L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 609 del 22 gennaio 2026 ha fornito nuove indicazioni in tema di patente a crediti per i datori di lavoro e decurtazioni della stessa per lavoro “nero”.
Con il D.L. n. 159/2025 sono infatti state introdotte alcune novità in relazione alla c.d. patente a crediti di cui all’art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008, tra cui:
- il nuovo comma 7-bis all’art. 27, per cui “per le fattispecie di violazioni di cui all’allegato I-bis, numeri 21 e 24, la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza”
- si è modificato l’Allegato I-bis, accorpando le violazioni di cui ai punti da 21 a 23, in materia di lavoro sommerso, in un’unica previsione – al punto 21 – che prevede la decurtazione di 5 punti per ciascun lavoratore, per il quale viene applicata la c.d. maxisanzione per lavoro “nero”, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare
- l’art. 3, c. 5 del decreto ha stabilito che le decurtazioni alla patente a crediti sono operative unicamente in relazione agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026: per gli illeciti commessi prima di tale data continuano ad applicarsi le decurtazioni disciplinate dalla previgente formulazione del numero 21, nonché dai numeri 22 e 23 dell’Allegato I-bis al D. Lgs. n. 81/2008.
L’INL precisa dunque che:
- per le violazioni amministrative in materia di lavoro “nero” commesse dal 1° gennaio 2026:
- le decurtazioni avverranno a seguito della notifica del verbale unico di accertamento e notificazione ed indipendentemente dall’eventuale adempimento alla diffida obbligatoria di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 124/2004: non sarà più necessario attendere l’adozione dell’ordinanza ingiunzione atteso che, ai soli fini della decurtazione dei crediti, i verbali ispettivi in parola sono da considerarsi “accertamenti definitivi”
- eventuali sopravvenute circostanze, che vadano ad incidere sulla efficacia dei verbali (come nel caso di ordinanza di archiviazione, ovvero di impugnazione e annullamento della successiva ordinanza ingiunzione da parte dell’Autorità giudiziaria), comporteranno la riassegnazione dei crediti originariamente decurtati
- per tali violazioni non troverà applicazione il comma 6, ultimo periodo, dell’art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008, secondo la quale “se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave”: ciò in quanto il punto 21 dell’Allegato I-bis stabilisce espressamente la decurtazione di 5 crediti “per ciascun lavoratore irregolare”, adottando un regime sanzionatorio più rigoroso rispetto a quello ordinariamente previsto nell’ambito della patente a crediti
- se verrà accertato l’impiego di più lavoratori “in nero”, la decurtazione totale sarà pari al punteggio previsto al punto 21 moltiplicato per il numero dei lavoratori, applicando eventualmente, rispetto a quelli interessati, anche l’aggravante di cui al numero 24
- per gli illeciti amministrativi commessi tra il 1° ottobre 2024 e il 31 dicembre 2025, la decurtazione viene effettuata a seguito di una ordinanza ingiunzione divenuta definitiva, secondo la disciplina previgente alla novella del D.L. n. 159/2025, con particolare riferimento alle ulteriori fattispecie già previste dai numeri 22 e 23 dell’Allegato I-bis.
L’INL fornisce inoltre precise indicazioni agli ispettori sulle ulteriori comunicazioni e avvisi da inserire nei seguenti atti, nei quali sarà necessario comunicare che i crediti della patente saranno decurtati secondo quanto previsto dalla relativa disciplina
- verbale di accertamento e notificazione di illecito amministrativo
- verbale di prescrizione
- ordinanza ingiunzione divenuta definitiva: l’INL precisa inoltre che, poiché in un medesimo verbale emesso a decorrere dal 1° gennaio 2026 potranno essere contestati anche illeciti commessi in data antecedente al 1° gennaio 2026 e pertanto ricadenti nella previgente disciplina, il personale ispettivo, in sede di redazione del rapporto ai sensi dell’art. 17 L. n. 689/1981, dovrà evidenziare le contestazioni per le quali la decurtazione consegua alla emanazione di una ordinanza ingiunzione divenuta definitiva.


