WEBINAR / 10 Luglio
La digitalizzazione dei contratti e delle firme


Problematiche attuali e casistiche rilevanti

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/06


WEBINAR / 10 Luglio
La digitalizzazione dei contratti e delle firme
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Frodi carosello: sulla prescrizione dopo la sentenza Taricco la Cassazione rinvia alla Corte Costituzionale

1 Aprile 2016

Cassazione Penale, Sez. III, Informazione Provvisoria, 30 marzo 2016, n. 2

Di cosa si parla in questo articolo

La III Sezione della Cassazione Penale è stata nuovamente chiamata a valutare “se, dall’applicazione dell’art. 325, § 1 e 2 TFUE, nell’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, 8 settembre 2015, causa C-105/14, Taricco, discenda l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli artt. 160, comma 3, e 161, comma 2, cod. pen., in presenza delle circostanze indicate nella sentenza, quando ne derivi la sistematica impunità delle gravi frodi in materia IVA, nonostante dal conseguente prolungamento del termine di prescrizione discendano effetti sfavorevoli per l’imputato”.

In discontinuità con i propri precedenti (si veda anche Cassazione Penale, sez. IV, 26 febbraio 2016, n. 7914, e Cassazione Penale, Sez. III, 20 gennaio 2016, n. 2210; cfr. contenuti correlati) ed allineandosi con l’orientamento espresso dalla Corte d’Appello di Milano (ordinanza del 18 settembre 2015; cfr. contenuti correlati), la Cassazione ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale, prevedendo che “letto l’art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, che ordina l’esecuzione del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (TFUE), nella parte in cui impone di applicare l’art. 325, § 1 e 2, TFUE, dalla quale – nell’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, 08/09/2015, Causa C-105/14, Taricco – discende l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli artt. 160, comma 3, e 161, comma 2, cod. pen., in presenza delle circostanze indicate nella sentenza, allorquando ne derivi la sistematica impunità delle gravi frodi in materia di IVA, anche se dalla disapplicazione, e dal conseguente prolungamento del termine di prescrizione, discendano effetti sfavorevoli, discendano effetti sfavorevoli per l’imputato, per contrasto di tale norma con gli artt. 3, 11, 25, comma 2, 27, comma 3, 101, comma 2, Cost.”.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 10 Luglio
La digitalizzazione dei contratti e delle firme


Problematiche attuali e casistiche rilevanti

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/06

DB ALERT
Tutta l'informazione DB direttamente sulla tua email


Scegli i contenuti e quando riceverli

Iscriviti alla nostra Newsletter