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Giurisprudenza

In tema di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose

2 Ottobre 2026

Cassazione Penale, Sez. V, 25 settembre 2026, n. 34569 – Pres. Catena, Rel. Morosini

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione Penale, Sez. V, con sentenza del 25 settembre 2026, n. 34569 (Pres. Catena, Rel. Morosini), si è pronunciata in tema di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, con particolare riferimento alla cessione di un ramo d’azienda e al sistematico omesso versamento di imposte e contributi previdenziali.

La Corte, in tale occasione, ricorda come l’art. 223 L. Fall. disciplini i casi di bancarotta fraudolenta impropria commessi da amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori delle società di capitali dichiarate fallite.

Mentre il co. 1 della disposizione estende ai soggetti citati la punibilità per il reato di bancarotta fraudolenta di cui all’art. 216 L. Fall., il co. 2 sanziona le condotte consistenti nel:

  1. cagionare o concorso a cagionare, il dissesto della società mediante specifiche condotte
  2. cagionare con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.

Nelle ipotesi di cui al co. 2, il fallimento costituisce evento del reato. Nell’ambito del co. 2 n. 2 sono ricomprese due differenti fattispecie di fallimento:

  • quello cagionato con dolo
  • quello determinato da operazioni dolose.

In quest’ultima ipotesi (fallimento per operazioni dolose) sono sanzionate le condotte dei soggetti indicati dalla norma che, in violazione dei doveri loro imposti, abbiano cagionato o contribuito a determinare il fallimento.

Le operazioni dolose devono comportare un depauperamento non nell’interesse dell’impresa.

Secondo la Cassazione, il concetto di “operazione” individua una modalità di pregiudizio patrimoniale derivante non direttamente dall’azione dannosa del soggetto, ma da un fatto di maggiore complessità strutturale, costituito da un’iniziativa societaria implicante un procedimento o una pluralità di atti coordinati verso un determinato risultato.

Con riguardo all’elemento psicologico, la Cassazione differenzia le due fattispecie di cui al co. 2 n. 2 :

  • con riguardo alla bancarotta fraudolenta in cui l’agente causa dolosamente il fallimento, il dolo investe l’evento
  • mentre nella bancarotta fraudolenta da operazioni dolose  il dolo riguarda le condotte poste in essere, mentre il fallimento costituisce un evento non voluto, ma concretamente prevedibile, con conseguente inammissibilità di automatismi che possano tradursi in forme di responsabilità oggettiva.

La Corte distingue, inoltre, la bancarotta fraudolenta patrimoniale dalla bancarotta impropria da operazioni dolose. La prima riguarda atti di distrazione o dissipazione di beni societari che creano pericolo per i creditori, a prescindere dalla causazione o meno del dissesto; la seconda richiede invece che le operazioni dolose siano eziologicamente collegate al fallimento.

Nel caso oggetto del vaglio della Corte, le operazioni dolose sono consistite nella cessione di un ramo d’azienda e nella sistematica omissione del versamento di imposte e contributi previdenziali.

Con riguardo all’omesso versamento fiscale, la Corte precisa che le operazioni dolose non richiedono un’immediata diminuzione dell’attivo e possono consistere anche in condotte omissive. Tra queste rientra il sistematico mancato versamento di imposte e contributi previdenziali, quando determini un ingiustificato depauperamento dell’impresa e una grave esposizione debitoria tale da provocarne il fallimento.

La fattispecie non sanziona, si sottolinea, l’evasione fiscale in sé, ma la condotta nella misura in cui abbia causalmente determinato o contribuito a determinare il fallimento della società.

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