WEBINAR / 29 Gennaio
Dati personali: nozione e trattamento in ambito bancario

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/01


WEBINAR / 29 Gennaio
Dati personali: nozione e trattamento in ambito bancario
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Fondo di risoluzione unico e impegni di pagamento irrevocabili

14 Gennaio 2026

Giosuè Ansideri, Dottorando in Diritto e Tutela, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Corte di giustizia UE, Sez. V, 13 novembre 2025, C-4/24 P – Pres. M. L. Arastey Sahún e Rel. J. Passer

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di giustizia dell’Unione europea, Sez. V, con la sentenza del 13 novembre 2025, resa nella causa C-4/24 P (Pres. M. L. Arastey Sahún, Rel. J. Passer), si è pronunciata in merito alle contribuzioni degli enti creditizi al Fondo di Risoluzione Unico (nel suo acronimo inglese, SRF – Single Resolution Fund), con particolare riferimento alla richiesta di restituzione della garanzia prestata a copertura dell’impegno di pagamento irrevocabile assunto dalla banca BNP Paribas Public Sector S.A.

La Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione del Tribunale, secondo cui “se la garanzia a copertura di un impegno di pagamento irrevocabile venisse restituita senza previa riscossione del contributo per il quale tale impegno è stato concluso, non soltanto l’ente creditizio non adempirebbe il proprio obbligo di versare la totalità del contributo dovuto per il periodo nel quale esso rientrava nell’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014, ma il contributo ex ante sotto forma di impegno di pagamento irrevocabile non permetterebbe di raggiungere l’obiettivo di dotare il SRF di mezzi finanziari corrispondenti al livello previsto dal legislatore dell’Unione”.

La Corte è giunta a tale conclusione tenendo conto della natura dei contributi annuali al Fondo di Risoluzione Unico e del principio di parità di trattamento, osservando che gli enti creditizi che escono dall’ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 806/2014 non si trovano più in una situazione paragonabile, sotto il profilo degli obblighi ad essi incombenti in forza di tale regolamento, rispetto agli enti che continuano a rientrarvi.

Pertanto, la Corte ha confermato che la cancellazione degli impegni di pagamento irrevocabili, in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81, obbliga l’ente creditizio che esce dall’ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 806/2014 a versare al Fondo di Risoluzione Unico, prima di tale cancellazione, un importo equivalente agli impegni summenzionati.

Nel caso di specie, BNP Paribas Public Sector S.A., banca di diritto francese, aveva visto revocata la propria autorizzazione su iniziativa propria il 24 marzo 2021.

La banca ha proposto impugnazione avverso la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 25 ottobre 2023, BNP Paribas Public Sector / SRB, chiedendone l’annullamento e l’accertamento dell’obbligo del Comitato di Risoluzione Unico (SRB) di restituire le somme corrispondenti alle garanzie in contanti collegate agli impegni di pagamento irrevocabili sottoscritti negli anni dal 2016 al 2021, ai fini degli obblighi di contribuzione ex ante al Fondo di Risoluzione Unico.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 10 Febbraio
Attuazione CCD 2 per banche e intermediari del credito


Estensione dell’ambito applicativo e riflessi operativi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/01


WEBINAR / 24 Febbraio
Whistleblowing: la gestione del canale interno di segnalazione


Nuove Linee guida ANAC 26 novembre 2025

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 03/02

Iscriviti alla nostra Newsletter