WEBINAR / 18 Giugno
Rischio geopolitico e gestione del credito, tra dazi e guerre commerciali


Strumenti di monitoraggio e mitigazione

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 30/05


WEBINAR / 18 Giugno
Rischio geopolitico e gestione del credito, tra dazi e guerre commerciali
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Il PM è legittimato alla richiesta di fallimento anche se assente all’udienza prefallimentare

2 Maggio 2018

Carolina Gentile, praticante notaio presso Zabban, Notari, Rampolla & Associati

Cassazione Civile, Sez. I, 18 maggio 2017, n. 12537 – Pres. Didone, Rel. Acierno

Di cosa si parla in questo articolo
PM

La ratio dell’art. 7 L.F., una volta venuto meno il potere del tribunale di dichiarare officiosamente il fallimento, è chiaramente nel senso di estendere la legittimazione del p.m. alla presentazione della richiesta in tutti i casi nei quali l’organo abbia istituzionalmente appreso la notitia decotionis. Ne consegue che il riferimento contenuto nel comma 1, n. 1), dell’art. 7 L.F. al riscontro della notitia decotionis “nel corso di un procedimento penale” non deve essere interpretato in senso riduttivo, non essendo infatti necessaria la preventiva iscrizione di una notitia criminis nel registro degli indagati a carico del fallendo o di terzi.

Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, quando l’iniziativa sia stata assunta dal pubblico ministero, affinché il giudice possa pronunciarsi nel merito è sufficiente che il ricorso sia stato ritualmente notificato all’imprenditore, sicché è irrilevante la mancata partecipazione della parte pubblica all’udienza prefallimentare, non potendosi trarre da tale condotta alcuna volontà, anche solo implicita, di rinunciare o desistere all’istanza presentata.

Di cosa si parla in questo articolo
PM

WEBINAR / 12 Giugno
La gestione delle successioni ereditarie in banca


Orientamenti ABF e giurisprudenziali, novità della Riforma fiscale

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 27/05


WEBINAR / 28 Maggio
Novità nelle frodi informatiche nei servizi di pagamento


La verifica del beneficiario nei bonifici istantanei

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 09/05