WEBINAR / 2 Aprile
Derivati IRS: nuovi orientamenti della Cassazione


Scenari probabilistici e informativa: impatti contrattuali, organizzativi e sul contenzioso

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/03


WEBINAR / 2 Aprile
Derivati IRS: nuovi orientamenti della Cassazione
www.dirittobancario.it
Flash News

Gli strumenti di gestione della liquidità per i fondi

27 Febbraio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicati in GU UE due regolamenti delegati con delle RTS che specificano, per i GEFIA ed i gestori di OICVM, le caratteristiche degli strumenti di gestione della liquidità, ai sensi degli art. 16, par. 2 decies, c. 2 della Direttiva (UE) 2011/61 e dell’art. 18 bis, par. 5, c. 2, della Direttiva (UE) 2009/65, che i fondi di investimento devono rispettare.

Per ogni FIA gestito diverso da un fondo chiuso che non ricorre alla leva finanziaria, i GEFIA usano infatti un sistema adeguato per la gestione della liquidità e adottano procedure che consentano loro di controllare il rischio di liquidità del FIA e di garantire che il profilo di liquidità degli investimenti del FIA sia conforme alle obbligazioni sottostanti: i GEFIA effettuano regolarmente prove di stress, in condizioni di liquidità normali ed eccezionali, che consentano loro di valutare il rischio di liquidità dei FIA e di controllare di conseguenza il rischio di liquidità dei FIA.

Gli OICVM, inoltre, ai sensi dell’art. 18 bis della Direttiva (UE) 2009/65, devono selezionare almeno due idonei strumenti di gestione della liquidità tra quelli di cui all’allegato II bis, punti da 2 a 8, a seguito della valutazione dell’adeguatezza di tali strumenti in relazione alla strategia di investimento perseguita, al suo profilo di liquidità e alla sua politica di rimborso: in aggiunta, devono attuare politiche e procedure dettagliate per l’attivazione e la disattivazione di qualsiasi strumento di gestione della liquidità selezionato e modalità operative e amministrative per l’utilizzo di tale strumento.

I regolamenti delegati sono i seguenti:

  • Regolamento delegato (UE) 2026/466 del 17 novembre 2025, che integra la direttiva 2009/65/CE sulle norme tecniche di regolamentazione che specificano le caratteristiche degli strumenti di gestione della liquidità.
  • Regolamento delegato (UE) 2026/465 del 17 novembre 2025, che integra la direttiva 2011/61/UE per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le caratteristiche degli strumenti di gestione della liquidità.

I regolamenti delegati, attuati su bozze di RTS di ESMA, come da mandato conferito dalle citate direttive,  stabiliscono disposizioni concernenti l’uso dei seguenti strumenti di gestione della liquidità:

  • la sospensione delle sottoscrizioni, dei riacquisti e dei rimborsi
  • le restrizioni al rimborso (gates)
  • la proroga dei termini di preavviso
  • le commissioni di rimborso
  • l’oscillazione del prezzo (swing pricing)
  • la doppia tariffazione (dual pricing)
  • il prelievo antidiluizione
  • i rimborsi in natura
  • i conti side pocket.
Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 12 Marzo
La nuova disciplina dei contratti finanziari conclusi a distanza

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 19/02


WEBINAR / 2 Aprile
Derivati IRS: nuovi orientamenti della Cassazione


Scenari probabilistici e informativa: impatti contrattuali, organizzativi e sul contenzioso

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/03