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Fondi di investimento alternativi: nuova normativa approvata dal Parlamento UE

10 Febbraio 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Il Parlamento europeo ha adottato il testo della proposta normativa che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni di vigilanza, la prestazione di servizi di deposito e custodia e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi (FIA).

In conformità all’articolo 69 della direttiva 2011/61/UE, la Commissione ha riesaminato l’applicazione e l’ambito di applicazione di tale direttiva e ha concluso che gli obiettivi di integrare il mercato dell’Unione dei fondi di investimento alternativi (FIA), garantire un livello elevato di protezione degli investitori e tutelare la stabilità finanziaria sono stati per lo più raggiunti.

Inoltre, la proposta di normativa sui fondi di investimento alternativi provvede ad armonizzare le norme per i gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che gestiscono fondi di investimento alternativi originati da prestiti, a chiarire le norme applicabili ai GEFIA che delegano le loro funzioni a terzi, a garantire la parità di trattamento dei depositari, a migliorare l’accesso transfrontaliero ai servizi di deposito, ad ottimizzare la raccolta dei dati di vigilanza e facilitare l’uso degli strumenti di gestione della liquidità (LMT) in tutta l’Unione.

Infatti, la direttiva sottolinea come un solido regime di delega, la parità di trattamento dei depositari, la coerenza delle segnalazioni di vigilanza attraverso l’eliminazione delle duplicazioni e dei requisiti superflui e un approccio armonizzato all’uso degli LMT sono altrettanto necessari per la gestione degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Per aumentare l’efficienza delle attività dei gestori di fondi di investimento alternativi, occorre estendere l’elenco dei servizi accessori autorizzati di cui all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2011/61/UE per includere l’amministrazione dei benchmark e il servizio di credito.

Al fine di rafforzare la certezza del diritto, è opportuno chiarire che la gestione dei FIA comprende anche le attività di concessione di prestiti per conto di un FIA e il servizio alle società veicolo di cartolarizzazione di cui ai punti 3 e 4 dell’allegato I della direttiva 2011/61/UE.

Per garantire la certezza del diritto, è opportuno chiarire che i GEFIA che forniscono servizi accessori che riguardano strumenti finanziari sono soggetti alle norme stabilite dalla direttiva 2014/65/UE. Per quanto riguarda le altre attività che non sono strumenti finanziari, occorre che i GEFIA siano tenuti a rispettare i requisiti della direttiva 2011/61/UE.

I fondi di investimento che erogano prestiti possono essere una fonte di finanziamento alternativa per l’economia reale.

In effetti, tali fondi possono fornire finanziamenti fondamentali alle piccole e medie imprese dell’Unione per le quali è più difficile accedere alle fonti di prestito tradizionali. Inoltre, va riconosciuto che l’esistenza di fonti di credito private promuove la fiducia degli investitori nel mercato dell’Unione.

Tuttavia, approcci normativi nazionali divergenti ostacolano la creazione di un mercato interno efficiente per i FIA che generano prestiti, promuovendo l’arbitraggio normativo e livelli diversi di protezione degli investitori.

Pertanto la proposta di normativa sui fondi di investimento alternativi prevede norme comuni per istituire un mercato interno efficiente per i FIA che originano prestiti, per garantire un livello uniforme di protezione degli investitori nell’Unione, per consentire ai FIA di sviluppare le loro attività originando prestiti in tutti gli Stati membri dell’Unione e per facilitare l’accesso ai finanziamenti da parte delle imprese dell’UE, un obiettivo chiave dell’Unione dei mercati dei capitali (“CMU”).

Per contenere il rischio di interconnessione tra i FIA che generano prestiti e gli altri partecipanti ai mercati finanziari, occorre che i gestori di tali FIA, qualora il mutuatario sia un’istituzione finanziaria, siano tenuti a diversificare il rischio e a sottoporre la loro esposizione a limiti specifici.

Per limitare i conflitti di interesse, è opportuno che i gestori di fondi di investimento alternativi e il loro personale non ricevano prestiti dai fondi di investimento alternativi che hanno originato i prestiti da loro gestiti.

Analogamente, occorre vietare al depositario del FIA e al suo personale o al delegato del GEFIA e al suo personale e ai soggetti appartenenti allo stesso gruppo del GEFIA di ricevere prestiti dai FIA associati.

La proposta di normativa sui fondi di investimento alternativi, inoltre, attua le raccomandazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB) di armonizzare le LMT e il loro utilizzo da parte dei gestori di fondi aperti, tra cui gli OICVM, per consentire una risposta più efficace alle pressioni sulla liquidità in periodi di stress del mercato e una migliore protezione degli investitori.

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