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I nuovi requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali

13 Gennaio 2021

Sonia Locantore e Valeria Daloiso, Lener & Partners

Di cosa si parla in questo articolo

1. Quadro normativo

Nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 2020 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 169/2020 (di seguito il “Decreto MEF”). Detto decreto contiene la nuova disciplina dei requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali di banche, intermediari finanziari, confidi, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti. Il provvedimento, emanato in esito a una consultazione avviata nel 2017, è entrato in vigore il 30 dicembre 2020. Di conseguenza, vengono abrogati espressamente i precedenti Decreti del Ministro del Tesoro n. 161/1998 e n. 516/1998.

L’attuale quadro normativo è dunque composto dalla disciplina di cui all’art. 26 del TUB e dal Decreto MEF n. 169/2020, redatto anche tenendo conto degli Orientamenti Congiunti EBA ed ESMA del marzo 2018[1] e delle linee guida della BCE del maggio 2017[2]. Il Decreto non tiene conto degli aggiornamenti apportati ai predetti Orientamenti Congiunti nell’ottobre 2020. Infine, bisogna tener presente che l’idoneità degli esponenti aziendali è regolata dall’art. 91 della CRD IV[3].

Le banche quotate, oltre alla disciplina dettata dal TUB e dal Decreto MEF 169/2020, sono tenute a conformarsi anche alla specifica disciplina del TUF e, qualora vi aderiscano, al Codice di Autodisciplina per le società quotate.

2. Ambito di applicazione

Il Decreto MEF, all’art. 2, elenca gli intermediari tenuti al rispetto della disciplina in esso contenuta: le banche, le società capogruppo di gruppi bancari, gli intermediari finanziari, le società fiduciarie iscritte nella sezione separata dell’albo degli intermediari finanziari, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, i confidi e i sistemi di garanzia dei depositanti. Il Decreto distingue, coerentemente con la disciplina comunitaria e nazionale oggi vigente, tra banche di maggiori dimensioni o complessità operativa e banche minori dimensioni o complessità operativa. In aggiunta, il Decreto distingue tra intermediari significativi ed intermediari minori (come definiti, ai sensi dell’art. 108 del TUB, da Banca d’Italia e attualmente disciplinati dalla Circolare 288).

In merito agli esponenti aziendali, rientrano nel campo di applicazione del Decreto i componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio di sorveglianza, del consiglio di gestione, del collegio sindacale e il direttore generale dell’ente. Occorre precisare che alcune delle norme contenute nel Decreto MEF sono estese ai responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa (i responsabili antiriciclaggio, conformità, controllo dei rischi, revisione interna e, secondo quanto previsto in sede di adozione del Decreto MEF, anche il dirigente preposto alla gestione finanziaria della società e, ove diverso, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex art. 154-bis del TUF).

3. Entrata in vigore

Il Decreto MEF è entrato in vigore il 30 dicembre 2020. La nuova disciplina si applicherà a partire dalle nomine o ai rinnovi successive a tale data ovvero alle conferme che degli esponenti cooptati che devono essere ancora deliberate dall’assemblea dell’ente, anche se la cooptazione dell’esponente è avvenuta prima del 30 dicembre scorso.

4. La distinzione tra requisiti e criteri

Il Decreto MEF delinea una completa riforma della disciplina dei requisiti soggettivi degli esponenti aziendali, innalzandone gli “standard di idoneità”. La disciplina introduce una distinzione tra requisiti e criteri.

I requisiti di onorabilità e professionalità presentano carattere tassativo, salva la facoltà di introdurre requisiti più restrittivi in sede statutaria. I criteri di correttezza e competenza, diversamente, sono caratterizzati da una necessaria valutazione da parte dell’organo competente, che deve tenere conto delle caratteristiche specifiche del ruolo da ricoprire e della banca o del gruppo in cui deve essere svolto. In aggiunta a questi ultimi, il Decreto regola i requisiti di indipendenza, i criteri di adeguata composizione collettiva dell’organo e il requisito di disponibilità del tempo (cui si aggiungono, in caso di banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, i limiti al cumulo degli incarichi).

5. Il requisito di onorabilità e il criterio di correttezza

Per ciò che attiene al requisito di onorabilità, omogeneo per tutti gli esponenti, l’art. 3 del Decreto MEF presenta un elenco di ipotesi di compromissione del requisito che ricalca – e in determinati casi integra – la disciplina previgente contenuta nel Decreto del Ministro del Tesoro n. 161/1998. Non possono essere ricoperti incarichi in caso di interdizione legale, di presenza di cause di ineleggibilità e di decadenza (ai sensi dell’art. 2382 cc.), di alcune condanne con sentenza definitiva e di sottoposizione a misure di prevenzione ai sensi del codice antimafia. L’onorabilità si presume e può essere revocata dalla sussistenza di un procedimento pendente o appena avviato, di cui deve essere data notizia alla banca e all’autorità di vigilanza da parte dell’esponente. La valutazione dell’onorabilità deve essere accompagnata dalla valutazione del criterio di correttezza. Quest’ultima, disciplinata dall’art. 5 del Decreto MEF, deve essere effettuata sia sul piano professionale sia sul piano personale.

Il sopra menzionato criterio di correttezza deve essere valutato anche alla luce di sentenze non definitive, sanzioni amministrative irrogate per la violazione di normativa societaria, bancaria, finanziaria, assicurativa, antiriciclaggio e strumenti di pagamento, sospensione o radiazione da albi, cancellazione da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi e valutazione negativa da parte di un’autorità amministrativa in merito all’idoneità dell’esponente nell’ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento. La sussistenza di una delle ipotesi elencate all’art. 4 del Decreto MEF richiede una valutazione dell’organo competente coerente con il principio di sana e prudente gestione e che abbia riguardo della salvaguardia della reputazione della banca e della fiducia del pubblico. Al contrario, la sospensione dall’incarico non richiede una valutazione quando sia la conseguenza “automatica” di una condanna a pena detentiva, misura cautelare personale o misure di prevenzione ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. a) e b), del Decreto MEF.

6. Il requisito di professionalità e il criterio di competenza e la distinzione tra ruoli esecutivi e non esecutivi

La normativa previgente non poneva distinzioni tra i ruoli esecutivi e i ruoli non esecutivi e teneva in considerazione l’esperienza pregressa in qualsiasi tipologia di impresa. Al contrario, l’art. 7 del Decreto MEF richiede all’esponente aziendale che voglia assumere un incarico esecutivo, di avere svolto per almeno un triennio funzioni di amministrazione, controllo ovvero mansioni direttive nel settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo ovvero presso società quotate di dimensioni o complessità maggiore (o, comunque, assimilabili a quella della banca presso cui deve essere ricoperto l’incarico). Diversamente, in caso di incarico non esecutivo, il Decreto MEF richiede all’esponente l’esercizio per almeno un triennio, anche alternativamente, di attività professionali qualificate in ambito bancario, finanziario, assicurativo, attività di insegnamento universitario, ovvero l’esercizio di funzioni direttive presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo.

Il presidente del consiglio di amministrazione, in quanto esponente avente incarichi non esecutivi, deve aver maturato un’esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto a quella prevista per i soggetti esecutivi e non esecutivi.

L’amministratore delegato, il direttore generale e i soggetti che esercitano funzioni equivalenti al direttore generale devono aver maturato un’esperienza complessiva di almeno cinque anni con attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore bancario, finanziario, assicurativo o presso società quotate o aventi dimensioni o complessità almeno assimilabili a quelle della banca.

Anche con riguardo ai sindaci, il Decreto MEF innova rispetto alla disciplina di cui al Decreto previgente, che richiedeva esclusivamente l’iscrizione nel registro dei revisori contabili. L’art. 9 del Decreto MEF prevede che almeno un sindaco (nel caso di collegio composto da 3 membri) o almeno due sindaci (nel caso di collegio composto da 5 membri), e in entrambi i casi almeno uno dei sindaci supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l’attività di revisione legale dei conti per un periodo di almeno un triennio. Gli altri componenti del collegio sindacale sono invece scelti fra persone che abbiano esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente, l’attività di revisione legale o attività professionali, universitarie o funzioni direttive presso una pubblica amministrazione. Il Presidente del collegio sindacale deve aver maturato un’esperienza professionale di almeno cinque anni.

Il criterio di competenza è regolato dall’art. 10 del Decreto MEF. Esso detta i criteri di competenza individuale degli esponenti e il relativo processo di valutazione, tramite il quale vengono presi in considerazione, da un lato, la conoscenza teorica e l’esperienza pratica sviluppata negli ambiti menzionati dalla norma e, dall’altro, la relativa idoneità rispetto al ruolo da ricoprire e alle caratteristiche della banca o del gruppo bancario. Il criterio di competenza non è soddisfatto quando le informazioni acquisite delineano un quadro grave, preciso e concordante sull’inidoneità dell’esponente a ricoprire l’incarico. Qualora invece vi siano specifiche e limitate carenze, l’organo competente può adottare misure necessarie a colmarle.

7. Il principio di proporzionalità e l’adeguata composizione degli organi

Le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa applicheranno anche ai responsabili delle principali funzioni di controllo gli artt. 3, 4 e 5, cioè il requisito di onorabilità, il criterio di correttezza e la sua valutazione. La valutazione della competenza è derogabile se il soggetto abbia maturato una esperienza nel medesimo incarico per almeno 3 anni in una banca di analoghe caratteristiche dimensionali e operative. L’art. 17 prevede che ciascun esponente di banche di maggiori dimensioni o complessità operativa non possa assumere un numero complessivo di incarichi in banche o in altre società commerciali superiore alle combinazioni alternative da questo stabilite specificamente (vedasi par. 10 di seguito).

I criteri di competenza individuale degli esponenti devono, inoltre, essere considerati in ragione dei compiti da espletare in relazione al ruolo, alle caratteristiche dimensionali della banca e all’attività svolta. L’adeguato equilibrio tra le competenze individuali si propone di assicurare un’adeguata composizione degli organi di amministrazione e controllo, in un’ottica di diversificazione dei membri per età, genere, durata e permanenza nell’incarico e, limitatamente alle banche operanti in modo significativo in mercati internazionali, provenienza geografica degli esponenti, in ossequio ai principi indicati nel paragrafo che segue.

Inoltre, ciascun organo di amministrazione o controllo deve identificare preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ottimale e verificare successivamente la rispondenza di questa con la composizione risultante dal processo di nomina. In caso di carenze, l’organo adotta le misure necessarie a colmarle e, in caso di insuccesso, formula raccomandazioni all’assemblea al fine di superare le criticità riscontrate.

8. L’indipendenza e l’indipendenza di giudizio

L’art. 13 del Decreto MEF regola i requisiti di indipendenza di alcuni consiglieri di amministrazione. La norma prevede, in particolare, che devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza i consiglieri non esecutivi per i quali non ricorrano le situazioni di cui alle lettere da a) a i) dell’art. 13, comma 1[4], del Decreto MEF. Il difetto dei requisiti comporta la decadenza dall’incarico di consigliere indipendente. L’art. 14 stabilisce, invece, che tutti i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza ivi elencati.

Diversamente da quanto previsto in merito al requisito di indipendenza, tutti gli esponenti aziendali devono agire con piena indipendenza di giudizio e, qualora si verifichino una o più situazioni di cui alle lettere a), b), c), h) e i) dell’art. 13[5], l’esponente ha l’obbligo di comunicare all’organo competente le relative informazioni e le motivazioni per cui a suo avviso gli stessi non pregiudicano l’indipendenza di giudizio. L’organo amministrativo è tenuto in tal caso a compiere una verifica dell’efficacia dei presidi e delle misure adottate dalla banca e dall’esponente interessato. Qualora dovessero rivelarsi insufficienti, l’organo competente è tenuto ad adottare ulteriori misure o a dichiarare la decadenza dell’esponente interessato.

9. Disponibilità di tempo

Un ulteriore requisito è quello della disponibilità di tempo per lo svolgimento degli incarichi. In particolare, la banca deve effettuare una stima del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico (che varia in ragione del ruolo da ricoprire) e, sulla base di quest’ultima, l’esponente interessato, all’atto di accettazione della nomina e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti, deve compiere una auto-valutazione in merito alla propria disponibilità. In caso di esito positivo dell’autovalutazione, l’esponente deve comunicare all’organo competente le attività parallele elencate all’art. 16 e, sulla base di questa comunicazione, quest’ultimo valuta l’idoneità del tempo che l’esponente dichiara di poter dedicare all’incarico. Qualora emerga una mancanza di disponibilità di tempo necessario, l’organo competente deve richiedere all’esponente di rinunciare agli incarichi ulteriori ovvero adottare misure quali la revoca di deleghe o compiti specifici o l’esclusione dell’esponente da comitati. La valutazione relativa alla disponibilità di tempo non ha rilievo autonomo ai fini della pronuncia di decadenza dell’esponente ma concorre alla valutazione dell’idoneità dell’esponente.

10. Il cumulo di incarichi

Il Decreto MEF disciplina agli articoli 17, 18 e 19, i limiti al cumulo degli incarichi nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa. La disciplina è conforme a quella europea (dettata dall’art. 91 della Direttiva 2013/36/UE) e, a differenza della bozza di consultazione del 2017, regola, all’art. 19, l’assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo. L’organo competente, in caso di superamento del limite e mancata rinuncia all’incarico o agli incarichi che determinano il superamento, pronuncia la decadenza. L’art. 19 precisa che l’assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo è consentita a condizione che non comprometta la possibilità per l’esponente di dedicare all’incarico presso la banca tempo adeguato a svolgere in modo efficace le proprie funzioni.

La disciplina deve essere coordinata – in quanto non sostitutiva – con quanto disposto in materia di interlocking[6], in esecuzione della quale è stato concluso il Protocollo d’intesa per il coordinamento tra CONSOB, Banca d’Italia, ISVAP e AGCM ai fini dell’applicazione dell’art. 36 del d.l. “Salva Italia” (cd. “divieto di interlocking“).

11. Pronuncia di decadenza

L’art. 23 disciplina il processo di valutazione dell’idoneità dei singoli esponenti, dei responsabili delle principali funzioni aziendali, l’adeguatezza della composizione collettiva dell’organo e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi. La valutazione viene effettuata dall’organo prima della nomina, salvo il caso che questa discenda da una delibera assembleare (in questo caso la valutazione avviene entro 30 giorni dalla nomina). L’organo competente, con l’astensione dell’esponente interessato, dichiara la decadenza a maggioranza quando accerta il difetto di idoneità ai sensi del Decreto MEF e questo non può essere colmato attraverso specifiche misure, nei casi sia ammesso, o le misure non sono state adottate. Per ciò che riguarda la pronuncia di decadenza di consiglieri indipendenti o di esponenti eletti dalle minoranze, l’organo competente acquisisce il parere motivato del comitato nomine o, in caso non sia presente, degli altri consiglieri indipendenti e dell’organo di controllo (qualora diverso dall’organo competente) in merito alle valutazioni riguardanti l’idoneità dell’esponente. La decadenza è pronunciata dalla maggioranza dei componenti dell’organo o dalla maggioranza più elevata eventualmente prevista dallo statuto, con l’astensione dell’esponente interessato.

In merito al criterio di correttezza, qualora si verifichino una o più delle situazioni indicate nell’articolo 4 non si verifica automaticamente l’inidoneità dell’esponente, ma l’organo competente provvede a effettuare la valutazione richiesta e a dichiarare la decadenza ai sensi dell’articolo 23 oppure a reintegrare il soggetto sospeso.

Per ciò che riguarda i requisiti di indipendenza, il difetto di questi comporta la decadenza automatica dall’incarico di consigliere indipendente, che rimarrebbe in carica come non indipendente qualora il numero residuo degli indipendenti integrasse il numero minimo previsto dalle disposizioni applicabili. Diversamente, qualora la valutazione di indipendenza del giudizio dovesse avere esito negativo, l’organo adotta gli interventi necessari; tuttavia, qualora questi non dovessero rivelarsi sufficienti, l’organo competente dichiara la decadenza dell’esponente.

La valutazione relativa alla disponibilità di tempo non ha invece rilievo autonomo ai fini della pronuncia di decadenza dell’esponente ma concorre alla valutazione dell’idoneità dello stesso.

In merito ai limiti al cumulo degli incarichi, qualora l’esponente superasse tali soglie e non rinunciasse all’incarico o altri incarichi che comportano il superamento dei limiti indicati, l’organo competente pronuncia la decadenza.

Le Autorità di Vigilanza competenti di cui all’art. 24 del Decreto MEF sono la Banca d’Italia e la Banca centrale europea (quest’ultima in base alla disciplina in merito alle banche significative ai sensi del regolamento (UE) n. 1024 del 15 ottobre 2013). La Banca d’Italia effettua una successiva valutazione di idoneità individuale e di adeguatezza degli organi nonché il rispetto del cumulo degli incarichi e può pronunciare la decadenza negli stessi casi e sulla base dei medesimi criteri previsti dal Decreto MEF per le valutazioni degli organi competenti.

12. Disposizioni speciali

Disposizioni speciali sono dettate alla Sezione VII del Decreto con riguardo ai requisiti di professionalità e indipendenza dei consiglieri nelle banche che adottano i sistemi dualistico e monistico. Infine, viene dettata una disciplina specifica di tipo semplificato relativamente alle banche di credito cooperativo (ad esempio con riferimento alla previsione di requisiti attenuati di professionalità per gli amministratori o alternativi di indipendenza a quelli ordinari per gli amministratori indipendenti e i sindaci).

 


[1] EBA – ESMA, Orientamenti sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave (EBA/GL/2017/12).

[2] BCE, Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità – aggiornamento maggio 2018.

[3] Art. 91 della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013.

[4] I casi considerati dall’art. 13, comma 1, riguardano le seguenti situazioni: a) legami personali con esponenti aziendali; b) i partecipanti della banca; c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto determinati incarichi presso un partecipante nella banca o società da questa controllate; d) chi ha ricoperto l’incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca; e) chi ricopre l’incarico di consigliere indipendente in un’altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo casi di controllo totalitario; f) chi ha ricoperto, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca; g) chi è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l’incarico di consigliere di amministrazione o di gestione; h) chi intrattiene o ha intrattenuto rapporti di lavoro o altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca, le società controllate o con un partecipante o i relativi esponenti; i) chi ricopre o ha ricoperto incarichi pubblici tali da comprometterne l’indipendenza.

[5] Vedi supra.

[6] Art. 36 del decreto “Salva Italia” n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011.

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