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Giurisprudenza

Irregolare tenuta delle scritture contabili e bancarotta

25 Gennaio 2023

Roberto Compostella, Ph.D. in diritto penale presso Università degli Studi di Trento

Cassazione penale, Sez. V, 23 settembre 2022, n. 39808 – Pres. Palla, Rel Tudino

Di cosa si parla in questo articolo

La sentenza in commento analizza differenti profili attinenti al reato di bancarotta documentale; sia con riferimento alla bancarotta fraudolenta sia con riferimento alla bancarotta semplice nel caso di irregolare tenuta delle scritture contabili.

In primo luogo, a fronte delle doglianze in tal senso formulate dal ricorrente, la Suprema Corte ribadisce che l’irregolare tenuta delle scritture contabili è condotta penalmente rilevante a prescindere dalla fase temporale alla quale essa si riferisce: «non v’è dubbio che l’omessa tenuta della contabilità, anche se relativa alla fase finale della vita d’impresa, rende quantomeno difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari […] non potendo trasferirsi sul curatore un obbligo che la legge pone a carico dell’amministratore».

In secondo luogo, ribadisce che ciò che distingue principalmente le ipotesi di bancarotta documentale fraudolenta e semplice sia il diverso atteggiarsi dell’elemento soggettivo; indifferentemente dolo o colpa nell’ipotesi di bancarotta semplice, dolo nella bancarotta fraudolenta.

In particolare, quanto ai caratteri del dolo di bancarotta fraudolenta documentale, la Corte sottolinea che è sufficiente, ai fini della configurazione della fattispecie criminosa, che l’autore abbia consapevolmente tenuto in maniera irregolare le scritture contabili, «non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013, dep. 2014, Manfredini, Rv. 258881)».

Vale giusto la pena di osservare che, invero, il dolo generico si riferisce unicamente all’ipotesi di tenuta irregolare delle scritture contabili e non all’ipotesi di omessa tenuta poiché tale ipotesi, per pacifica giurisprudenza, deve essere sussunta nella prima parte dell’art. 216 c. 1 n. 2) che, come noto, richiede il dolo specifico. Sul punto si veda Cass. Pen., Sez. V, 16 settembre 2022, n. 39798, secondo la quale: «Anche l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili deve essere ricondotta nell’alveo di tipicità dell’art. 216, comma 1, n. 2, L. Fall., atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d’affari dell’imprenditore, a fortiori ha inteso punire anche colui che non ha istituito la suddetta contabilità, ancorché solo per una parte della vita dell’impresa. A tal fine occorre, però, che l’omessa tenuta della contabilità (al pari delle altre ipotesi riferibili alla prima ipotesi) sia sorretta da dolo specifico».

La Suprema Corte, nella seconda parte della pronuncia, analizza invece i principi che presiedono all’accertamento giudiziale dell’ipotesi delittuosa di bancarotta per distrazione che, secondo un costante insegnamento, devono fare affidamento su “indici di fraudolenza” della condotta, valorizzando, tra i tanti, la: «condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, nel contesto in cui l’impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell’amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, [nel]la irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale».

Quanto all’accertamento dell’elemento soggettivo, infine, la Corte rimarca che nell’ipotesi di bancarotta per distrazione non ha alcuna importanza la finalità perseguita dall’agente all’atto della distrazione, né alcun valore ha la possibilità di recuperare il bene distratto: «In quanto la norma incriminatrice punisce, in analogia alla disciplina dei reati che offendono comunque il patrimonio, il fatto della sottrazione, nel quale si traduce, con corrispondente danno, ontologicamente, ogni ipotesi di distrazione» che «Si perfeziona al momento del distacco dei beni dal patrimonio della società, anche se il reato viene ad esistenza giuridica con la dichiarazione di fallimento».

In dottrina, per una disamina di tali elementi, si vedano di C. Castaldello, Sulla distinzione tra il reato di bancarotta farudolenta documentale e quello di bancarotta semplice, in Riv. trim. dir. pen. econ., fasc. 1-2, 2017, pp. 259-262, nonché Idem, Sull’oggetto del reato di bancarotta semplice documentale, in Riv. trim. dir. pen. econ., fasc. 1-2, 2017, pp. 257-258, nonché E. Corucci, La bancarotta e i reati fallimentari, Milano, 2008, R. Bricchetti, L. Pistorelli, La bancarotta e gli altri reati fallimentari, 2011, A. Alessandri, Diritto penale commerciale: I reati fallimentari, 2018.

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