Con risposta a interpello n. 194 del 2025 l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito all’impossibilità, da parte di un fondo di investimento estero (del Regno Unito) trasparente e non dotato di personalità giuridica, di chiedere l’applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito.
Nel caso di specie, l’istante è una società con sede legale nel Regno Unito operante in qualità di gestore di un fondo istituito nel medesimo paese.
Il fondo è qualificato come un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto inglese; i soggetti che ne detengono le quote acquisiscono in comproprietà gli asset in cui il fondo investe.
L’istante richiede chiarimenti in primo luogo in merito alla possibilità, per il fondo e i relativi comparti, di essere considerati fiscalmente trasparenti, ed in subordine sull’applicabilità della Convenzione stipulata tra Italia e Regno Unito.
Da ultimo, il contribuente interroga l’ufficio in merito alla possibilità di beneficiare delle esenzioni disciplinate dall’ordinamento domestico con riferimento ai redditi derivanti da strumenti finanziari italiani, indipendentemente dalla qualificazione del fondo come fiscalmente trasparente nel Regno Unito.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che l’assenza di soggettività tributaria passiva del fondo nel Regno Unito non consenta di considerare quest’ultimo come una persona residente in uno stato contraente ai fini della Convenzione.
Infatti, in ipotesi di entità trasparenti di diritto estero, devono essere applicati i chiarimenti resi nel Report “The application of the OECD Model Tax convention to partnership” del 1999.
In base al report, infatti, le partership che nello stato di residenza sono qualificate come fiscalmente trasparenti, non possono essere considerate come persone residenti ai fini convenzionali, in quanto è presupposto necessario che l’entità di cui trattasi sia “liable to tax” in base alla normativa fiscale di cui trattasi.
Di conseguenza, poiché il fondo estero è fiscalmente trasparente in base alla normativa del Regno Unito, risulta inapplicabile la Convenzione stipulata tra quest’ultimo e l’Italia.
Tuttavia, per i soci di una partnership trasparente troverà applicazione la convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra lo stato in cui gli stessi sono residenti ai fini fiscali e lo stato della fonte, con riferimento alla quota del reddito della partnership che viene loro imputata, a condizione che tale reddito sia loro attribuito a fini impositivi nello stato di residenza.
Con riferimento ai redditi di fonte italiana derivanti da strumenti finanziari, l’Agenzia precisa che troveranno applicazione i regimi di esenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. 239/96 e all’art. 26-quinquies c. 5 del D.P.R. 600/73.
Infine, non saranno soggette a tassazione, per mancanza del requisito territoriale, le plusvalenze derivanti da obbligazioni e partecipazioni non qualificate negoziate in mercati regolamentati, e, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 461/1997, le plusvalenze e minusvalenze relative ai redditi diversi di natura finanziaria di cui al comma 1 dell’art. 67 del TUIR.