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Giurisprudenza

Irrilevanza della plurima approvazione dello stato passivo ai fini del computo del termine di presentazione delle domande tardive di insinuazione al passivo

20 Settembre 2018

Sara Addamo, Dottoranda in Studi Giuridici Comparati ed Europei presso l’Università di Trento

Cassazione Civile, Sez. I, 27 marzo 2018, n. 7556 – Pres. Didone, Rel. Pazzi

Di cosa si parla in questo articolo

La Suprema Corte ha riaffermato il principio di diritto per cui “il decreto di esecutività dello stato passivo è l’esclusivo e tipico provvedimento di contenuto precettivo che attribuisce forza autoritativa alle decisioni assunte nelle fasi che lo hanno preceduto e preparato, mentre i precedenti provvedimenti sono elementi interni alla fattispecie progressiva in cui si scandisce la procedura di accertamento del passivo, destinata a chiudersi e ad acquistare giuridica rilevanza solo con il suddetto decreto di esecutività, ed insuscettibili perciò sia di autonoma efficacia lesiva, sia di anticipata impugnativa; ciò in virtù del principio della necessaria unitarietà di approvazione dello stato passivo, che trova fondamento nell’ esigenza di potenziale contraddittorio incrociato di tutti i creditori, legittimati ad interloquire su tutte le domande proposte (Sez. 1, n. 13886/2017)”.

Nel caso in esame il decreto impugnato, che rigettava una domanda di insinuazione al passivo del fallimento a motivo della sua tardività, pur non negando il principio di unitarietà di approvazione dello stato passivo, ha però attribuito autonoma rilevanza al provvedimento interinale con cui il G.D., prima del termine dell’esame delle domande di insinuazione tempestivamente presentate e nonostante il rinvio fatto per completare il loro esame, aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo fino ad allora formato, ritenendo lo stesso idoneo, in mancanza di alcuna impugnazione, a far decorrere il termine per la presentazione delle domande di insinuazione tardiva.

Pertanto, la Suprema Corte cassava il provvedimento impugnato che aveva erroneamente attribuito tale autonomo rilievo al decreto di esecutorietà dello stato passivo prima del suo completamento, posto che: “tale provvedimento, come detto, costituisce un mero elemento interno alla fattispecie progressiva in cui si sviluppa la procedura di accertamento del passivo, della quale assume giuridica rilevanza esterna solo il decreto di esecutività finale; nessun carattere irretrattabile deriva poi dalla mancata impugnazione del provvedimento interinale erroneamente pronunciato, atteso che lo stesso, per la sua natura di atto interno al procedimento prodromico alla dichiarazione finale di esecutività, è insuscettibile di autonoma efficacia lesiva e di anticipata impugnativa”.

In definitiva, la plurima approvazione dello stato passivo è da considerarsi irrilevante, dovendosi avere esclusivo riguardo, ai fini del computo del termine ultimo di presentazione delle domande tardive di insinuazione al passivo ai sensi dell’art. 101, comma 1, L. Fall., unicamente al provvedimento con cui il G.D., all’esito dell’esame di tutte le domande di insinuazione tempestive, abbia formato lo stato passivo in maniera completa e lo abbia reso esecutivo.

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