WEBINAR / 18 Giugno
Rischio geopolitico e gestione del credito, tra dazi e guerre commerciali


Strumenti di monitoraggio e mitigazione

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 30/05


WEBINAR / 18 Giugno
Rischio geopolitico e gestione del credito, tra dazi e guerre commerciali
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Insinuazione al passivo e riconoscimento del privilegio allo studio professionale

31 Marzo 2025

Daniel Foà, Assegnista di ricerca, Università di Bari “Aldo Moro”

Cassazione Civile, Sez. I, 23 dicembre 2024 n. 34044 – Pres. Ferro, Rel. Crolla

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza del 23 dicembre del 2024, la Corte di Cassazione (Pres. Ferro, Rel. Crolla) ha chiarito che, affinché uno studio associato di professionisti possa richiedere direttamente, in sede di insinuazione allo stato passivo, il riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751-bis n. 2 c.c. è necessario che la designazione dell’associato professionista – anche quando il rapporto professionale sia instaurato direttamente con l’entità collettiva – sia stata compiuta dal cliente sin dal momento dell’incarico, rivelando così l’intuitus personae dell’incarico. 

Inoltre, la Corte ha precisato che, ai fini del riconoscimento del privilegio, occorre dar prova (i) che la prestazione sia stata svolta, in via esclusiva o prevalente, dal professionista e (ii) che il compenso maturato (pur potendo confluire nel patrimonio dell’associazione) costituisca – almeno in una percentuale significativa e riconoscibile – la remunerazione spettante all’associato per la specifica opera svolta.

I giudici di legittimità hanno infine stabilito che il privilegio non può essere negato per il solo fatto che il credito al compenso sia stato «ceduto all’entità collettiva costituita per la gestione in comune dei proventi dell’attività dei singoli associati» poiché la cessione del credito non incide sulla natura dello stesso; al contrario, quest’ultima legittima lo «studio associato a far valere il diritto al privilegio».

Nel caso in esame, non avendo l’associazione professionale provato l’ingaggio personale del professionista da parte del cliente, né allegato le modalità con cui l’associazione professionale ripartisce gli utili e le spese tra i membri, la Suprema Corte ha escluso il privilegio del professionista di cui all’art. 2751-bis n. 2 c.c.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 12 Giugno
La gestione delle successioni ereditarie in banca


Orientamenti ABF e giurisprudenziali, novità della Riforma fiscale

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 27/05


WEBINAR / 28 Maggio
Novità nelle frodi informatiche nei servizi di pagamento


La verifica del beneficiario nei bonifici istantanei

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 09/05