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Giurisprudenza

Gestione non conservativa e responsabilità degli amministratori

6 Ottobre 2025

Lara Archivolti, Dottore di ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei, Università degli Studi di Trento

Tribunale di Genova, 2 gennaio 2025 – Pres. Silvestro Ravera, Rel.  Lippi

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza del 02 gennaio 2025, il Tribunale di Genova, sez. V civile (Pres. Silvestro Ravera – Rel.  Lippi), si è espressa sulla responsabilità degli amministratori di una s.r.l., in caso di gestione non conservativa dell’impresa.

In particolare, ha condannato le amministratrici di una s.r.l., in solido tra loro, a risarcire la società per il danno arrecato al patrimonio sociale in conseguenza della illegittima prosecuzione dell’attività di impresa, in ottica di continuità, nonostante la perdita integrale del capitale sociale. 

Accertato che la società aveva continuato ad operare in continuità ancorché il capitale sociale fosse stato integralmente eroso, il Tribunale ha affermato che una simile condotta deve ritenersi di per sé idonea a generare, in via immediata e diretta, un pregiudizio al patrimonio della società, in termini di aggravamento della perdita patrimoniale”.

Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. nominato dal G.I. ha rilevato l’inattendibilità della contabilità della società, evidenziando come tale elemento renda plausibile l’ipotesi dell’esistenza di una “gestione occulta” non riflessa nelle scritture contabili.

Quanto al danno risarcibile, il Tribunale ha ritenuto che “l’irregolarità delle scritture contabili, così come accertata dal Consulente, comporti la liquidazione del danno in misura pari al deficit concorsuale, conformemente a quanto stabilito dall’ultimo capoverso dell’art. 2486 C.c.”.

Infine, poiché la società era stata gestita – nell’ultima fase della sua attività – da un amministratore di fatto, il Tribunale ha precisato che “l’accettazione della carica di amministratore comporta l’assunzione di obblighi – tra cui quelli inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale – il cui dovere di adempimento non può essere escluso in presenza di delega a uno o più componenti del consiglio di amministrazione, né tantomeno in caso di assunzione di fatto del ruolo di amministratore da parte di un terzo”.

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