WEBINAR / 17 settembre
La governance dell’Intelligenza Artificiale


Problematiche implementative e scelte strategiche, fra data governance, organizzazione interna e gestione dei rischi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 27/09


WEBINAR / 17 settembre
La governance dell’Intelligenza Artificiale
www.dirittobancario.it
Approfondimenti

Il patto di gestione della lite nelle polizze per la responsabilità civile

Il regolamento degli interessi e delle spese di lite tra assicuratore ed assicurato

27 Luglio 2026

Giovanna Aucone, Partner, Fivers
Giancarlo Bonfiglio, Associate, Fivers

Di cosa si parla in questo articolo

Il contributo si sofferma sulla natura, la validità e l’operatività del patto di gestione della lite inserito quale clausola accessoria nei contratti di assicurazione per la responsabilità civile, soffermandosi in particolare sulle criticità applicative della clausola nel rapporto fra assicurato ed assicuratore, e sull’opportunità per le imprese di gestire la lite con o senza riserva di sollevare eccezioni di polizza.


1. La natura, la validità e la causa del patto di gestione della lite

Nei contratti di assicurazione per la responsabilità civile è prassi consolidata inserire la clausola di gestione della lite meglio conosciuta come patto di gestione della lite.

La clausola ha una rilevanza tutt’altro che secondaria all’interno della vita di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile soprattutto nel momento in cui l’assicurato riceve una richiesta risarcitoria da parte del terzo danneggiato che lamenta di aver subito un pregiudizio a seguito del fatto illecito dell’assicurato.

L’esatta applicazione del patto di gestione della lite spesso impone un non facile esercizio di equilibrio esegetico – prima ancora che applicativo – tra la portata vincolante del patto (nei limiti che saranno meglio illustrati nel prosieguo della trattazione) e gli obblighi posti ex lege a carico delle parti del rapporto assicurativo.

La difficoltà nel declinare all’atto pratico le modalità operative del patto di gestione della lite discende, in parte, anche dal fatto che la clausola non è espressamente disciplinata dal legislatore.

Essa, infatti, nasce prima dall’esperienza assicurativa anglosassone salvo poi essere definitivamente adottata nella nostra prassi di mercato già a partire dall’inizio del secolo scorso.

Il patto di gestione della lite, inoltre, non deve essere confuso con l’assicurazione della tutela legale, espressamente prevista all’art. 173 del Codice delle Assicurazioni Private.

La tutela legale rappresenta infatti un autonomo contratto di assicurazione in forza del quale l’assicuratore, dietro il pagamento da parte dell’assicurato di un apposito premio assicurativo, si obbliga a farsi carico delle spese legali e peritali che l’assicurato potrebbe sostenere in caso di controversia.

Il patto di gestione della lite, al contrario, costituisce una clausola accessoria al contratto di assicurazione della responsabilità civile.

La differenza tra le due figure negoziali è dunque di tipo causale.

Nel contratto per la tutela legale, infatti, il rischio che viene traslato dall’assicurato all’assicuratore è rappresentato dalle spese legali che l’assicurato potrebbe essere chiamato a sostenere a fronte di qualsiasi tipo di lite nel quale viene coinvolto.

Nella tutela legale, dunque, la lite costituisce l’oggetto del contratto di assicurazione.

Al contrario, il patto di gestione della lite si configura come una clausola accessoria del contratto di assicurazione per la responsabilità civile ove il premio viene pagato all’assicuratore come corrispettivo del rischio rappresentato dall’eventuale pagamento dell’indennizzo in favore del terzo danneggiato.

In sintesi, nella tutela legale la lite costituisce l’oggetto specifico del contratto mentre nel patto di gestione della lite l’oggetto del contratto di assicurazione rimane comunque la responsabilità civile dell’assicurato e il conseguente indennizzo che l’assicuratore è tenuto a corrispondere al terzo danneggiato[1].

A fronte della natura ancillare del patto di gestione della lite all’interno del contratto di assicurazione della responsabilità civile, ad oggi, l’opinione prevalente in dottrina[2] e giurisprudenza[3] propende per inquadrare tale patto come un mandato in rem propriam (senza rappresentanza) ove l’assicuratore, nel gestire la lite tra assicurato e danneggiato, curerebbe tanto l’interesse del mandante (l’assicurato) quanto il proprio interesse consistente nella minimizzazione dell’indennizzo da corrispondere[4].

Chiarita la natura del patto di gestione della lite, è (oramai) assolutamente pacifica la validità di tale clausola.

Il patto di gestione della lite, infatti, non viola l’art. 1932 c.c. atteso che l’assunzione della lite da parte dell’assicuratore, per certi versi, rappresenta una condizione di favore per l’assicurato il quale non sarà tenuto a sostenere le spese di lite – circostanza, quest’ultima, sicuramente più favorevole del vedersi rimborsare in un secondo momento le spese di lite – oltre ad esonerare l’assicurato dal ricercare un proprio legale di fiducia che lo rappresenti in giudizio (e/o un perito di parte nell’ipotesi di consulenza tecnica in fase istruttoria).

A fronte dell’assoluta validità del patto di gestione della lite, vi è altresì convergenza nel non ritenere tale clausola vessatoria dal momento che questa, in ogni caso, non limita (come avremo modo di vedere) il potere di difesa dell’assicurato.

In quanto non vessatoria, dunque, la clausola con cui viene previsto il patto di gestione della lite non necessita di apposita sottoscrizione per potersi considerare pienamente valida ed efficace.

2. La ripartizione dei compiti tra assicurato e assicuratore, l’interesse a gestire la lite

In una delle sue formulazioni standard il patto di gestione della lite prevede che “la società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicurato stesso”.

Il patto di gestione della lite è innanzitutto volto a regolare i rapporti tra assicurato e assicuratore stabilendo delle regole di condotta, in capo ad ambo le parti del rapporto assicurativo, nel momento in cui sorge una vertenza.

Per quanto riguarda l’assicurato, (anche) in forza del patto di gestione della lite, questi è innanzitutto chiamato ad avvisare immediatamente il proprio insurer dell’insorgere della vertenza fornendogli altresì tutte le informazioni utili e la pertinente documentazione.

L’assicurato, inoltre, è tenuto a non porre in essere alcun comportamento che possa determinare un pregiudizio e/o, comunque, compromettere gli interessi dell’assicuratore. In quest’ottica, dunque, l’assicurato deve astenersi dal compiere qualsiasi atto dalla quale possa risultare un accertamento – anche implicito – della propria responsabilità, non può transigere la lite o liquidare il danno se non previo parere e/o assenso dell’insurer[5].

Sotto questo punto di vista, dunque, il patto di gestione della lite non rappresenta altro che una trasposizione plastica dei più generici obblighi cui all’art. 1914 c.c. applicati al caso in cui insorge una “vertenza” dalla quale potrebbe derivare l’obbligo per l’assicuratore di corrispondere l’indennizzo.

Sempre in forza del patto di gestione della lite, l’assicurato sarebbe altresì tenuto a nominare l’avvocato indicatogli dall’assicuratore conferendogli altresì la procura alle liti (cfr. par. 3).

Per quanto riguarda, invece, la posizione dell’assicuratore quest’ultimo innanzitutto è chiamato preliminarmente a valutare se ha interesse ad assumere la gestione della lite.

Il patto di gestione della lite, infatti, non determina automaticamente l’obbligo in capo all’assicuratore di assumere la gestione della lite nel momento in cui sorge la vertenza ma al contrario riconosce all’assicuratore la facoltà di assumere la lite “fino a quando ne ha interesse”.

La clausola rimette dunque all’assicuratore la facoltà di decidere se assumere o meno la gestione della vertenza fino a quando ne ha interesse lasciando chiaramente intendere che l’assicuratore non è automaticamente vincolato e/o obbligato ad assumere la gestione della lite.

Viene a questo punto da interrogarsi a cosa si riferisce esattamente la nozione di interesse (generalmente) prevista nel patto di gestione della lite.

La questione non è affatto scontata atteso che, quantomeno in linea teorica, l’assicuratore e l’assicurato dovrebbero avere (sempre) una sostanziale convergenza di interessi atteso che il primo ha sicuramente interesse a resistere alla pretesa del danneggiato e non corrispondere l’indennizzo mentre l’assicurato ha interesse a tutelare la propria sfera giuridica non solo dal punto di vista patrimoniale ma anche in termini reputazionali.

L’interesse a cui si fa riferimento nel patto di gestione della lite non può essere declinato come la mera volontà (o voglia) dell’assicuratore di fare o non fare una serie determinata di attività che potrebbero risultare utili a determinare e/o a porre fine alla causa.

La nozione di interesse rilevante ai nostri fini deve essere inquadrata in senso giuridico (e quindi tecnico).

In questo senso, i parametri che fungono da criterio per determinare se l’assicuratore ha o meno interesse a gestire la lite sono sostanzialmente l’operatività della polizza in relazione alla vertenza nonché il massimale di polizza e, più in generale, i limiti di polizza (franchigia, scoperto, etc.)[6].

Appare quasi ridondante precisare che se la vertenza non rientra tra quelle che sono oggetto della copertura assicurativa l’assicuratore non ha interesse a gestire la lite.

Tuttavia, scegliere se assumere la gestione della lite sulla base del criterio dell’operatività della polizza è un esercizio tutt’altro che banale e spesso di non facile soluzione per l’assicuratore.

Nella pratica degli affari, infatti, non è sempre agile determinare a monte se un sinistro rientri tra quelli oggetto della copertura assicurativa (soprattutto dal momento che nelle fasi iniziali della vertenza spesso capita che l’assicuratore non abbia oggettivamente tutti gli elementi per valutare se il sinistro sia indennizzabile o meno).

La fase in cui l’assicuratore decide di assumere la gestione della lite, dunque, rappresenta un passaggio assolutamente delicato e che impone un importante sforzo di analisi e valutazione in capo all’assicuratore.

Ove l’assicuratore decida di assumere la gestione della lite egli arrogherà a sé una serie di poteri in forza dei quali avrà modo di influenzare notevolmente l’andamento nonché le sorti della vertenza.

Rientrano nei poteri dell’assicuratore individuare il procuratore che rappresenterà l’assicurato in giudizio, coordinare la strategia processuale, scegliere i periti e così via.

Ci si è interrogati se il potere dell’assicuratore di gestire la lite possa estendersi fino al potere di decidere di transigere la lite.

Riconoscere che l’assicuratore, per mezzo del patto di gestione della lite, possa anche definire la lite mediante un accordo transattivo implicherebbe che quest’ultimo, più o meno direttamente, abbia il potere di incidere direttamente sulla sfera soggettiva dell’assicurato.

Ad oggi, si ha sostanziale convergenza sia in giurisprudenza che in dottrina[7] nell’escludere che il patto di gestione della lite possa autorizzare l’assicuratore a compiere atti dispositivi del diritto dell’assicurato.

Conclusione, quella cui sopra, che appare altresì coerente anche con l’orientamento maggioritario che, come detto, individua nel patto di gestione della lite la natura di mandato in rem propriam.

La disciplina del mandato non conferisce di regola – e a meno di un’espressa disposizione – il potere in capo al mandatario di porre in essere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione (quali appunto il potere di transigere la lite).

Sempre in materia di transazione della vertenza, non è altresì infrequente che sorgano contrasti tra assicurato e assicuratore in merito all’opportunità di definire la vertenza mediante la definizione di un accordo transattivo.

Per ragioni sostanzialmente reputazionali l’assicurato potrebbe avere interesse a che la vertenza venga definita mediante un provvedimento del Giudice che accerti la correttezza del proprio operato. Di contro, l’assicuratore potrebbe ravvedere nell’accordo transattivo una modalità di definizione della lite più vantaggiosa (in termini economici) rispetto alla pronuncia giurisdizionale.

Si tratta di aspetti che attengono alla non sempre facile convergenza di interessi tra assicurato e assicuratore nella gestione della lite.

All’atto pratico, tuttavia, senza il consenso dell’assicurato l’assicuratore non potrà pervenire ad una definizione della lite in via transattiva.

Tuttavia, sebbene l’eventuale transazione col danneggiato debba essere subordinata all’autorizzazione dell’assicurato, il diniego di quest’ultimo non può essere arbitrario e dev’essere esercitato conformemente al canone di buona fede e, cioè, avendo a riferimento anche l’interesse dell’assicuratore ad evitare il rischio, senza alcun vantaggio per l’assicurato, di corrispondere un indennizzo più elevato[8].

La contrattualistica assicurativa ha provato a risolvere l’impasse che potrebbe emergere in caso di conflitto tra assicurato e assicuratore circa le modalità di definizione della vertenza mediante la previsione della c.d. clausola di massimo scoperto che, nella sua definizione standard, prevede che “qualora l’assicurato comunichi la volontà di non definire il sinistro nei termini prospettati dall’assicuratore, lo stesso resterà esposto fino all’importo indicato nella proposta qualora il sinistro sia definito successivamente per un importo maggiore, mentre la differenza resterà a carico dell’assicurato[9].

3. Il coordinamento tra il regime delle spese legali ex 1917, co. 3, c.c. ed il patto di gestione della lite

Il patto di gestione della lite presenta degli evidenti punti di contatto con la disposizione cui all’art. 1917, co. 3, c.c. a mente del quale è previsto che “le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse”.

Come si è avuto modo di evidenziare nel paragrafo precedente, una volta che l’assicuratore manifesta il proprio interesse a gestire la lite per conto dell’assicurato egli si fa altresì carico delle spese di lite per resistere in giudizio.

Sotto questo punto di vista, dunque, il patto di gestione della lite rappresenta una sorta di esecuzione in forma diretta dell’obbligo cui all’art. 1917, co. 3. c.c. realizzando, altresì, un evidente vantaggio in capo all’assicurato il quale, come detto, oltre a non doversi occupare di individuare un proprio legale e/o perito di fiducia, rimane altresì esonerato dall’obbligo di anticipare le spese necessarie per resistere in giudizio.

Inoltre, una volta che l’assicuratore decide di assumere la gestione della lite egli accetta di sostenere le spese di lite in favore dell’assicurato per intero e, dunque, senza il limite del quarto del massimale previsto dalla norma.

Alla luce di tali circostanze, dunque, il patto di gestione della lite assicura non pochi vantaggi all’assicurato.

Ad un’attenta analisi, tuttavia, anche i vantaggi che possono scaturire in capo all’assicuratore da una corretta gestione della lite non sembrano esser marginali (soprattutto in termini di contenimento delle spese di lite).

Considerata l’attuale realtà assicurativa, ove, al fine di far fronte ad una sempre crescente casistica di contenziosi aventi ad oggetto la responsabilità civile, i massimali di polizza che vengono pattuiti nei contratti di assicurazione sono sempre più elevati[10], spesso l’assicuratore si trova esposto a rifondere le spese di lite.

Si tratta di valutazioni che ovviamente non possono essere generalizzate e che dipendono, soprattutto, dalla natura del contenzioso e/o dalle tipologie di garanzie assicurative offerte.

Si pensi, ad esempio, ai giudizi aventi ad oggetto la responsabilità degli amministratori e/o dei sindaci di società di capitali ove le richieste risarcitorie sono spesso molte elevate e pertanto il tetto di spesa previsto dall’art. 1917, co. 3, c.c. potrebbe effettivamente rappresentare un argine alle spese di lite che l’assicuratore potrebbe essere chiamato a corrispondere.

La gestione del patto di lite, in ogni caso, potrebbe rappresentare un valido strumento in favore dell’assicuratore per poter contenere e, soprattutto, quantificare a monte i costi da sostenere per la difesa della vertenza.

E ciò, anche in ragione della maggiore facilità che hanno gli assicuratori ad accedere al mercato dei servizi legali e di ammortizzarne i relativi costi.

Quello dei costi della lite è, ad avviso di chi scrive, un aspetto tutt’altro che marginale nell’ottica di valutare l’interesse in capo all’assicuratore di assumere la gestione della lite.

In questo senso, nel momento in cui l’assicuratore decide di gestire la lite egli non soltanto assume il potere di incidere in maniera determinante sulle sorti della vertenza ma altresì si avvale di uno strumento che gli permette di controllare a monte – e soprattutto prevedere – in maniera più accurata i costi della lite.

Si tratta di aspetti che vengono sicuramente apprezzati maggiormente dall’assicuratore che, per sua intrinseca natura, ha un approccio alla lite molto più pragmatico e marcatamente economico rispetto all’assicurato (il quale, come detto, spesso non persegue solamente l’obiettivo di tutelare la propria sfera economica ma, attraverso la lite, mira anche a ristabilire la propria dimensione reputazionale).

In conclusione, dunque, nel valutare l’“interesse” a gestire la lite l’assicuratore non può non tenere conto (anche) delle spese che è chiamato a sostenere per far fronte alla vertenza.

E ciò, a maggior ragione se si considera che l’obbligo previsto dell’art. 1917, co. 3, c.c. il quale impone all’assicuratore di “farsi carico” delle spese di lite sostenute dall’assicurato, non viene meno nel caso in cui l’assicuratore decida di non gestire la lite.

Anzi, proprio in tale ultimo caso, l’assicuratore potrebbe essere chiamato a farsi carico tanto delle spese di lite sostenute in proprio che di quelle sostenute dall’assicurato a mezzo del proprio legale (e/o perito) con conseguente duplicazione del peso economico connesso alla lite[11].

Vi è tuttavia da chiedersi se il diritto di gestire la lite in capo all’assicuratore, una volta esercitato il patto di gestione della lite, escluda in radice la facoltà per l’assicurato di nominare un proprio legale oppure di nominare un legale da affiancare a quello individuato dall’assicuratore e, nel caso, a chi spetterebbe farsi carico delle relative spese legali.

Quanto al primo caso, ossia nell’ipotesi in cui l’assicurato rifiuti di nominare il legale indicato dall’assicuratore, si potrebbe in astratto configurare una violazione del patto di gestione della lite il cui inadempimento non si esclude possa determinare la perdita in capo all’assicurato del diritto di vedersi rifuse le spese di lite sostenute[12].

Quanto all’ipotesi in cui l’assicurato manifesti l’intenzione di voler nominare un legale di propria fiducia da affiancare a quello individuato dall’assicuratore, si tratterebbe di circostanza che, in linea di massima, non dovrebbe comportare una deroga del principio ex art. 1917, co. 3, c.c. [13]

In questo ultimo caso, dunque, il rifiuto da parte dell’assicuratore di farsi carico anche delle spese del legale nominato dall’assicurato potrebbe essere ritenuto illegittimo.

E ciò, soprattutto nel caso in cui l’intenzione da parte dell’assicurato di affiancare un proprio legale di fiducia venga anticipata dall’assicurato stesso e debitamente giustificata (anche in termini di quantificazione delle spese di lite da riconoscere al professionista affiancato).

La giurisprudenza, in circostanze analoghe, ha infatti ritenuto che la clausola “inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l’assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall’assicuratore, è nulla ex art. 1932 c.c., dal momento che deroga “in pejus” al disposto dell’art. 1917, comma 3, c.c.[14].

Si ritiene, tuttavia, che in casi come quelli sopra descritti non possa essere stabilita a priori una regola netta.

Stabilire se l’assicuratore sia tenuto o meno a sostenere le spese del legale di fiducia nominato dall’assicurato è una circostanza che dovrebbe essere valutata caso per caso tenuto conto dei principi cui agli artt. 1914 e 1915 c.c. e, quindi, valutando l’effettiva ragionevolezza o meno di tali costi, se tali spese siano state sostenute in maniera avventata, in maniera esorbitante rispetto al valore e/o al grado di complessità della vicenda, etc..

4. La gestione della lite con o senza riserva, alcuni aspetti processuali e operativi

L’interesse manifestato dall’assicuratore ad assumere la gestione della lite mal si concilia con la possibilità di quest’ultimo di sollevare eccezioni di polizza.

È vero che nella sua formulazione tradizionale, il patto di gestione della lite stabilisce che l’assicuratore ne assume la gestione “fino a quando” ha interesse; proprio l’inciso “fino a quando” lascia intendere che l’interesse in capo all’assicuratore ha una natura dinamica e pertanto può mutare in corso di causa fino a venire definitivamente meno.

D’altro canto, nel momento in cui l’assicuratore assume la gestione della lite ingenera un legittimo affidamento in capo all’assicurato circa le attività che l’insurer eserciterà in giudizio a tutela della posizione dello stesso assicurato stesso.

E ciò, senza contare che nel momento in cui l’assicuratore assume la gestione della lite viene meno l’interesse dell’assicurato (o almeno dovrebbe) a chiamare in causa l’assicuratore.

A fronte di posizione antitetiche, quantomeno in linea teorica, il punto di equilibrio potrebbe essere individuato nelle modalità con cui l’assicuratore assume la gestione della lite.

Se infatti l’assicuratore assume la gestione della lite senza alcuna riserva egli, di fatto, pone in essere un comportamento incompatibile con la possibilità di proporre eccezioni di polizza.

L’accettazione della gestione senza riserva potrebbe essere intesa come un’implicita rinuncia alla possibilità per l’insurer di formulare eccezioni[15] a meno che l’assicuratore riesca a provare che la contestazione circa il dedotto rapporto assicurativo si basi su elementi di cui non poteva averne contezza prima[16].

Al contrario, nella misura in cui l’assicuratore dichiara di assumere la gestione della lite con riserva, l’insurer mantiene la possibilità di sollevare eccezioni in merito al rapporto assicurativo.

Se l’impostazione nei termini sopra illustrati ha un suo equilibrio, come detto, sul piano teorico esso comunque presenta delle evidenti incongruenze da un punto di vista pratico.

Ed infatti, l’assunzione della gestione della lite (con o senza riserva) attiene ad un momento antecedente alla costituzione in giudizio dell’assicurato (rectius, dell’assicuratore per conto dell’assicurato).

Al contrario, le eccezioni in merito all’operatività della polizza si collocherebbero invece in una fase successiva atteso che, non solo andrebbero sollevate in giudizio, ma presupporrebbero altresì la costituzione personale dell’assicuratore nel procedimento.

Per effetto del patto gestorio la parte in giudizio è solamente l’assicurato e non anche l’assicuratore e pertanto il rapporto assicurativo non entra a far parte del processo.

L’avvocato indicato dall’assicuratore e costituito in giudizio nell’interesse dell’assicurato non può certamente sollevare eccezioni relative a un rapporto non dedotto in giudizio come, appunto, quello assicurativo.

Affinché l’assicuratore acquisti la qualità di parte è, infatti, necessario che questi intervenga in giudizio o spontaneamente (ex art. 105, co. 2, c.p.c.) oppure per effetto della chiamata in causa (ex art. 106 c.p.c.).

Tuttavia, nell’ipotesi in cui a monte l’assicuratore decida di gestire la lite mettendo a disposizione dell’assicurato i propri legali appare del tutto inverosimile che questi, una volta costituitosi, chieda di estendere il contraddittorio nei confronti dell’assicuratore[17].

Oltre che assolutamente irrazionale, si tratterebbe in ogni caso di una soluzione che andrebbe ad annullare i benefici e i vantaggi che il patto di gestione della lite mira a realizzare[18].

La questione è alquanto spinosa e presenta non pochi problemi sia processuali che pratici, tuttavia, provando a semplificare i termini del discorso, come si è già avuto modo di evidenziare, nel momento in cui l’assicuratore decida di assumere la gestione della lite, più o meno indirettamente, fornisce un’indicazione di massima nei confronti del proprio assicurato circa la sostanziale operatività della polizza in relazione alla vertenza in oggetto.

Nella misura in cui è possibile, dunque, l’assicuratore ove nutra dubbi o, quantomeno, ritenga che vi sia un’alea sull’effettiva estensione della copertura assicurativa quanto ai fatti cui alla vertenza, dovrebbe dunque astenersi dall’assumere la gestione della lite e lasciare che la dialettica tra assicurato e assicuratore si svolga secondo le modalità previste dall’art. 1917, co. 4, c.c.

L’assicuratore che assume la gestione della lite salvo poi decidere di eccepire l’inoperatività della polizza, ad avviso di chi scrive, si espone concretamente al rischio di un’azione per mala gestio da parte dell’assicurato.

Ciò ovviamente non deve condurre alla conclusione manichea secondo cui o l’assicuratore assume interamente la gestione della lite privandosi della facoltà di sollevare eccezione in merito al rapporto assicurativo oppure non deve assolutamente gestire la lite per conto dell’assicurato.

Si ritiene che nell’ottica di una corretta e diligente esecuzione del rapporto assicurativo, anche nella misura in cui l’assicuratore decida di assumere la gestione della lite con riserva, è importante che definisca a monte e a latere del procedimento promosso nei confronti dell’assicurato i limiti della riserva assunta nonché i margini all’interno dei quali la polizza potrebbe non estendere la propria copertura assicurativa.

Una soluzione in questi termini, dunque, permetterebbe concretamente anche all’assicurato di valutare la convenienza di lasciare all’assicuratore la gestione della lite oppure di agire nei confronti dell’assicuratore in manleva chiedendo il rimborso delle spese di lite ex art. 1917, co. 3, c.c.

 

[1] Non si nasconde che spesso, all’atto pratico, la differenza tra i due istituti possa risultare assolutamente sfumata, soprattutto allorquando l’assicuratore nel contratto di tutela legale provvede ad eseguire la prestazione assicurativa in natura mettendo a disposizione dell’assicurato i legali per farsi assistere e difendere nella causa o, più in generale, ogni qualsiasi altra prestazione che si dovesse rendere necessaria per definire la lite.

[2] G. Fanelli, Le assicurazioni private nella giurisprudenza italiana, Roma, 1941, p. 275;

[3]Occorre premettere che nell’assicurazione della responsabilità civile, ove sia inserito il patto di gestione della lite, in base al quale l’assicuratore assume il diritto e l’obbligo di “condurre” la lite e di definirla anche transattivamente – patto normalmente qualificato come mandato in rem propriam – l’assicuratore ha l’obbligo di interessarsi in concreto della lite e di provvedere tempestivamente al risarcimento se – e dal momento in cui – la resistenza alla pretesa risarcitoria non si presenti corredata da apprezzabili ragioni sia sull’an che sul quantum debeatur” (Cassazione civile sez. III, 28/11/1995, n. 12302). Ed ancora “L’assicuratore, che in base al relativo patto assume la gestione della vertenza di risarcimento del danno del proprio assicurato, si pone in confronto di questo come un mandatario in rem propriam, in quanto tale tenuto a curare insieme il proprio interesse e quello dell’assicurato, sicché, in presenza d’un suo rifiuto di risarcire il danno o d’una sua offerta non accettata, per stabilire se egli si sia reso inadempiente al patto di gestione della lite, si deve accertare – con una valutazione ex ante – se una tale condotta trovasse o meno ragionevole ed obiettiva giustificazione in relazione alla duplicità di interessi tutelati dall’assicuratore” (Cassazione civile sez. III, 27/04/1990, n. 3548).

[4] In realtà, non vi è piena convergenza né in dottrina né tantomeno in giurisprudenza sulla natura del patto di gestione della lite. Ad esempio, secondo certa dottrina secondo alcuni autori il patto di gestione della lite andrebbe qualificato come un contratto d’opera. Per certa giurisprudenza, invece, la causa del patto di gestione sarebbe atipica e determinata dalla fusione della causa del mandato con quella della prestazione d’opera. In questo senso, “al fuori dell’ipotesi dell’assicurazione obbligatoria (L. 990-1969), solo l’espresso conferimento di poteri rappresentativi vale ad estendere direttamente all’assicurato l’attività svolta dall’assicuratore nell’ambito di quel patto di gestione della lite, normalmente accedente al contratto di assicurazione della responsabilità civile, che configura un contratto atipico non riconducibile allo schema del mandato, rimanendo altrimenti tale attività irrilevante a qualsiasi fine anche interruttivo” (Cassazione civile sez. III, 12/06/1999, n. 5821).

[5] F. Capasso, Il Patto di gestione della lite: profili sostanziali e processuali, in Il Diritto processuale civile italiano e comparato, 4-2024

[6] P. Donato, in Diritto e fiscalità assicurativa, fasc. 02, 1 giugno 2013, pag. 0180.

[7] Russo, L’assicurazione di responsabilità civile del medico e della casa di cura, in Assicurazioni, 1999, II, pp. 208 ss.

[8] Cassazione civile sez. III, 28/11/2025, n. 31158

[9] M. Mazzola, Il patto di gestione della lite e la tutela indennitaria dell’assicuratore di responsabilità civile, in Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, fasc.4, 1 dicembre 2024, pag. 1389

[10] E ciò, non dimeno a fronte altresì di premi assicurativi sempre più onerosi.

[11] Si segnala quest’orientamento giurisprudenziale in materia di distribuzione delle spese di lite mediante il dispositivo della sentenza “Non essendo il regime dell’assicurazione della responsabilità civile contenuto nell’art. 1917 c.c. stato modificato, per quanto attiene ai rapporti tra l’assicurato e l’assicuratore, dall’art. 18, della l. 24 dicembre 1969 n. 990, allorché il danneggiato conviene nel giudizio di danni l’assicuratore e l’assicurato, quest’ultimo ha la facoltà, non l’obbligo, di chiedere in quello stesso giudizio la condanna dell’assicuratore a rifondergli le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato, a norma dell’art. 1917, comma 3. Pertanto, da un lato, il giudice, nel pronunciare sulla domanda di risarcimento proposta dal danneggiato non può, in assenza di specifica domanda, proveniente dal danneggiante – assicurato, provvedere anche su tali spese, dall’altro, l’assicurato può agire, per il rimborso di tali spese, in separato giudizio, nei confronti del proprio assicuratore” (Cassazione civile sez. III, 26/06/1998, n. 6340).

[12]In presenza di una polizza assicurativa con patto di gestione della lite e previsione del rimborso delle spese legali c.d. di resistenza sostenute dall’assicurato, deve considerarsi valida la clausola contrattuale che escluda il suddetto rimborso laddove l’assicurato decida di non avvalersi della difesa tecnica offerta dalla compagnia assicuratrice” (Cassazione civile sez. VI, 19/02/2020, n. 4202).

[13] Secondo una certa dottrina “la funzione del patto di gestione della lite non è quella di ottenere risparmi nella gestione delle spese legali, bensì è quella di avere la governance della vertenza, tale obiettivo risulta raggiunto attraverso l’assenso dell’assicurato a officiare il professionista indicato dall’assicuratore, ma ciò non significa che con tale nomina siano cessati gli obblighi dell’assicuratore, che comunque rimane impegnato fino al quarto del massimale per spese di difesa che l’assicurato ritenga di dover o voler sostenere”. Partenza, in L’assicuratore, l’assicurato e il patto di gestione della lite: c’eravamo tanto amati, in Resp. medica, 2022, p. 285.

[14] Cassazione civile sez. III, 5/07/2022, n. 21220

[15] È stato dedotto che l’accettazione dell’assunzione della lite senza riserva potrebbe essere inquadrato come un negozio di accertamento circa l’efficacia del contratto di assicurazione in relazione alla vertenza per cui è causa (M. mazzola, Il patto di gestione della lite e la tutela indennitaria dell’assicuratore di responsabilità civile, op. cit)

[16] F. Capasso, Il Patto di gestione della lite: profili sostanziali e processuali, op. cit.

[17] Senza considerare gli evidenti profili deontologici e lesivi del diritto di difesa. In questo senso “una pattuizione che vincolasse un contraente a nominare, per l’eventuale vertenza contro l’altra contraente, l’avvocato da quest’ultimo designato risulterebbe … lesiva del diritto di difesa, costituzionalmente garantito” G. Romanelli, Il problema della compatibilità

[18] Secondo certa dottrina, il patto di gestione della lite non consentirebbe all’assicurato la chiamata in garanzia dell’assicuratore. M. Pogliani, Aspetti processuali e sostanziali della chiamata in causa dell’assicuratore di responsabilità, in Dir. e prat. ass., 1963, p. 47.

Leggi gli ultimi contenuti dello stesso autore
Approfondimenti
Assicurazioni Contratti e garanzie

Il patto di gestione della lite nelle polizze per la responsabilità civile

Il regolamento degli interessi e delle spese di lite tra assicuratore ed assicurato
27 Luglio 2026

Giovanna Aucone, Partner, Fivers
Giancarlo Bonfiglio, Associate, Fivers

Contributo sulla natura, la validità e l’operatività del patto di gestione della lite inserito quale clausola accessoria nei contratti di assicurazione per la responsabilità civile, soffermandosi in particolare sulle criticità applicative della clausola nel rapporto fra assicurato ed assicuratore.
Approfondimenti
Assicurazioni

L’Arbitro Assicurativo nel raffronto con gli altri ADR

12 Febbraio 2026

Giovanna Aucone, Partner, Fivers
Giancarlo Bonfiglio, Associate, Fivers

Il contributo analizza e confronta l’istituto del nuovo Arbitro Assicurativo, quale strumento per assolvere la condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria in ambito assicurativo, con altri strumenti ugualmente idonei quali la mediazione e la procedura di negoziazione assistita.
Di cosa si parla in questo articolo
Vuoi leggere la versione PDF?
Vuoi leggere altri contenuti degli autori?

WEBINAR / 29 settembre
Pignoramento presso terzi e ruolo della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro 08/10


WEBINAR / 17 settembre
La governance dell’Intelligenza Artificiale


Problematiche implementative e scelte strategiche, fra data governance, organizzazione interna e gestione dei rischi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 27/09