Banca d’Italia, con comunicazione del 24 dicembre 2025 ha disposto la riapertura dei termini per l’adesione volontaria da parte degli intermediari finanziari all’applicazione anticipata delle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR3), che ha modificato il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), estendendo e aggiornando il quadro dei requisiti prudenziali.
La misura si colloca in continuità con la precedente comunicazione del 4 dicembre 2024, con cui era già stata riconosciuta agli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 TUB la possibilità di applicare le nuove regole del CRR3 a partire dal 1° gennaio 2025: ciò, al fine di rispondere alle esigenze, soprattutto dei soggetti appartenenti a gruppi bancari, di contenere i costi organizzativi e operativi derivanti dall’applicazione di regimi prudenziali differenti a livello individuale e consolidato.
Considerato l’interesse manifestato da ulteriori intermediari, Banca d’Italia consente ora una nuova finestra di adesione, permettendo l’applicazione volontaria del CRR3 dal 1° gennaio 2026, previa espressa richiesta da trasmettere entro il 23 gennaio 2026.
La scelta di aderire è irreversibile e deve riguardare tutti i profili di rischio interessati, senza possibilità di applicazione selettiva delle nuove regole.
La comunicazione chiarisce inoltre che il regime introdotto ha natura temporanea: una volta che la disciplina prudenziale degli intermediari finanziari sarà aggiornata modificando la Circolare n. 288/2015, anche i soggetti che abbiano esercitato l’opzione di applicazione anticipata dovranno adeguarsi integralmente al nuovo quadro regolamentare.
L’allegato alla comunicazione specifica i destinatari, ovvero gli intermediari finanziari e gruppi finanziari soggetti alla Circolare 288/2015, Titolo IV, su base individuale e consolidata e definisce il regime prudenziale e segnaletico applicabile di cui al CRR3.
In particolare, per gli aspetti segnaletici, viene precisato che i termini di invio della prima segnalazione restano quelli ordinari previsti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117, con scadenza al 31 marzo 2026.

