Con decisione n. 1004 del 4 febbraio 2026, il Collegio di Roma dell’Arbitro Bancario Finanziario (Pres. Sirena, Rel. Marinaro) ha sancito il principio per cui gli indici di frode nei pagamenti previsti dal D.M. n. 112/2007 esprimono un generale obbligo di monitoraggio e costituiscono un parametro di valutazione della condotta dell’intermediario nella prestazione di servizi di pagamento.
Pertanto, anche quando le circostanze consentono di presumere la responsabilità del cliente nella custodia delle credenziali, l’intermediario non può andare esente da responsabilità se non ha predisposto sistemi adeguati a rilevare una sequenza di operazioni numerose, ravvicinate e compiute presso il medesimo punto vendita.
Nel caso in esame, la ricorrente disconosceva diciassette operazioni di pagamento, per complessivi euro 1.986,00, eseguite in meno di un’ora presso il medesimo punto vendita dopo il furto della carta di pagamento. L’intermediario, dopo aver rimborsato euro 50,00, sosteneva che le operazioni erano state regolarmente autenticate mediante chip e PIN e che la rapida successione tra il furto e il primo utilizzo dimostrava la custodia congiunta della carta e delle credenziali.
L’Arbitro Bancario Finanziario, pur ravvisando una responsabilità della cliente nella custodia, ha rilevato evidenti indici di anomalia e la mancata predisposizione di adeguati sistemi di protezione, riconoscendo un concorso di colpa sostanzialmente paritario e disponendo il rimborso, in via equitativa, di euro 1.000,00.


