WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/05


WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Fallimento in estensione e supersocietà di fatto

2 Aprile 2024

Anna Cecchella, dottoressa in giurisprudenza

Cassazione civ., Sez. I, 4 gennaio 2024, n. 204 – Pres. Ferro, Rel. Dongiacomo

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza del 4 gennaio 2024, n. 204, la Corte di cassazione (Pres. Ferro, Rel. Dongiacomo) è tornata sul tema del fallimento della supersocietà di fatto, chiarendo come detto fallimento non dipenda da quello del socio fallito, anche se l’insolvenza di uno o più soci può senz’altro essere un fatto indiziante.

In particolare, richiamando un orientamento già espresso, ha ribadito che per poter dichiarare il fallimento della supersocietà di fatto è necessario, in linea di principio, il riscontro di una autonoma e propria insolvenza, non potendo desumersi un’automatica traslazione dall’insolvenza di uno o più soci.

La Suprema Corte ha però precisato che, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un socio risulti che la relativa “impresa” sia in realtà riferibile ad una società di fatto, “i debiti assunti dal fallito in relazione all’impresa sostanzialmente sociale (…) sono in realtà giuridicamente imputabili alla società occulta della quale era, appunto, socio” perciò in siffatti casi l’insolvenza di tale società di fatto “può essere, allora, senz’altro direttamente desunta dai predetti debiti e dall’impossibilità della stessa di farvi fronte con mezzi normali di pagamento”.

La Corte infine non ha mancato di ribadire i presupposti per l’individuazione della supersocietà di fatto.

Nello specifico, ha affermato che non debba essere completamente esclusa nel caso di abuso della società da parte di una o più persone che ne hanno il controllo (anche solo di fatto) nell’interesse proprio delle stesse, “almeno tutte le volte in cui alla iniziale affectio tra tali persone e la società sia subentrato (…) l’esercizio di un abuso su quest’ultima, e cioè la violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale della stessa”.

Per cui non è completamente esclusa, almeno nella sua fase costitutiva, dalla successiva utilizzazione della stessa “come schermo” per consentire a chi la controlla di svolgere la propria attività.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/05

Iscriviti alla nostra Newsletter