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Gestori di crediti in sofferenza e acquisto di crediti non finanziari

16 Dicembre 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Banca d’Italia, con nota del 13 dicembre 2025 fornisce chiarimenti sulla possibilità per i gestori di crediti in sofferenza iscritti all’albo di cui all’art. 114/5 TUB di acquistare crediti di natura non finanziaria, vantati nei confronti di debitori che versano in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni equiparabili (crediti non finanziari in sofferenza).

L’Autorità precisa che tali soggetti, nello svolgimento di attività di gestione di crediti in sofferenza,  svolgono almeno l’attività di riscossione e recupero dei pagamenti dovuti dal debitore (c.d. servicing).

Inoltre, ai sensi dell’art. 114/3 del TUB, possono svolgere:

  • attività di recupero stragiudiziale di crediti diversi dai crediti in sofferenza concessi da banche e altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti (art. 114/1, c. 1, lett. a)
  • attività connesse e strumentali.

Le disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza (provv. Banca d’Italia 11 febbraio 2025), precisano che tali gestori possono svolgere l’attività di gestione di crediti in sofferenza dagli stessi acquistati, a titolo definitivo e per proprio conto, da banche e altri intermediari finanziari abilitati alla concessione di finanziamenti: tuttavia, tale attività deve essere svolta in via subordinata rispetto alla gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti terzi.

Pertanto, Banca d’Italia chiarisce che i Gestori possono svolgere l’attività di gestione di crediti in sofferenza dagli stessi acquistati, a titolo definitivo e per proprio conto, anche da soggetti diversi da banche e altri intermediari finanziari abilitati alla concessione di finanziamenti, purché ricorrano le condizioni indicate dall’art. 2, c. 2, del D.M. 53/2015.

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