EBA ha avviato una consultazione sulle modifiche al Regolamento delegato (UE) 2021/598, sull’assegnazione dei coefficienti di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati.
Lo scopo delle modifiche è aggiornare gli RTS alla luce dei cambiamenti introdotti dal CRR 3 e migliorare la sensibilità al rischio, la chiarezza e l’applicabilità del quadro normativo.
L’art. 153, par. 9, del CRR, impone a EBA di elaborare progetti di norme tecniche regolamentari per specificare come gli istituti debbano tenere conto dei cinque fattori indicati in tale paragrafo nell’assegnazione dei coefficienti di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati.
Le esposizioni da finanziamenti specializzati , come definite all’art. 147, par. 8 del CRR, si riferiscono alle esposizioni verso entità create principalmente per finanziare o gestire attività specifiche, il cui rimborso dipende principalmente dai redditi generati da tali attività, con i finanziatori che esercitano un controllo significativo sulle attività e sui relativi redditi.
Si ricorda che, in base all’approccio basato sui rating interni, gli istituti possono assegnare coefficienti di ponderazione del rischio di vigilanza e valori di perdita attesi in base alla scadenza e alla classificazione in cinque categorie di rischio di credito, noto anche come approccio dei criteri di assegnazione dei rating di vigilanza.
Ai fini della classificazione secondo l’approccio dei criteri di assegnazione di vigilanza, gli istituti devono valutare cinque fattori specificati all’art. 153, par. 5 del CRR:
- solidità finanziaria
- contesto politico e giuridico
- caratteristiche dell’operazione/attività
- solidità del promotore e dello sviluppatore e pacchetto di garanzie.
Il Regolamento delegato (UE) 2021/598 stabilisce le regole generali di valutazione per l’assegnazione e fornisce criteri dettagliati in quattro allegati per ciascuna categoria di finanziamento specializzato:
- project finance
- immobiliare
- object finance
- commodity finance.
Le modifiche proposte da EBA poste in consultazione derivano principalmente da tre motivi:
- l’allineamento del regolamento delegato alle modifiche del CRR 3, principalmente per quanto riguarda le definizioni e la terminologia di recente introduzione
- poiché i criteri di valutazione del Regolamento delegato (UE) 2021/598 non contengono ancora riferimenti ai fattori ESG, le norme tecniche di regolamentazione (RTS) contengono diverse proposte di riferimenti che potrebbero chiarire le aspettative di vigilanza su come i fattori ESG debbano essere presi in considerazione nell’applicazione dei criteri di classificazione di vigilanza
- migliorare l’applicazione semplificata e armonizzata dei criteri di valutazione, sfruttando l’esperienza di vigilanza maturata dalla pubblicazione delle RTS originali.
Tali modifiche devono essere considerate alla luce dell’evoluzione delle prassi di mercato e delle aspettative di vigilanza, nonché del quadro normativo generale, da quando i criteri sono stati inizialmente introdotti nel quadro di Basilea.
La consultazione si concluderà il 7 agosto 2026.


