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Giurisprudenza

Insinuazione al passivo ed autonomia della domanda per gli interessi cd. “ultratardiva”

12 Maggio 2016

Francesco Mancuso, Trainee presso Lombardi Molinari Segni

Cassazione Civile, Sez. I, 11 marzo 2016, n. 4838

Di cosa si parla in questo articolo

La prima Sezione della Suprema Corte di Cassazione (Pres. Ceccherini, Rel. Ferro) ha stabilito, con il provvedimento in esame, che la domanda di insinuazione al passivo per i soli interessi è autonomamente proponibile dal creditore (anche in via “ultratardiva” ex art. 101 l. fall.) pur nel caso in cui sia già stata proposta la relativa domanda per la sola sorte capitale nella fase di verifica dello stato passivo.

In particolare, la Suprema Corte, confermando il precedente orientamento della Sezioni Unite (ex multis, Cass. SS.UU. 6060/2015), ha affermato che la domanda di insinuazione per il credito accessorio da interessi (nel caso di specie, legali) è, quanto al petitum e alla causa petendi, ben differente rispetto alla domanda – nel caso in esame, già proposta in sede di verifica dello stato passivo – relativa al credito principale per sorte capitale (riguardanti – entrambe – crediti di un professionista per compensi professionali).

Da quanto sopra ne discende, quindi, che si può “risolvere in senso affermativo la questione della separata proponibilità delle relative domande, per compenso e per interessi, rispettivamente in sede di verifica dello stato passivo ed in via tardiva ex art. 101. L.Fall.”. E ciò anche rigettando quanto asserito dal controricorrente, e cioè che la distinta proposizione delle domande fosse contraria al principio di buona fede (che deve essere osservato, tra le parti, anche in fase giudiziale), nonché rappresentasse un esempio di “parcellizzazione di un unico credito”: ed infatti, oltre ad affermare, come sopra indicato, che i due crediti sono ben distinti per petitum e causa petendi (e quindi non vi sarebbe parcellizzazione, bensì autonomia di due distinti crediti), il Supremo Collegio ha precisato che “l’insinuazione tardiva per il solo credito da interessi, già ammesso quello da capitale, nemmeno è invocabile come abusiva prassi rispetto al principio generale di buona fede”.

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