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Giurisprudenza

Elusione fiscale e costituzione di società “ad hoc”

28 Settembre 2026

Angelica Chiara Tazzioli, Dottoranda di ricerca in diritto tributario – Università degli Studi di Milano-Bicocca

Cassazione Civile, Sezione V, 27 luglio 2026, n. 24062 – Pres. Crucitti Rel. Serrelli

Di cosa si parla in questo articolo

Con l’ordinanza n. 24082/2026, la Suprema Corte di cassazione si è espressa in materia di elusione fiscale, statuendo che non configura una condotta abusiva, secondo il dettato dell’art. 10-bis, L. n. 212/2000, l’operazione imprenditoriale consistente nella costituzione “ad hoc” di una società di capitali finalizzata all’acquisto e alla successiva cessione di partecipazioni sociali, qualora tale strategia trovi una valida e non marginale giustificazione extrafiscale nelle ordinarie logiche di mercato e di allocazione del rischio d’impresa.

La vicenda giurisprudenziale in questione trae origine dalla impugnazione di un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate per l’anno d’imposta 2011, con cui veniva recuperata a tassazione una maggiore IRPEF in relazione alla plusvalenza derivante dalla cessione di quote di una S.r.l. in favore di una seconda società per azioni. 

Nel provvedimento impositivo, l’Ufficio contestava la genuinità dell’operazione rilevandone la natura elusiva ai sensi dell’art. 10-bis citato: nel marzo 2011, la S.r.l. aveva concluso con un Istituto bancario un preliminare per l’acquisto di vari immobili, con facoltà di nominare successivamente l’acquirente; in un secondo tempo, nel giugno 2011, quattordici persone fisiche (tra le quali il contribuente destinatario dell’accertamento) e due società avevano costituito appositamente una S.r.l., quale subentrante nel contratto preliminare. 

I soci, usufruendo della rivalutazione delle partecipazioni ex D.L. n. 70/2011 con imposta sostitutiva al 2 per cento, avevano poi ceduto le proprie quote alla società per azioni; operazione integralmente finanziata da quest’ultima. 

Ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, tale sequenza sarebbe risultata funzionale al mero aggiramento della più onerosa tassazione delle plusvalenze da cessione immobiliare diretta stabilita dall’art. 67, comma 1, lett. b), TUIR. 

Il ricorso veniva rigettato in entrambi i gradi del giudizio di merito, ritenendo provata l’assenza di valide ragioni extrafiscali e la natura esclusivamente elusiva dell’operazione di costituzione societaria. 

Contro tale decisione il contribuente proponeva ricorso per Cassazione affidato a due motivi.

La Corte di cassazione, ha rigettato il primo motivo di ricorso (relativo al presunto difetto di motivazione della sentenza di primo grado) e ha accolto il secondo motivo, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio. In specie, la Corte ha evidenziato che i Giudici di seconde cure hanno errato nel ravvisare un disegno abusivo, posponendo o ignorando risultanze processuali decisive. 

In particolare, la Suprema Corte ha sottolineato che il bando di gara per la dismissione dell’immobile imponeva la qualifica di persona giuridica, rendendo giuridicamente necessaria e non artificiosa la costituzione di una società, dato che i soci persone fisiche non avrebbero potuto acquistare il bene direttamente. 

Inoltre, la creazione della struttura societaria rispondeva a precise logiche di mercato e di efficienza gestionale legate alla complessità degli adempimenti amministrativi, urbanistici e di ristrutturazione dell’edificio, nonché alla limitazione della responsabilità patrimoniale.

Pertanto, non potendosi desumere una condotta elusiva dal mero svolgimento dell’operazione in un breve arco temporale né dalla stipula di un contratto con nomina del terzo ex art. 1401 c.c., la Corte di cassazione ha ribadito il consolidato indirizzo secondo il quale il risparmio d’imposta è legittimo quando l’assetto negoziale sia sorretto da ragioni organizzative ed economiche reali. 

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