WEBINAR / 17 settembre
La governance dell’Intelligenza Artificiale


Problematiche implementative e scelte strategiche, fra data governance, organizzazione interna e gestione dei rischi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 27/08


WEBINAR / 17 settembre
La governance dell’Intelligenza Artificiale
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Effetti del sequestro di azioni ai fini dell’IVA di gruppo

21 Agosto 2026

Stefano Butticé, Praticante avvocato in Milano 

Cassazione Civile, Sez. V, 15 giugno 2026, n. 19886 – Pres. Fuochi Tinarelli, Rel. Grasso

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza n. 19886 del 2026 la Corte di Cassazione ha espresso due principi di diritto relativi, il primo, agli effetti del sequestro di azioni ai fini dell’IVA di gruppo e, l’altro, alle modalità con cui l’Amministrazione finanziaria può procedere al disconoscimento della compensazione dell’IVA infragruppo per carenza del requisito del controllo nell’IVA di gruppo. 

In relazione al primo, la S.C. ha affermato che “Il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., pur non incidendo sulla titolarità formale delle partecipazioni, determina un sostanziale spossessamento delle azioni, comportando l’impossibilità per la società controllante di esercitare un effettivo controllo sulla società controllata e, dunque, l’oggettiva insussistenza dei presupposti per l’applicazione del regime dell’IVA di gruppo”. 

I giudici hanno preliminarmente precisato che il regime della liquidazione dell’IVA di gruppo ex art. 73 comma 3 del d.P.R. n. 633 del 1972 è distinto dal regime, di derivazione unionale, del gruppo IVA di cui agli artt. 70 bis ss. del d.P.R. n. 633 del 1972. Ciononostante, la S.C. ha chiarito che, anche in considerazione dell’evoluzione normativa, i principi ricavabili dalla disciplina unionale possono essere ritenuti utilizzabili nell’IVA di gruppo poiché i due regimi presentano una finalità tendenzialmente coincidente. 

Secondo la Corte di cassazione, il controllo è presupposto fondamentale del regime dell’IVA di gruppo e di conseguenza il “possesso” di partecipazioni che attribuiscano diritti di voto è necessario.

Il sequestro d’azioni invece comporta che il titolare formale delle partecipazioni, ossia il soggetto a cui sono state sequestrate le azioni, non possa più esercitare i diritti sociali. In altri termini, al sequestro d’azioni consegue l’impossibilità di esercitare alcun controllo e pertanto non è possibile integrare la condizione d’accesso al regime dell’IVA di gruppo.

I giudici hanno precisato pure che l’impossibilità del controllo si verifica anche nei casi in cui la custodia sia affidata all’organo amministrativo della società titolare delle partecipazioni in quanto pure in questa ipotesi “rimane ferma la dissociazione tra il soggetto titolare del capitale di rischio (…) e il soggetto legittimato ad esercitare il voto nell’assemblea della società partecipata (…)”. 

Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato infondato il motivo di ricorso presentato dal contribuente, secondo il quale il controllo non era carente poiché il sequestro preventivo di azioni andava intesa come una misura temporanea che non incide sulla titolarità delle partecipazioni.

Con riferimento al secondo principio di diritto, la S.C. ha affermato che “In tema di IVA di gruppo, ove l’Amministrazione finanziaria disconosca la compensazione dell’Iva infragruppo per carenza del requisito del controllo di cui all’art. 73, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 (…) è legittimo l’utilizzo della procedura di liquidazione automatizzata di cui all’art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 qualora la cartella di pagamento sia preceduta dalla comunicazione di irregolarità, la cui funzione è correlata a situazioni dove vi è incertezza, potendo il contribuente presentare osservazioni e chiedere chiarimenti”. 

In particolare, la Corte di cassazione ha chiarito che nel contesto delle procedure di cui all’art. 54-bis comma 3 del d.P.R. n. 633 del 1972 la preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente è necessaria per emettere la cartella di pagamento qualora si richiedano rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione. Nella disciplina vigente ratione temporis, l’omissione della comunicazione dava luogo a nullità ex art. 6 comma 5 della l. n. 212 del 2000, nel caso in cui le incertezze riguardassero aspetti rilevanti della dichiarazione, ovvero a mera irregolarità. 

Nel caso di specie la S.C. ha dichiarato infondata la lamentela del ricorrente circa la lesione del principio del contradditorio poiché l’Amministrazione finanziaria ha proceduto a trasmettere comunicazione di irregolarità dalla quale è anche conseguita un’interlocuzione con la parte pubblica. 

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 29 settembre
Pignoramento presso terzi e ruolo della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro 08/09


WEBINAR / 23 settembre
Nuove linee guida EBA sulla POG dei prodotti bancari


L’inclusione dei fattori ESG e dei rischi di greenwashing nel processo di product governance

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 02/09