilità della cessione dell’azienda bancaria, anche con accollo delle passività pregresse, con caratteristiche di “parzialità “ e di “selettività” dei debiti accollati, fuori della sede rappresentata dalla procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa, non è mai stata messa in discussione. Essa è sempre stata regolata dall’articolo 58 T.U.B., il quale disciplinava (e disciplina) la cessione delle aziende bancarie ad altre banche (ovvero ai soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109, ed in favore degli intermediari finanziari previsti dall’articolo 106), senza alcun riferimento al necessario rispetto della par condicio creditorum nell’ipotesi di regolamento dell’attivo attraverso accollo del passivo.
Non diversamente, come detto, anche la cessione dell’azienda riferibile ad una impresa di diritto comune può avvenire con pagamento rappresentato dall’accollo di passività in misura parziale e previa adozione di criteri selettivi – allorché ciò avvenga al di fuori di una procedura concorsuale –, non risultando vietato né per le imprese in bonis, né per le imprese in Composizione Negoziata.
6. La liberazione dell’impresa cedente dalle passività accollate dal cessionario dell’azienda
Dal punto di vista del cessionario, come detto, la disciplina della cessione dell’azienda nella CNC interessa molto relativamente – checché generalmente se ne dica –[5]. È una disciplina – come detto – che postula il mancato accollo delle passività pregresse da parte del cessionario (perché nell’ipotesi di accollo la norma sarebbe priva di senso, non potendosi esonerare da responsabilità chi abbia inteso assumerla!): il chè comporterebbe il pagamento “ in contanti “ di tutto quanto il patrimonio attivo “lordo”.
Solo nell’ipotesi di azienda presentante un deficit patrimoniale già al momento della cessione; oppure nell’ipotesi di azienda presentante passività “indesiderabili” per natura o per contenuto economico, nel momento di concordare il regolamento del valore dell’attivo attraverso l’accollo di passività pregresse solo parziali, o soltanto selezionate -la cui ammissibilità di per sé non dipende dall’autorizzazione giudiziale, perché comunque lecita a prescindere tanto dalla valutazione del Tribunale, quanto dalla valutazione dell’Esperto -, l’acquirente può apprezzare la possibilità di essere esonerato da responsabilità per le passività che non intende accollarsi (o perché eccedenti il valore dell’attivo; o perché “indesiderabili“; o perché presentanti entrambe tali caratteristiche).
Tale è il punto di vista del cessionario: può essere utile domandarsi, peraltro, quale sia la valutazione della disciplina in commento, se considerata dal punto di vista del cedente.
Ferma restando l’agevolazione, per il cedente ammesso alla CNC, di potere rappresentare al cessionario la possibilità di “rassicurarlo“ con riguardo alle passività pregresse che questi non intendesse assumersi – consentendogli non soltanto di escluderle dall’accollo (cosa che è perfettamente legittima “a prescindere”), ma anche di non correre il rischio di risponderne ai sensi dell’articolo 2560, comma 2, c.c. – , è necessario valutare se lo stesso cedente non possa giovarsi degli effetti della disposizione in commento sotto il profilo di trovarsi liberato dalle passività accollate al cessionario. L’accollo, infatti, nel caso di specie, rappresenta l’equivalente del “contant cedente avrebbe riscosso se non avesse concordato con il cessionario il ricorso al mezzo di adempimento dell’obbligazione rappresentato dall’accollo: ma il “contante“ è innegabilmente più sicuro, non potendosi dare sempre per assolutamente scontato che il cessionario adempia poi regolarmente le obbligazioni accollate. Il chè renderebbe particolarmente problematico il risanamento (o anche soltanto la ristrutturazione; o anche soltanto il regolamento) della situazione di crisi dell’impresa cedente, perché la stessa si vedrebbe nuovamente investita delle passività pregresse alle quali non avesse fatto fronte il cessionario-accollante.
La legge bancaria è (come spesso accade) molto chiara e molto efficiente (anche) sotto il profilo qui considerato.
Il già citato articolo 58 T.U.B.[6] afferma che (comma 5): “I creditori ceduti hanno facoltà, entro 3 mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2” (iscrizione nel Registro delle Imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) “di esigere dal cedente o dal cessionario l’adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva “: semplice e rapido!
Passati 90 giorni, la situazione è definitivamente “consolidata“: il creditore che “non ci sta“ viene pagato (con corrispondente aumento del prezzo in capo al cessionario, sia che provveda direttamente, sia che debba provvedere il cedente, riducendo di uguale importo la portata dell’accollo sostitutivo del pagamento dell’attivo trasferito al cessionario); il creditore “che ci sta” – o che non consulta quotidianamente il Registro delle Imprese e/o la Gazzetta Ufficiale!! – è definitivamente accollato al cessionario, con effetto liberatorio nei confronti del cedente.
Il diritto comune non riproduce tale disposizione: nè con riguardo alla cessione dell’azienda da parte dell’impresa “ in bonis “; né con riguardo alla cessione dell’azienda da parte dell’impresa che abbia fatto ricorso ad uno strumento di regolazione della crisi.
La disciplina della Composizione Negoziata, peraltro, prevede che il Tribunale, nel momento in cui autorizza la cessione dell’azienda, con l’effetto di liberare il cessionario dalla responsabilità di cui all’articolo 2560, comma 2, c.c., possa integrare il provvedimento “dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti”.
“Parti interessate” sono certamente i creditori, titolari delle passività pregresse, dalla responsabilità per le quali il cessionario dell’azienda intenderebbe essere liberato: ma, in linea di massima, la loro tutela passa attraverso la decisione se accogliere o non accogliere l’istanza di autorizzazione produttiva di tali effetti “liberatori“ del cessionario dell’azienda.
Nell’ipotesi – che stiamo considerando; e che, come detto, risulta quella da un punto di vista pratico largamente più ricorrente – nella quale il cessionario non solo non domandi di essere liberato dalla responsabilità conseguente all’applicabilità dell’articolo 2560, comma 2, c.c., ma condizioni addirittura l’acquisizione dell’azienda all’accollo delle passività pregresse (come strumento di adempimento dell’obbligazione di pagare il prezzo rappresentato dal valore dell’attivo), il soddisfacimento dell’interesse dei creditori a potere fare valere le loro pretese nei suoi confronti è in re ipsa: è proprio il cessionario ad obbligarsi nei loro confronti con l’accollo delle passività originariamente in capo al cedente!
Ciò è tanto vero che, come detto, al di fuori dell’ipotesi di aziende già caratterizzate da un deficit patrimoniale, che impone la limitazione dell’accollo delle passività pregresse entro una misura solamente parziale; oppure caratterizzate da passività che presentano profili ritenuti pregiudizievoli dall’acquirente al di là della loro entità numerica – ipotesi nelle quali, come detto, permane un interesse alla liberazione dalla responsabilità per le passività non accollate -; non sussiste alcun reale incentivo per il cessionario ad essere liberato da obbligazioni, il cui accollo gli consente l’acquisizione dell’attivo in modo largamente preferibile al pagamento del suo valore “in contanti”.
In queste situazioni – che dovrebbero rappresentare “la regola“, nel momento in cui si concepisce la CNC come strumento funzionale a favorire la “emersione precoce“ della situazione di crisi, quando l’attivo patrimoniale non dovrebbe ancora risultare completamente assorbito dalle perdite – il ricorso alla autorizzazione giudiziale di cui all’articolo 22, comma 1, lett. d) CCII dovrebbe piuttosto essere funzionale a soddisfare l’interesse del cedente a trovarsi liberato definitivamente delle passività accollate al cessionario.
La realizzazione dell’attivo aziendale attraverso un pagamento “in contanti“ consente all’impresa cedente di dare immediata esecuzione al “Piano“ funzionale a consentire il superamento, ovvero la ristrutturazione, od ancora la regolamentazione della situazione di crisi che ha suggerito l’avvio della CNC: basta distribuire ai creditori quanto incassato dal cessionario.
La realizzazione dell’attivo aziendale attraverso l’accollo delle passività pregresse da parte del cessionario dell’azienda mantiene esposto l’imprenditore cedente al rischio della responsabilità solidale con il cessionario, per l’ipotesi di inadempimento delle obbligazioni accollate: e nelle ipotesi nelle quali l’incertezza sulla capacità del cessionario di adempiere le obbligazioni accollate si prolunghi nel tempo (per esempio: nell’ipotesi di accesso dello stesso cessionario ad uno strumento di regolazione della crisi ), l’esecuzione del “Piano“ si rivela impossibile.
Da qui la possibile individuazione di una portata “non letterale“ del principio ricavabile dalla norma in commento, in forza della quale sia ritenuto ammissibile che tra le “parti interessate” sia ricompresa anche la parte cedente l’azienda, che ha avviato la CNC; e che tra le “istanze“ funzionali a conseguire il “fine di tutelare gli interessi coinvolti” sia ricompresa anche l’istanza volta ad attribuire carattere liberatorio all’accollo dell’acquirente dell’azienda, per le passività da questo assunte in corrispettivo del trasferimento della stessa.
È innegabile che questa prospettiva imponga di rivolgere l’attenzione al fenomeno contrario a quello espresso dal portato “ letterale” della disposizione: non più il pericolo per il creditore dell’imprenditore ammesso alla CNC di non trovare soddisfacimento a causa della liberazione del cessionario: bensì il pericolo di non trovare soddisfacimento a causa della liberazione del cedente.
Tuttavia è necessario ricordare che tale lettura non riguarda l’applicazione della norma in quanto tale, ma l’opzione del Tribunale di integrare l’autorizzazione alla cessione “liberatoria“ con la adozione di “misure ritenute opportune… al fine di tutelare gli interessi coinvolti …”, prendendo in considerazione l’interesse dell’imprenditore cedente: e trovandosi legittimato a disporne la liberazione dalle passività pregresse (attraverso l’attribuzione all’accollo da parte del cessionario di un effetto per l’appunto liberatorio), in funzione di tutelarne l’interesse ad una rapida e sicura esecuzione del “Piano” funzionale a regolarne la situazione di crisi. Non in qualsiasi caso – essendo perfettamente concepibile la pronuncia di un provvedimento autorizzatorio senza l’integrazione ipotizzata -: ma quando la valutazione degli “interessi coinvolti” facesse ritenere ragionevole l’equilibrio conseguito tra l’interesse dell’imprenditore cedente ad una rapida e sicura sistemazione della sua situazione di crisi e l’interesse dei suoi creditori a vedere migliorate le prospettive del proprio soddisfacimento.
[1] Intendendo per tale chi concluda con l’imprenditore un contratto idoneo ad attribuirgli la titolarità dell’azienda: ivi compreso, secondo la dottrina (S. Boatto, Commento all’articolo 22, in Commentario del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, diretto da S Bonfatti e coordinato da G. Falcone, Pacini Giuridica, Pisa, 2025), chi ne diventi titolare in conseguenza di una operazione straordinaria di fusione; ovvero di conferimento, anche in una newco, il cui capitale sociale venga poi ceduto all’acquirente dell’azienda. Non sono compresi nell’ambito di applicazione della norma, invece, coloro che acquisiscano solamente il godimento dell’azienda, in virtù, per esempio, di un contratto di usufrutto ovvero – tantomeno – di un contratto d’affitto d’azienda (S. Boatto, op. loc. ultt. citt.; E. Ricciardiello, La cessione dell’azienda autorizzata ex art. 22 CCII attuata dopo la chiusura della composizione negoziata della crisi, in www.ilcaso.it, 22 marzo 2026 nota 1).
[2] F. Clemente e G. P. Rota, La responsabilità solidale del cessionario ex art. 2560 c.c. nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: profili sistematici e operativi nelle operazioni di trasferimento d’azienda, in www.dirittodellacrisi.it, 18 marzo 2026, ricordano che “Affinché operi la responsabilità solidale del cessionario devono ricorrere specifici presupposti: il debito deve essere inerente all’azienda ceduta: deve essere collegato all’esercizio dell’azienda oggetto di cessione. Restano pertanto esclusi i debiti esclusi dal perimetro dell’azienda ceduta, ancorché inerenti all’impresa cedente (e quindi, in caso di ramo d’azienda, i debiti non riconducibili a tale ramo) e quelli personali dell’imprenditore individuale, come tali privi di connessione con l’attività aziendale; il debito deve essere anteriore alla cessione: la responsabilità riguarda esclusivamente le obbligazioni sorte prima del trasferimento dell’azienda; il debito deve risultare dai libri contabili obbligatori: elemento centrale della fattispecie è la risultanza del debito dai libri contabili obbligatori. Per libri contabili obbligatori devono intendersi esclusivamente quelli previsti dall’art. 2214 c.c. ossia: (i) libro giornale e (ii) libro inventari. La giurisprudenza è rigorosa nel chiarire come tale requisito costituisca presupposto costitutivo della responsabilità del cessionario (vedasi: Cass., 3 settembre 2021, n. 23881). Risultano irrilevanti altri documenti/scritture contabili (come, ad esempio, il registro IVA – sul punto Cass., 3 marzo 1994, n. 2108) -, come risulta irrilevante l’assenza dei libri contabili obbligatori – qualunque sia la causa – o ancora la conoscenza aliunde del debito da parte dell’acquirente del ramo. Se il debito non risulta dai libri contabili obbligatori, o i libri non sussistono per qualsiasi ragione, non può essere invocata la responsabilità del cessionario (in senso conforme Cass., 7 ottobre 2020, n. 21561, Cass., 10 dicembre 2019, n. 32134)”.
[3] Non si deve scordare che la “procedura” di Composizione Negoziata è fruibile dalle imprese di qualsiasi dimensione – ivi comprese le “grandi imprese” (Efim); le imprese ” di rilevanti dimensioni” (Parmalat) ; le imprese “operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali “ (Alitalia); le imprese “di interesse strategico nazionale” (ILVA). Un eccezionale esempio di quest’ultima categoria è rappresentato dall’accesso alla Composizione Negoziata di Acciaierie d’Italia – “ADI” -, cioè l’impresa che ha affittato, e che avrebbe dovuto acquistare, gli impianti industriali di Ilva S.p.A. – rinvio a tale proposito al mio contributo L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, in Manuale di diritto della crisi e dell’insolvenza, curato dallo scrivente insieme ad P. F. Censoni, Wolters Kluwer, Trento, 2025. 449 ss -. Oltre a ciò l’accesso alla CNC e consentito ad imprese di qualsiasi natura – di “diritto comune” ovvero di “diritto speciale“ (quali Banche, Assicurazioni, SIM: rinvio tale proposito al mio contributo La disciplina speciale delle crisi dei soggetti abilitati e degli OICR e che il sistema di indennizzo, in Commentario al Testo Unico Finanziario, a cura di M. Cera e G. Presti, Bologna, 2020) – ed addirittura a Fondi Comuni di Investimento (immobiliare) – Trib. Milano, 16 luglio 2025, commentata dallo scrivente in La situazione di “crisi” dei Fondi Comuni di Investimento, in Diritto Bancario, agosto 2025. Si può comprendere come l’acquisto del patrimonio attivo di imprese di questa natura, “al lordo” delle passività, possa oggettivamente rappresentarsi come un impegno finanziario non sostenibile.
[4] La condivisione (rectius: l’eventuale dissenso non pubblicizzato) dell’Esperto è necessaria esclusivamente laddove si persegua l’obiettivo di conseguire l’effetto extra della sottrazione dell’atto di disposizione alla applicabilità dell’azione revocatoria nell’ambito dell’eventuale liquidazione giudiziale consecutiva (rinvio in argomento al mio contributo La gestione dell’impresa nella Composizione Negoziata, in Il ruolo dell’Esperto nella Composizione Negoziata per la soluzione della Crisi d’Impresa, a cura di S. Bonfatti, R. Guidotti e M. Tarabusi, coordinato da G. Barvas, IIIª edizione, Giappichelli, Torino, 2025,189 ss.): nulla a che vedere con la validità e la opponibilità dell’atto di disposizione, che rimangono tali “a prescindere”.
[5] L’affermazione del principio secondo il quale la disciplina in commento rappresenta un forte incentivo all’acquisizione di aziende cedute da imprese versanti in Composizione Negoziata della crisi è tanto generale quanto generica: sono ricorrenti espressioni secondo le quali “la norma introduce dunque una significativa deroga al regime ordinario di responsabilità per i debiti aziendali, consentendo, in presenza di un controllo giudiziale sulla funzionalità dell’atto alla gestione della crisi, di escludere la responsabilità solidale del cessionario per i debiti risultanti dalle scritture contabili dell’impresa cedente. La previsione si inserisce nella logica complessiva degli strumenti di regolazione anticipata della crisi, favorendo operazioni di trasferimento dell’azienda idonee a preservarne il valore e garantire una più efficiente tutela delle ragioni creditorie “; oppure ” si tratta di una misura incentivante in quanto consente al debitore in composizione negoziata della crisi di anticipare il trasferimento della proprietà… del compendio aziendale, con esonero per il cessionario dal regime di responsabilità solidale per i debiti relativi all’azienda ceduta, fatta eccezione per i debiti relativi ai lavoratori dipendenti in ottemperanza all’articolo 2112 c.c. La dottrina e la giurisprudenza hanno accolto con favore questa disposizione normativa che consente, nella prospettiva del debitore, di reperire sul mercato un cessionario dell’azienda che garantisca la continuità indiretta dell’impresa in un momento in cui è assolutamente incerto l’esito della composizione negoziata, nonché degli strumenti di regolazione della crisi d’impresa o dell’insolvenza che saranno adottati a chiusura delle trattative con i creditori”.
[6] Norma che disciplina “da sempre” fattispecie di trasferimento dell’azienda o di rami d’azienda che per le imprese “di diritto comune” sono state disciplinate dal codice civile decenni e decenni più tardi: intendo fare riferimento, in particolare, alle operazioni di cessione di ” rapporti giuridici individuabili in blocco”.



