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Fusione inversa del veicolo e riporto delle perdite della target

30 Ottobre 2026

Matteo Demetri, dottorando Unige

Cassazione Civile, Sez. V, 7 luglio 2026, n. 23047 – Pres. T. Hmeljak, Rel. R. Succio

Di cosa si parla in questo articolo

Con la risposta n. 172 del 15 settembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto non applicabili i limiti al riporto delle perdite fiscali, delle eccedenze di interessi passivi e delle eccedenze ACE di cui all’articolo 172, commi 7 e seguenti, del TUIR alla fusione inversa con cui una società operativa ha incorporato il veicolo costituito per acquistarla, in un’operazione finanziata con equity. La disapplicazione riguarda sia le posizioni del veicolo, sia quelle della società target.

Nella risposta si osserva che la società veicolo risultava “priva di una propria autonoma operatività economica”, essendo stata costituita esclusivamente per l’acquisizione e destinata a essere incorporata dalla target. Con riguardo alle posizioni di entrambe le società, l’Agenzia ritiene quindi che “non trovino applicazione le limitazioni qualitative e quantitative, aventi come parametro i test di vitalità economica e il limite patrimoniale, di cui al comma 7 dell’articolo 172 del TUIR, poiché nel caso concreto nessun effetto elusivo che la norma intende specificamente contrastare è ravvisabile con riferimento al loro riporto”.

Il veicolo era stato costituito nel 2021 da alcuni fondi di investimento per acquisire, in due tranches, l’intero capitale della società operativa. Entrambe erano state pagate con mezzi propri, mediante un aumento di capitale e successivi versamenti in conto capitale dei soci; il finanziamento bancario sottoscritto per l’ipotesi in cui non fossero stati individuati co-investitori era stato estinto senza essere utilizzato. Nel 2024 la target ha incorporato la controllante, con effetti contabili e fiscali retrodatati al 1° gennaio.

Nessuna delle due società superava entrambi i test dell’articolo 172, comma 7, del TUIR. La target superava il test di vitalità, ma non il limite patrimoniale, poiché il valore economico del patrimonio netto risultante dalla relazione giurata di stima era inferiore alle perdite e alle eccedenze ACE da riportare. Il veicolo, al contrario, rispettava il limite patrimoniale, ma non il test di vitalità, in assenza di spese per lavoro dipendente.

L’Agenzia ha poi distinto le posizioni in base al periodo di formazione. Alla perdita maturata dal veicolo nel periodo di retrodatazione, soggetta ai limiti per effetto del comma 7-bis, si applica l’esimente dell’articolo 177-ter del TUIR, introdotto dal d.lgs. n. 192/2024: si tratta di una posizione “infragruppo”, sorta nel 2024, quando le due società appartenevano allo stesso gruppo sin dall’inizio del periodo d’imposta. Le posizioni maturate fino al 31 dicembre 2023, escluse dall’ambito temporale dell’articolo 177-ter, sono invece qualificate come non infragruppo e costituiscono l’oggetto della disapplicazione. Resta estranea al parere la disponibilità delle posizioni maturate dal veicolo alla data di una precedente fusione, con cui nel 2023 esso aveva incorporato una propria controllata, poiché l’istanza è stata presentata ben oltre il termine della relativa dichiarazione.

Quanto alle posizioni non infragruppo, l’Agenzia ha valorizzato il ruolo del veicolo, costituito ex novo per acquistare la partecipazione con equity, che aveva effettivamente impiegato a tal fine le risorse ricevute dai soci e presentava un attivo composto quasi esclusivamente dalla partecipazione e un passivo formato da debiti verso fornitori. Le sue posizioni fiscali derivavano esclusivamente dall’acquisizione: le eccedenze di interessi passivi dalle commissioni del finanziamento ponte, le eccedenze ACE dai versamenti dei soci, le perdite dai costi di gestione e di transazione. La motivazione ricalca quella della risposta n. 160/2026, resa in un’operazione di merger leveraged buy-out, ma è qui applicata a un’acquisizione finanziata esclusivamente con mezzi propri.

Su queste basi, l’Agenzia ha escluso l’applicazione dei limiti sia alle posizioni non infragruppo del veicolo, sia a quelle della target.

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