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Giurisprudenza

Fallimento: l’insolvenza dei soci occulti non va provata

8 Luglio 2019

Vincenzo Pellegrino, collaboratore alla cattedra di diritto fallimentare e diritto bancario presso l’Università degli Studi di Salerno, praticante avvocato in Salerno

Cassazione Civile, Sez. VI, 17 gennaio 2019, n. 1234 – Pres. Genovese, Rel. Di Marzio

Di cosa si parla in questo articolo

Nel procedimento di opposizione alla dichiarazione di fallimento proposto dal socio illimitatamente responsabile dichiarato fallito ai sensi dell’art. 147 della legge fallimentare, questi non è legittimato a contestare il fondamento della dichiarazione di fallimento della società; la sua opposizione può avere ad oggetto solo le condizioni che attengono alla sussistenza del vincolo sociale, e, quindi, alla sua personale fallibilità.

Con riguardo all’ipotesi contemplata dall’articolo 147, quinto comma, della legge fallimentare, l’insolvenza da prendere in considerazione è quella già accertata nei confronti dell’imprenditore apparentemente individuale, ma in realtà fallito come socio di una società occulta, perché l’insolvenza della società occulta è la stessa insolvenza dell’imprenditore apparentemente individuale già dichiarato fallito, e non occorre provare l’insolvenza personale dei soci occulti, perché il loro fallimento è conseguenza automatica del fallimento sociale, ex articolo 147, primo comma, citato.

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