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Il testo unico dell’imposta di registro e dei tributi indiretti in GU

18 Agosto 2025

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 186 del 12 agosto 2025, il decreto legislativo n. 123 del 01 agosto 2025, recante l’approvazione del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, in attuazione della delega fiscale di cui all’art. 21 della L. 111/2023.

Il Testo unico, che entrerà in vigore il 01 gennaio 2026:

  • individua puntualmente le norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche con l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore
  • coordina, sotto il profilo formale e sostanziale, le norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa UE, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica
  • abroga espressamente disposizioni incompatibili, o non più attuali.

Il Testo unico contiene la disciplina in particolare:

  • dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA
  • delle imposte ipotecarie e catastali
  • delle imposte sulle successioni e donazioni
  • delle imposte di bollo, di bollo su valori scudati e attività finanziarie, e sul valore delle attività finanziarie ed estere (Ivafe).

Per effetto dell’entrata in vigore del Testo unico, confluiscono in tale corpus normativo le discipline precedentemente contenute in altri testi unici, tra cui:

  • il D.P.R. 131/1986, recante il Testo unico delle disposizioni relative all’imposta di registro (TUR)
  • il D. Lgs. 346/1190 (Testo unico delle disposizioni riguardanti l’imposta sulle successioni e donazioni – TUS)
  • il D. Lgs. 347/1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale – TUIC).

Il Testo unico è composto da 205 articoli, così suddivisi per argomento:

  • Parte I: imposta di registro
  • Parte II: imposte ipotecaria e catastale
  • Parte III: disposizioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni
  • Parte IV: disciplina dell’imposta di bollo, e all’imposta di bollo su valori scudati e attività finanziarie, in relazione all’imposta di bollo speciale dovuta per le attività finanziarie oggetto di emersione; questa sezione si sofferma, inoltre, sulla disciplina dell’imposta sul valore delle attività finanziarie ed estere (IVAFE). Si tratta del tributo applicato sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti, dei libretti di risparmio e delle cripto-attività
  • la Parte V: disciplina dei regimi sostitutivi in materia di fondi, istituiti con apporto di beni immobili e di trasformazione in società e cooperative delle compagnie e dei gruppi portuali, e disciplina sulle agevolazioni ed esenzioni, ai fini delle imposte di registro e degli altri tributi indiretti
  • la Parte VI: norme di interpretazione autentica ed elenco delle disposizioni da abrogare. 

Il Testo unico è corredato da alcuni allegati in cui confluiscono la disciplina delle tariffe e delle tabelle già contenute nel TUR, TUIC e nel D.P.R 642/1972:

  • Allegato 1 – imposta di registro:
    • atti soggetti a registrazione in termine fisso
    • atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso
    • atti per i quali non vi è l’obbligo di chiedere la registrazione
  • Allegato 2: specifica gli atti soggetti ad imposte ipotecaria e catastale, e gli atti soggetti alle tasse ipotecarie e catastali
  • Allegato 3imposta di bollo:
    • atti e scritti soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine
    • atti e scritti soggetti all’imposta di bollo solo in caso d’uso
    • atti e scritti esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo.
  • Allegato 4: prospetto dei coefficienti, ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta sulle successioni e donazioni.  
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