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Indicazioni operative per la computabilità degli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1

25 Gennaio 2016

Pubblicata la Comunicazione Banca d’Italia del 22 gennaio 2016 che forniscono alle banche less significant (sottoposte alla vigilanza diretta della Banca d’Italia) e alle SIM indicazioni operative per la verifica, da parte dei revisori esterni, degli utili di periodo o di fine esercizio ai fini della loro computabilità nel CET1. Le indicazioni sono coerenti con le condizioni previste dalla Banca Centrale Europea (BCE) per l’inclusione nel CET1 degli utili delle banche significant.

Sul tema si ricorda come l’articolo 26 paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (CRR) prevede che le banche e le imprese di investimento possono computare nel capitale primario di classe 1 (CET1) gli utili di periodo o di fine esercizio prima di adottare una decisione formale di conferma del risultato finale di esercizio, purché tali utili siano stati verificati dal revisore esterno incaricato della revisione del bilancio (di seguito revisore/i esterno/i) e sia stato dimostrato in modo soddisfacente per l’autorità competente che tutti gli oneri e i dividendi prevedibili siano stati dedotti da tali utili.

In tale contesto, la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (Disposizioni di vigilanza per le banche) riconosce che le banche e i gruppi bancari possono computare gli utili di periodo o di fine esercizio nel CET1 al ricorrere delle condizioni previste dal suddetto art. 26 del CRR. Tale previsione si applica anche alle SIM, secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Banca d’Italia del 31 marzo 2014 (SIM e gruppi di SIM: applicazione della nuova normativa prudenziale europea).


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