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Giurisprudenza

(In)adeguata verifica della clientela e responsabilità della banca

14 Luglio 2025

Edoardo Cecchinato, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

Di cosa si parla in questo articolo

Il Collegio di Bologna dell’Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione n. 1599 del 12 febbraio 2025 (Pres. C. Tenella Sillani, Rel. G. Lemme), si è pronunciato sui profili di responsabilità della banca rispetto ad un non adeguata verifica della clientela, ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui al D. Lgs. n. 231/2007.

Il caso vedeva un soggetto effettuare un bonifico per l’acquisto online di componenti automobilistiche; non avendo ricevuto la merce, sporgeva denuncia alle autorità e, essendo emerso dalle indagini che la carta attivata dal venditore-truffatore per ricevere il pagamento gli era stata concessa grazie a documenti falsi, agiva contro l’intermediario che l’aveva rilasciata per la restituzione della somma.

L’intermediario si è anzitutto difeso eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo alcun rapporto contrattuale con il ricorrente: a riguardo, il Collegio bolognese ha ribadito il proprio orientamento secondo cui «una parte può accedere al sistema di soluzione delle controversie non solo ove lamenti la non correttezza della condotta dell’intermediario presso cui ha il proprio conto, ma anche quando la domanda riguardi la condotta del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario».

Quanto al merito della controversia, in primo luogo l’Arbitro ha affermato la propria competenza a decidere in merito all’applicazione della normativa antiriciclaggio, richiamando quanto già affermato dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 11070/2023.

In secondo luogo, rispetto alla difesa dell’intermediario, che affermava di aver svolto correttamente l’adeguata verifica della clientela e, nella specie, proprio del cliente-truffatore, l’Arbitro ha constatato come non fosse stata fornita alcuna documentazione in merito, non essendo stato allegato il contratto di attivazione della carta e non essendo state dimostrate le modalità di stipula del medesimo.

A ciò si aggiunga che sullo stesso sito web dell’intermediario era riporta la notizia di un provvedimento di Banca d’Italia a suo carico recante il divieto di emissione di nuove carte, proprio per violazione della normativa antiriciclaggio.

Il Collegio ha quindi accolto il ricorso, ma ha determinato l’importo da restituire nella metà di quanto richiesto dal cliente, avendo riconosciuto un concorso di colpa in capo a quest’ultimo per i diversi indizi di anomalia dell’operazione

Infatti, il prezzo d’acquisto era sproporzionato al valore effettivo del bene acquistato, il ricorrente non aveva effettuato alcuna telefonata al venditore-truffatore, il quale, peraltro, aveva un indirizzo gmail, pur presentandosi come concessionario automobilistico ed il pagamento era stato disposto a beneficio di una persona fisica sconosciuta, non della concessionaria.

Infine, al tempo della decisione dell’Arbitro, la pagina web dove era stato effettuato l’acquisto risultava scritta in lingua cinese.

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