L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito indicazioni operative al personale ispettivo in materia di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, al fine di assicurare uniformità di comportamento nell’applicazione degli obblighi previsti dall’art. 37 del D. Lgs. 81/2008, alla luce del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
In particolare, si ricorda che il citato articolo preveda che la formazione sia erogata in occasione “della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro”.
L’ Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, prevedendo la disposizione transitoria avente ad oggetto la possibilità di completare il percorso di formazione entro 60 giorni dall’assunzione, aveva generato errori interpretativi che ritenevano possibile differire l’avvio della formazione. Per superare tale equivoco, il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025 ha eliminato la suddetta previsione.
Con specifico riferimento ai casi di lavoro nero, l’INL chiarisce che, ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, il datore di lavoro, oltre a regolarizzare la posizione contrattuale deve:
- programmare la formazione in modo da concludersi nel più breve tempo possibile
- rispettare i termini della prescrizione, ex art. 20 D. Lgs. 758/1994, che dovrà fissare un termine non superiore al tempo tecnicamente necessario per consentire la partecipazione ai corsi di formazione, senza fare più riferimento al precedente termine di sessanta giorni.


