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Esonero contributivo parità di genere: la disciplina

29 Novembre 2022
Di cosa si parla in questo articolo

In attuazione delle disposizioni previste dall’art. 5 della L. n. 162/2021, che prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che conseguano la certificazione della parità di genere, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministri per le Pari Opportunità e la Famiglia e dell’Economia e delle Finanze ha adottato il decreto che definisce criteri e modalità di concessione dell’esonero contributivo.

In particolare il Decreto definisce:

  • i criteri e le modalità di concessione, a decorrere dall’anno 2022, dell’esonero contributivo in favore delle aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere di cui all’art. 46-bis del DLgs 198/2006, per il periodo di validità della medesima certificazione;
  • gli interventi finalizzati alla promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro da realizzare, mediante il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione dell’art. 1, comma 276, della legge n. 178/2020.

Per poter accedere all’esonero in oggetto, le aziende private in possesso della certificazione di genere, dovranno inviare la richiesta all’INPS secondo le apposite istruzioni che verranno emesse dall’Istituto.

La domanda dovrà riportare le seguenti informazioni:

  • i dati che identifichino l’azienda;
  • la retribuzione media mensile;
  • l’aliquota datoriale media;
  • la forza aziendale media stimata;
  • la dichiarazione sostitutiva di essere in possesso della certificazione di parità di genere;
  • il periodo di validità della certificazione di parità di genere.

L’INPS provvederà ad autorizzare i datori di lavoro al godimento dell’esonero, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui.

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