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G-SIB e D-SIB: il Comitato di Basilea valuta il grado di attuazione del framework di Basilea in cinque diverse giurisdizioni

21 Giugno 2016
Di cosa si parla in questo articolo

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato i report di valutazione sulla attuazione del quadro regolamentare di Basilea per le banche globali (G-SIB) e nazionali (D –SIB) di importanza sistemica in cinque diverse giurisdizioni: Cina, Unione Europea, Giappone, Svizzera e Stati Uniti.

Dalle analisi – che rientrano nell’ambito del Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP) – emerge un giudizio di conformità per tutte le giurisdizioni con riferimento al quadro G–SIB e con riguardo al framework D–SIB si evidenzia come i quadri regolamentari attuati nelle cinque giurisdizioni si trovano ad essere ampiamente in linea con i principi D-SIB dettati dal Comitato, seppur con qualche variazione nelle prescrizioni supplementari e nelle misure politiche applicate.

Con specifico riguardo all’Unione Europea, il rapporto del Comitato rileva quanto segue:

  • quadro G-SIB: l’implementazione UE di più alti requisiti di capitale per l’assorbimento delle perdite delle banche globali a importanza sistemica è compliant. Tale giudizio è confermato anche con riguardo al quadro regolamentare in materia di disclosure.
  • quadro D-SIB (O-SII nel quadro UE): le differenze rilevate tra il framework europeo e quello delineato dal Comitato sono state giudicate come non materiali dal team di valutazione. In particolare, il quadro O-SII in UE – attuato dall’articolo 131 (1) della CRD 4 e completato dalle linee guida dell’EBA (EBA/GL/2014/10) – stabilisce per le O-SII un buffer di capitale variabile (a discrezione dell’autorità competente o designata in base all’impatto sul mercato interno dell’UE) e compreso tra lo 0 e il 2% delle esposizioni al rischio della banca, soddisfatto mediante CET1. Inoltre, la legislazione europea prevede un ulteriore buffer per il rischio sistemico (SRB) che può essere introdotto a discrezione dei singoli Stati membri al fine di prevenire e mitigare i rischi sistemici non coperti dal Regolamento CRR. Anche tale buffer deve essere soddisfatto con CET1.
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