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Giurisprudenza

È configurabile il concorso materiale tra il reato di bancarotta fraudolenta ed il reato di bancarotta impropria

19 Novembre 2018

Massimiliano Arrigo

Cassazione Penale, Sez. I, 19 aprile 2018, n. 19789 – Pres. Sarno, Rel. Magi

Di cosa si parla in questo articolo

Nel caso di specie la Suprema Corte ha ammesso la configurabilità del concorso materiale tra il reato di bancarotta fraudolenta documentale ed il reato di bancarotta impropria previsto dall’art. 223, co. 2, n. 2 l. fall. allorché, oltre alla condotta prevista dall’art. 216 l. fall., si verifichino “autonomi comportamenti dolosi” che siano causa della successiva dichiarazione di fallimento.

Non può, difatti, trascurarsi che le due fattispecie di reato hanno ambiti ben distinti, postulando l’art. 216 l. fall. “il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari ovvero di occultamento, distruzione o tenuta di libri e scritture contabili… a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento”, diversamente dall’art. 223, co. 2, n. 2 l. fall. che, invece, presuppone“condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività… ma che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento…”.

In particolare, solo nel reato di bancarotta impropria e non anche nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale è necessario dimostrare il nesso di causalità fra il successivo fallimento e le condotte dolose di cui all’art. 223, co. 2, n. 2 l. fall.

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