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Il nuovo regime delle decurtazioni per lavoro “nero” della patente a crediti

17 Febbraio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 609 del 22 gennaio 2026 ha fornito nuove indicazioni in tema di patente a crediti per i datori di lavoro e decurtazioni della stessa per lavoro “nero”.

Con il D.L. n. 159/2025 sono infatti state introdotte alcune novità in relazione alla c.d. patente a crediti di cui all’art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008, tra cui:

  • il nuovo comma 7-bis all’art. 27, per cui “per le fattispecie di violazioni di cui all’allegato I-bis, numeri 21 e 24, la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza
  • si è modificato l’Allegato I-bis, accorpando le violazioni di cui ai punti da 21 a 23, in materia di lavoro sommerso, in un’unica previsione – al punto 21 – che prevede la decurtazione di 5 punti per ciascun lavoratore, per il quale viene applicata la c.d. maxisanzione per lavoro “nero”, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare
  • l’art. 3, c. 5 del decreto ha stabilito che le decurtazioni alla patente a crediti sono operative unicamente in relazione agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026: per gli illeciti commessi prima di tale data continuano ad applicarsi le decurtazioni disciplinate dalla previgente formulazione del numero 21, nonché dai numeri 22 e 23 dell’Allegato I-bis al D. Lgs. n. 81/2008.

L’INL precisa dunque che:

  • per le violazioni amministrative in materia di lavoro “nero” commesse dal 1° gennaio 2026:
    • le decurtazioni avverranno a seguito della notifica del verbale unico di accertamento e notificazione ed indipendentemente dall’eventuale adempimento alla diffida obbligatoria di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 124/2004: non sarà più necessario attendere l’adozione dell’ordinanza ingiunzione atteso che, ai soli fini della decurtazione dei crediti, i verbali ispettivi in parola sono da considerarsi “accertamenti definitivi”
    • eventuali sopravvenute circostanze, che vadano ad incidere sulla efficacia dei verbali (come nel caso di ordinanza di archiviazione, ovvero di impugnazione e annullamento della successiva ordinanza ingiunzione da parte dell’Autorità giudiziaria), comporteranno la riassegnazione dei crediti originariamente decurtati
    • per tali violazioni non troverà applicazione il comma 6, ultimo periodo, dell’art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008, secondo la quale “se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave”: ciò in quanto il punto 21 dell’Allegato I-bis stabilisce espressamente la decurtazione di 5 crediti “per ciascun lavoratore irregolare, adottando un regime sanzionatorio più rigoroso rispetto a quello ordinariamente previsto nell’ambito della patente a crediti
    • se verrà accertato l’impiego di più lavoratori “in nero”, la decurtazione totale sarà pari al punteggio previsto al punto 21 moltiplicato per il numero dei lavoratori, applicando eventualmente, rispetto a quelli interessati, anche l’aggravante di cui al numero 24
  • per gli illeciti amministrativi commessi tra il 1° ottobre 2024 e il 31 dicembre 2025, la decurtazione viene effettuata a seguito di una ordinanza ingiunzione divenuta definitiva, secondo la disciplina previgente alla novella del D.L. n. 159/2025, con particolare riferimento alle ulteriori fattispecie già previste dai numeri 22 e 23 dell’Allegato I-bis.

L’INL fornisce inoltre precise indicazioni agli ispettori sulle ulteriori comunicazioni e avvisi da inserire nei seguenti atti, nei quali sarà necessario comunicare che i crediti della patente saranno decurtati secondo quanto previsto dalla relativa disciplina

  • verbale di accertamento e notificazione di illecito amministrativo 
  • verbale di prescrizione
  • ordinanza ingiunzione divenuta definitiva: l’INL precisa inoltre che, poiché in un medesimo verbale emesso a decorrere dal 1° gennaio 2026 potranno essere contestati anche illeciti commessi in data antecedente al 1° gennaio 2026 e pertanto ricadenti nella previgente disciplina, il personale ispettivo, in sede di redazione del rapporto ai sensi dell’art. 17 L. n. 689/1981, dovrà evidenziare le contestazioni per le quali la decurtazione consegua alla emanazione di una ordinanza ingiunzione divenuta definitiva.
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