EBA ha avviato una consultazione su una bozza di linee guida relative alla definizione di “imprese strumentali“, con i criteri per l’identificazione delle attività di cui all’art. 4, par. 1, punto 18, del CRR (come modificato dal Regolamento (EU) 2024/1623/UE – CRR 3).
Si ricorda che in base a tale norma, “impresa strumentale” viene definita un’impresa la cui attività principale, a prescindere dal fatto che sia fornita a imprese all’interno del gruppo o a clienti esterni al gruppo, consista:
- nell’estensione diretta dell’attività bancaria
- in un leasing operativo, proprietà o gestione di beni, prestazione di servizi di elaborazione dati o qualsiasi altra attività, nella misura in cui tali attività siano accessorie all’attività bancaria
- altra attività che EBA consideri simili a quelle di cui alle lettere a) e b).
La corretta identificazione delle imprese strumentali è essenziale per garantire l’applicazione coerente ed efficace del quadro prudenziale, in quanto svolge un ruolo fondamentale nel determinare l’ambito di applicazione del consolidamento prudenziale per i gruppi bancari, consentendo così agli enti di ottemperare agli obblighi previsti dal CRR su base consolidata.
L’obiettivo del progetto di linee guida è promuovere la convergenza tra gli enti e le prassi di vigilanza in materia di identificazione delle attività strumentali, al fine di garantire condizioni di parità e migliorare la comparabilità dei requisiti prudenziali in tutta l’UE.
Il progetto di orientamenti EBA stabilisce quindi i criteri per l’identificazione:
- delle attività che dovrebbero essere considerate “un’estensione diretta dell’attività bancaria“
- delle attività che dovrebbero essere considerate “accessorie all’attività bancaria“
Inoltre, le linee guida in consultazione delineano il processo per identificare le attività che EBA può considerare simili a quelle di cui all’art. 4, par. 1, punto 18, lett. a) e b), del CRR.
La consultazione è aperta sino al 07 ottobre 2025.