Banca d’Italia ha pubblicato una comunicazione con cui fornisce indicazioni agli operatori per facilitare l’adeguamento alle previsioni del parere di EBA in merito all’interconnessione tra MiCAR e PSD2.
EBA ha pubblicato infatti lo scorso 10 giugno un parere sull’interconnessione tra il Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR) e la Direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2) (c.d. interplay PSD2-MiCAR), relativamente ai prestatori di servizi per le criptoattività (crypto-asset service providers, CASP) che negoziano token di moneta elettronica (EMT).
Gli EMT sono infatti considerati sia cripto-attività ai sensi del MiCAR, sia fondi ai sensi della PSD2: pertanto, esiste una sovrapposizione tra i servizi per le cripto-attività forniti dai CASP e i servizi di pagamento regolamentati dalla PSD2, che comporta la necessità dell’autorizzazione degli operatori ai sensi di entrambe le discipline.
Nell’attesa che tale questione si chiarisca con la revisione della PSD 2 (PSD3-PSR), EBA ha esaminato i servizi relativi a EMT regolati dal MiCAR e nel parere espresso ha chiarito che il trasferimento di EMT per conto dei clienti, nonché la custodia e l’amministrazione di EMT, nel caso in cui il custodial wallet consenta di ricevere ed effettuare trasferimenti di EMT da e verso terze parti, sono da considerare come servizi di pagamento.
Il parere specifica, inoltre, che l’attività di un CASP che intermedia l’acquisto di qualsiasi cripto-attività con EMT non è da considerare allo stato un servizio di pagamento.
Pertanto, a partire dal 2 marzo 2026 un CASP che intenda prestare detti servizi deve essere stato autorizzato anche alla prestazione di servizi di pagamento ai sensi della PSD2 o, in alternativa, operare in partnership con un prestatore di servizi di pagamento già autorizzato.
Pertanto:
- gli operatori che intendano presentare istanza come CASP e che necessitano anche dell’autorizzazione ai sensi della PSD2 devono quindi formalizzare l’istanza ai sensi di entrambe le discipline
- i soggetti già operativi che intendano continuare a beneficiare del regime transitorio previsto dal MiCAR devono formalizzare l’istanza entro il 30 dicembre 2025 e – se intendono essere autorizzati anche ai sensi della PSD2 – devono presentare l’istanza in tempo utile, affinché il procedimento possa concludersi entro il 1° marzo 2026
- in mancanza di tale istanza, dovranno interrompere l’operatività relativa a EMT, in attesa della conclusione del procedimento ai sensi della PSD2 o, in alternativa, definire una partnership con un prestatore di servizi di pagamento già autorizzato ai sensi della PSD2 entro il 01 marzo 2026
Banca d’Italia fornisce quindi in allegato indicazioni specifiche in merito ai diversi profili di analisi, con particolare riferimento:
- all’istanza di autorizzazione
- alla tutela della clientela
- all’autenticazione forte del cliente
- alla segnalazione statistica delle frodi
- all’open banking.