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Giurisprudenza

Compenso dei membri del collegio sindacale della società fallita

28 Luglio 2022

Giulia Titola

Cassazione Civile, Sez. VI, 31 gennaio 2022, n. 2845 – Pres. Di Marzio, Rel. Nazzicone

Di cosa si parla in questo articolo

Con Ordinanza n. 2845 del 31 gennaio 2022, la Corte di Cassazione si è espressa sul rapporto tra la carenza nell’adempimento degli obblighi di vigilanza dei membri del collegio sindacale e diritto al compenso, relativamente all’attività professionali prestata per una società poi fallita.

In tema di compensi dei membri del collegio sindacale, la Suprema Corte ha ribadito il principio di diritto secondo il quale, il professionista cui sia negato il compenso a causa di carenze nell’adempimento dei doveri derivanti dal suo ufficio, essendosi lo stesso limitato ad esprimere inviti e preoccupazioni circa gli ingenti debiti tributari e lo stato di crisi della società senza esercitare tutti i poteri riconosciutigli dalla legge, non può invocare, a fondamento del proprio credito, l’ammissione alla procedura concordataria, atteso che il relativo decreto emesso dal Tribunale, non costituendo un apprezzamento circa l’esattezza dell’adempimento del professionista, non è idoneo a vincere l’eccezione di inadempimento avanzata dalla curatela.

 L’ordinanza in commento ha rigettato il ricorso presentato avverso il decreto del Tribunale di Rimini che respingeva l’opposizione al passivo fallimentare, con specifico riguardo all’ammissione del credito relativo ai compensi derivanti dalla carica di componente del collegio sindacale della società fallita.

Ribadendo due principi cardine dell’ordinamento civilistico, quali (i) la legittimazione del curatore a sollevare l’eccezione di inadempimento ex articolo 1460 c.c. in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla carica sindacale e (ii) la facoltà – nonché l’onere – della parte nei cui confronti sia proposta una tale eccezione di fornire prova contraria, la Corte di Cassazione ha ritenuto provato l’inesatto adempimento del professionista opponente agli obblighi di vigilanza sulla condotta dell’organo amministrativo impostigli dalla normativa codicistica: infatti, il Tribunale, respingendo l’opposizione ex art. 98 l. fall., aveva accertato che i sindaci si erano limitati ad esprimere inviti e preoccupazioni circa lo stato di crisi della società, poi fallita, nonché riguardo la progettata operazione di costituzione di una nuova società, con conseguente svuotamento del patrimonio sociale, senza però esercitare gli ulteriori e decisivi poteri loro attribuiti dalla legge.

Da ultimo, la Suprema Corte ha lapidariamente ribadito, conformandosi ai principi di diritto più volte enunciati, che laddove l’eccezione di inadempimento proposta dal curatore venga riconosciuta fondata dal Tribunale, non avendo il professionista adempiuto agli obblighi di vigilanza sulla condotta dell’organo amministrativo previsti dagli articoli 2403 e 2407 c.c., non assume rilievo la mera contestazione avente ad oggetto l’avvenuta omologazione del concordato, antecedentemente al fallimento, e la relativa valutazione di convenienza da parte dei creditori, in quanto ciò non è sufficiente a provare l’esatto adempimento della prestazione del componente del collegio sindacale.

 

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